Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l’effettuazione di un pignoramento da parte dell’agente della riscossione
Tribunale Ordinario di Alessandria Sezione IV Civile, Sentenza del 11/02/2020
Con sentenza del 11 febbraio 2020, il Tribunale Ordinario di Alessandria, Sezione Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l’effettuazione di un pignoramento da parte dell’agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell’art. 25 di detto decreto, assolve “uno actu” le funzioni svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica. Pertanto, in mancanza della notificazione al debitore della cartella di pagamento, deve considerarsi insussistente la condizione posta dall’art. 660, comma 2 c.p.p. ai fini dell’attivazione da parte del pubblico ministero della procedura di conversione delle pene pecuniarie, condizione costituita dalla accertata impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
Tribunale Ordinario di Alessandria Sezione IV Civile, Sentenza del 11/02/2020
Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l’effettuazione di un pignoramento da parte dell’agente della riscossione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Alessandria
Il Magistrato di Sorveglianza
letta la retroestesa richiesta di conversione di pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato M. attualmente detenuto nella Casa di reclusione di Alessandria;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
PREMESSO CHE:
dall’esame degli atti non risulta che nella fattispecie sia stata notificata al debitore la cartella di pagamento;
ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 (applicabile nel procedimento di riscossione delle pene pecuniarie in virtù dell’art. 227-ter, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002) la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l’effettuazione di un pignoramento da parte dell’agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 citato, assolve uno actu le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica) (così tra le più recenti Cass. civ., Sez. III, sentenza 8 febbraio 2018 n. 3021, Rv. 647938);
in mancanza della notificazione al debitore della cartella di pagamento deve considerarsi insussistente la condizione posta dall’art. 660, comma 2, c.p.p. ai fini dell’attivazione da parte del pubblico ministero della procedura di conversione: condizione costituita dall’accertata impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di ess (cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza 16 maggio 2014 n. 25355, G., Rv. 262545: “Il provvedimento di rateizzazione della pena pecuniaria, attribuito alla competenza del magistrato di sorveglianza dall’art. 660, comma terzo, c.p.p., è subordinato alla esistenza di situazioni di insolvenza e non presuppone affatto la richiesta di conversione della pena pecuniaria da parte del pubblico ministero, alla quale deve darsi luogo, ai sensi del precedente comma secondo dello stesso art. 660 c.p.p., solo in presenza della diversa condizione costituita dall’accertata impossibilità di esazione’ della pena pecuniaria o di una rata di essa);
né può invocarsi al riguardo il comma 3 dell’art. 238-bis D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui ai medesimi fini di cui al comma 2 (vale a dire, ai fini dell’attivazione da parte del pubblico ministero della procedura di conversione) “l’ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva …”;
quest’ultima norma, infatti, presuppone comunque ed indefettibilmente la notifica della cartella di pagamento sia perché tale notifica (come la notificazione del titolo esecutivo e del precetto) è attività pre-esecutiva e non esecutiva in senso proprio (l’espropriazione, invero, ai sensi dell’art. 491 c.p.c. si inizia con il pignoramento);
sia perché in assenza di tale notifica – lo si ripete – risulta insussistente l’accertamento dell’impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una sua rata e, quindi, la pre-condizione posta dall’art. 660, comma 2, c.p.p. ai fini dell’attivazione della procedura di conversione;
né in senso contrario può invocarsi quanto ha scritto Corte cost., sentenza 20 dicembre 2019 n. 279, la quale (nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 238-bis, comma 3, D.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui, ai fini dell’attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie dinanzi al magistrato di sorveglianza, parifica all’ipotesi della comunicazione di esperimento infruttuoso della procedura esecutiva l’ipotesi di mancato esperimento della procedura esecutiva decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione) ha affermato quanto segue: “Al riguardo, va tuttavia considerato che la notifica della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione è necessariamente preceduta dalla notifica dell’avviso di pagamento, ad opera dell’ufficio del giudice dell’esecuzione; e che già tale avviso ha la funzione di intimare al condannato il pagamento della pena pecuniaria stabilita nella sentenza di condanna, ponendolo così a conoscenza anche delle possibili conseguenze del mancato pagamento”;
così scrivendo, invero, sembra che la Consulta non abbia considerato che in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali e delle pene pecuniarie relative a sentenza penale di condanna l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 – data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 227-ter del D.P.R. n. 115 del 2002 – non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, già previsto dall’art. 212 del D.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227-ter (così esplicitamente Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 13 settembre 2017 n. 21178, Rv. 645484; nonché già prima in motivazione Cass. civ., Sez. III, sentenza 10 giugno 2013 n. 14528, Rv. 626687).
Conclusivamente: in mancanza della notifica della cartella di pagamento e, quindi, della condizione della conversione costituita dall’accertata impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, deve essere disposta la restituzione degli atti al P.M. affinché richieda alla cancelleria del giudice dell’esecuzione di riprendere la procedura di riscossione (cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza 19 maggio 1997 n. 3460, P.M. in proc. Gelsomino, Rv. 207974: nel procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie, il compito del pubblico ministero, nelle ipotesi in cui la procedura di recupero – cui è preposta istituzionalmente la cancelleria del giudice dell’esecuzione – abbia avuto esito negativo, consiste soltanto nel controllo formale dell’attività svolta dalla cancelleria medesima. Pertanto, una volta ricevuti gli atti della procedura risoltasi negativamente, egli deve limitarsi ad accertare se le ragioni di tale esito diano luogo a un’effettiva impossibilità di esazione della pena pecuniaria ovvero se risultino in qualche modo superabili, rivolgendosi, nella prima ipotesi al magistrato di sorveglianza – cui è demandato l’accertamento del passaggio dalla situazione di mera e contingente impossibilità di esazione a una condizione di insolvenza effettiva e concreta – perché provveda alla conversione della pena pecuniaria, e, nella seconda ipotesi, restituendo gli atti alla cancelleria del giudice dell’esecuzione, perché riprenda la procedura di riscossione;
P.Q.M.
dichiara inammissibile la richiesta di conversione e dispone la restituzione degli atti al P.M. istante perché richieda alla cancelleria del giudice dell’esecuzione la ripresa della procedura di riscossione.
Così deciso in Alessandria, il 11 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 11 febbraio 2020.
Tribunale Alessandria Sent. 11_02_2020
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