Nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il terzo pignorato non può ritenersi parte necessaria
Tribunale Ordinario di Caltanissetta, Sezione Civile, Sentenza del 27/03/2019
Con sentenza del 27 marzo 2019, il Tribunale Ordinario di Caltanissetta, Sezione Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il terzo pignorato non può, in linea di principio, ritenersi parte necessaria perché, per assumere tale qualità, deve avere interesse all’accertamento della estinzione del suo debito per non esser costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore.
Tribunale Ordinario di Caltanissetta, Sezione Civile, Sentenza del 27/03/2019
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il terzo pignorato non può ritenersi parte necessaria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. __, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. __ R.G.
TRA
F., D., G. e P. – Creditori procedenti
CONTRO
C. S.R.L. – Debitore esecutato
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato F., D., G. e P., chiedevano dichiararsi l’illegittimità del provvedimento di sospensione dell’esecuzione emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Caltanissetta in data __ nel procedimento per espropriazione presso terzi iscritto al n. __ R.G.E.
L’odierna vicenda può ricostruirsi come di seguito. I creditori procedenti avevano effettuato atto di pignoramento presso terzi, il Comune di Siracusa, a sua volta debitore della società esecutata C. Il titolo azionato era la sentenza n. __ emessa dal Tribunale di Caltanissetta, che aveva statuito l’obbligo, in capo alla società esecutata, di restituire delle somme di denaro agli odierni creditori procedenti, a seguito di risoluzione di contratti di compravendita per decorrenza del termine essenziale.
C. s.r.l. aveva proposto opposizione alla esecuzione, ed il G.E. aveva concesso la sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine per l’introduzione della presente fase di merito.
I creditori procedenti provvedevano dunque a instaurare l’odierno giudizio, lamentando:
– l’erroneità del predetto provvedimento giudiziale laddove aveva sospeso l’esecuzione negando l’efficacia esecutiva del titolo azionato, una sentenza di I grado non ancora passata in giudicato, che, ad avviso dei creditori, aveva natura di sentenza di condanna, avendo statuito l’obbligo, in capo alla società esecutata, di restituire delle somme di denaro;
– l’insussistenza dei requisiti per concedere la sospensione della esecuzione, non essendo stato provato il periculum derivante dalla prosecuzione della procedura esecutiva.
I creditori procedenti chiedevano quindi dichiararsi l’illegittimità del provvedimento reso dal G.E. del Tribunale di Caltanissetta del __ ed il loro diritto a procedere esecutivamente nei confronti della società C. in virtù della sentenza n. __ emessa dal Tribunale di Caltanissetta.
La C. s.r.l. si costituiva in giudizio sostenendo:
– l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione per disintegrità del contraddittorio, non essendo stati citati i terzi pignorati:
– l’infondatezza nel merito, essendo il titolo azionato privo di efficacia esecutiva, trattandosi di sentenza costitutiva i cui capi di condanna alla restituzione di somme di denaro erano solo conseguenza della pronuncia di risoluzione dei contratti di compravendita.
Chiedeva dunque il rigetto delle domande proposte dai creditori, la declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo e la liberazione delle somme pignorate.
All’udienza del __ le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione.
- Preliminarmente occorre affrontare la questione di inammissibilità posta dal debitore esecutato.
La questione di disintegrità del contradditorio per la mancata citazione del terzo pignorato, Comune di Siracusa, a sua volta debitore della C. S.r.l., in relazione ad un appalto, è infondata.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi il terzo pignorato non può in linea di principio, ritenersi parte necessaria perché, per assumere tale qualità, deve avere interesse all’accertamento della estinzione del suo debito per non esser costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 16/05/2006 – Rv. 589801 – 01; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11585 del 19/05/2009 – Rv. 607948 – 01). Applicando il principio di diritto sopra enucleato al caso in esame, ci si avvede agevolmente che il Comune di Siracusa, terzo pignorato, non assume veste di parte necessaria nel presente giudizio.
- Tanto premesso, deve ora esaminarsi il merito.
La censura rivolta dai creditori procedenti al provvedimento di sospensione dell’esecuzione emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Caltanissetta in data __ è infondata e va rigettata.
