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Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile

Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 2, Ordinanza n. 2237 del 28/01/2019

Con ordinanza del 28 gennaio 2019, la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 2, in tema di recupero crediti, ha stabilito che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.

 

Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 2, Ordinanza n. 2237 del 28/01/2019

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. __ R.G. sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del __ nel procedimento vertente tra:

C. e G., ed iscritto al n. __ R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere Dott. __;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale __, che conclude chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare che il Giudice di Pace di Napoli è Giudice funzionalmente competente alla trattazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. __ del Giudice di Pace di Napoli, limitatamente alla sola causa di opposizione al decreto monitorio.

Svolgimento del processo

1 C., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Napoli in favore di G. ed introduceva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per un ammontare eccedente la competenza per valore del giudice di pace, che, con la sentenza n. __6 dichiarava la propria incompetenza per valore per essere competente il Tribunale di Napoli.

Riassunta la causa innanzi al Tribunale, il Tribunale di Napoli (nel procedimento RG n. __) con ordinanza del __ richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., lamentando che il giudice di pace aveva rimesso al Tribunale sia la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua competenza.

Comunicata l’ordinanza e disposta la sospensione ex art. 48 c.p.c. del procedimento RG __ pendente innanzi al Tribunale di Napoli, non risultano pervenute scritture e note difensive delle parti.

Il PG, in persona del dott. __, ha concluso chiedendo dichiararsi che il Giudice di pace di Napoli è funzionalmente competente alla trattazione della sola causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. __ emesso in favore di G.

Motivi della decisione

Deve dichiararsi la competenza del giudice di pace di Napoli in relazione al giudizio di opposizione proposto da C. al decreto ingiuntivo n. __, emesso su ricorso di G., mentre spetta al Tribunale di Napoli la competenza sulla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, eccedente per valore la competenza del giudice di pace.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. (Cass. Ss.Uu. 9769/2001; Cass.272/2015).

Deve dunque dichiararsi che il giudice di pace di Napoli è funzionalmente competente alla trattazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. __ emesso dal Giudice di pace di Napoli, dovendo rimettere al Tribunale di Napoli, previa separazione, la sola causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta da C.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Napoli alla trattazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. __ emesso dal medesimo giudice.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2019

Cass_civ_Sez_VI_ 2_Ord_28_01_2019_n_2237