Deve infatti ritenersi che il titolo azionato, la sentenza n. __ emessa dal Tribunale di Caltanissetta, sia priva di efficacia esecutiva.
Con la sentenza in esame, infatti, il Giudice di merito aveva dichiarato la risoluzione di contratti preliminari di compravendita per decorrenza del termine essenziale, condannando C. s.r.l. a restituire ai creditori procedenti le somme versate a titolo di acconto, per un ammontare complessivo pari ad Euro __. Trattasi di sentenza avente natura dichiarativa, cui seguono i relativi obblighi restitutori.
Orbene, tanto dottrina che in giurisprudenza si è dipanato – e prosegue tuttora- un lungo dibattito sulla provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c. delle sentenze dichiarative e costitutive non ancora passate in giudicato. Secondo recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di sentenze dichiarative e costitutive, deve escludersi che le stesse siano provvisoriamente esecutive ai sensi dell’art. 282 c.p.c.
La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di statuire che “l’azione di accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto per effetto d’una clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., tende ad una pronuncia dichiarativa, perché implica l’accertamento dell’inadempienza, con la conseguenza che non ha l’idoneità, con riferimento all’art. 282 c.p.c., all’efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato; pertanto fino al momento della definitività della sentenza di accertamento – che in quanto tale deve acquisire quel grado di stabilità che si identifica con il giudicato – il rapporto contrattuale permane e con esso, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, qual è quello di locazione, l’obbligo del conduttore di continuare a corrispondere il canone” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013 – Rv. 629082 – 01; conf., Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7369 del 26/03/2009 – Rv. 607307 – 01; sul tema, si veda altresì Cass., Sez. Un., Sentenza n. 4059 del 22/02/2010 – Rv. 611643 – 01). Il principio enucleato, avente ad oggetto una ipotesi di risoluzione per effetto dell’operatività di una clausola risolutiva espressa, appare esportabile alla vicenda in esame, ove si controverte sulla efficacia di una sentenza che ha dichiarato la risoluzione del contratto per decorrenza del termine essenziale.
Seguendo tale impostazione, dovrà negarsi efficacia provvisoriamente esecutiva ai capi della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. __ relativi alla condanna alle restituzioni, poiché strettamente consequenziali alla declaratoria della risoluzione per decorrenza del termine essenziale, che non ha idoneità “all’efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato”. A ragionare diversamente, si perverrebbe alla conclusione, poco congrua sul piano logico, di riconoscere la provvisoria esecutività ai capi della sentenza relativi alla condanna alle restituzioni, pur negandola al capo (che dichiara la risoluzione del contratto) che ne costituisce il necessario antecedente logico-giuridico.
La soluzione qui accolta, peraltro, è stata anche fatta propria dalla Corte d’Appello nissena con D.P. del __, confermato in sede collegiale con ordinanza resa il __, nel procedimento ex art. 351 c.p.c., iscritto al n. __ r.g.a.c., promosso dalla C., volto alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. __, secondo cui “…le pronunce restitutorie poste a carico della società istante sono strettamente consequenziali alla declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, declaratoria che, integrando una pronuncia costitutiva, è insuscettibile di esecuzione, necessariamente anche nei suoi effetti restitutori, fino al suo passaggio in giudicato”.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, le domande svolte dai creditori devono essere rigettate.
Le domande proposte dalla società debitrice volte alla declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo e alla liberazione delle somme non possono in questa sede essere esaminata, poiché di competenza del G.E. (art. 632 c.p.c.), e devono dichiararsi inammissibili.
- In considerazione dell’esito del giudizio, alla luce della complessità delle questioni giuridiche trattate e della peculiarità della controversia, devono ritenersi sussistenti gravi ragioni (cfr. Corte Cost., sentenza n. __) per disporre l’integrale compensazione, fra le parti costituite, delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta le domande svolte dai creditori procedenti;
- dichiara l’inammissibilità delle domande svolte dal debitore di declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo e di liberazione delle somme pignorate;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta, il 26 marzo 2019.
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2019.
Tribunale_Caltanissetta_Sent_27_03_2019
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