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Nella cessione pro soluto il trasferimento al cessionario della titolarità del credito presuppone la esistenza di detto credito nella sfera giuridica del cedente

Nella cessione pro soluto il trasferimento al cessionario della titolarità del credito presuppone la esistenza di detto credito nella sfera giuridica del cedente

Tribunale Ordinario di Viterbo, Sezione Civile, Sentenza del 21/08/2019

Con sentenza del 21 agosto 2019, il Tribunale Ordinario di Viterbo, Sezione Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che Nella cessione pro soluto il trasferimento al cessionario della titolarità del credito presuppone la esistenza di detto credito nella sfera giuridica del cedente. Il credito è inesistente quando lo stesso non appartiene al cedente bensì ad altro soggetto, ovvero qualora il titolo su cui dovrebbe fondarsi è inesistente, ovvero presenta una causa di nullità, o ancora quando il credito, esistente prima della cessione, risulti estinto per una causa sopravvenuta quando si perfeziona la cessione.


Tribunale Ordinario di Viterbo, Sezione Civile, Sentenza del 21/08/2019

Nella cessione pro soluto il trasferimento al cessionario della titolarità del credito presuppone la esistenza di detto credito nella sfera giuridica del cedente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa __, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. __ R.G., avente ad oggetto CESSIONE CREDITO, pendente

TRA

A. – OPPONENTE

E

C. S.N.C. – OPPOSTA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. __ il Tribunale di Viterbo in data __ ingiungeva ad A. di pagare in favore di C. S.n.c. la somma di Euro __ oltre interessi e spese quale credito nascente dalle forniture di cui alle fatture nn. (…), (…), (…) e (…) del __.

Avverso tale titolo proponeva opposizione A. il quale eccepiva l’estinzione del debito in forza della cessione pro soluto sottoscritta dalle parti il __ e avente ad oggetto il credito IVA da esso opponente maturato, nonché l’inesigibilità del credito non potendosi considerare sufficiente la dichiarazione unilaterale della cessionaria resa nella missiva del __ dovendo questi provare di aver infruttuosamente escusso il debitore ceduto.

Nella resistenza di C. S.n.c. la causa, istruita a mezzo interrogatorio formale e prova orale e all’esito di una proposta ex art. 185 bis c.p.c. rifiutata dall’opponente veniva quindi trattenuta in decisione all’udienza del __ con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

L’opposizione è infondata.

Premesso che A. non contesta le forniture oggetto delle quattro fatture azionate da C. S.n.c. gli aspetti problematici della vicenda sono costituiti da un lato dalla qualificazione del contratto stipulato tra le parti e dall’altro dalla sussistenza di una giusta causa per la sua risoluzione.

Relativamente al primo aspetto non vi è dubbio che quella sottoscritta tra le parti è una cessione del credito pro soluto militando in tal senso l’inequivoco dettato dell’art. 3 del contratto il quale testualmente recita che “La parte cedente consegna alla parte cessionaria i documenti probatori del credito e garantisce unicamente l’esistenza del credito ceduto”.

Nel contratto di cessione del credito non sorge alcun nuovo rapporto obbligatorio ma si verifica soltanto il mutamento del soggetto attivo del precedente negozio, nel senso che il cessionario subentra nella medesima situazione del cedente mentre il titolo e il contenuto della posizione debitoria rimangono inalterate, divenendo il debitore semplicemente obbligato nei confronti del cessionario e non più del cedente, suo creditore originario.

Nella cessione pro soluto, come quella oggetto di causa, il cedente, il quale si libera al momento in cui cede il credito, non garantisce la solvibilità del debitore, ma solo l’esistenza e la validità del credito con la conseguenza che il rischio di insolvenza viene trasferito insieme al credito e il cessionario non può esercitare alcuna azione di regresso verso il cedente.

Tuttavia affinché la titolarità del credito sia trasferita al cessionario, nell’ipotesi di cessione pro soluto, è indispensabile che il credito esista nella sfera giuridica del cedente e può affermarsi l’inesistenza del credito quando lo stesso non appartiene al cedente bensì ad altro soggetto, ovvero qualora il titolo su cui dovrebbe fondarsi è inesistente, ovvero presenta una causa di nullità, o ancora quando il credito, esistente prima della cessione, risulti estinto per una causa sopravvenuta quando si perfeziona la cessione.

Considerato che il debitore ceduto nella concreta fattispecie è l’amministrazione finanziaria il secondo aspetto ai fini della validità del contratto stipulato tra A. e C. S.n.c. è indispensabile verificare allora se il credito ceduto da A. fosse o meno esistente e valido nella sua sfera giuridica.

Sotto tale profilo in realtà, come peraltro, chiarito da G., Dirigente della Agenzia delle Entrate, escussa all’udienza del __, il credito I.V.A. per il quale A. aveva presentato istanza di rimborso era inesistente nella sua sfera giuridica in quanto pur avendo i fornitori dell’opponente applicato per le prestazioni erogate in suo favore una aliquota I.V.A. più alta di quella effettivamente dovuta, tuttavia, il rimborso all’Agenzia delle Entrate non poteva essere richiesto da A. e ciò in quanto l’amministrazione “può rimborsare solo a chi emette la fattura … e nei termini di decadenza”, con la conseguenza che solo successivamente al rimborso A. avrebbe potuto agire nei confronti di ciascun fornitore per indebito arricchimento.

Ne consegue allora che il credito I.V.A. oggetto di cessione non esisteva nella sfera giuridica di A. né al momento della cessione né successivamente e ciò in quanto legittimati alla richiesta di rimborso erano solo e soltanto i vari fornitori di A., con la conseguenza che la cessione oggetto di causa non ha realizzato l’effetto estintivo della obbligazione di A. il quale è pertanto debitore dell’intero importo di cui al decreto ingiuntivo.

Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55 del 2014 come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

  1. A) rigetta l’opposizione proposta da A. e pertanto dichiara la definitività esecutività del decreto ingiuntivo n. __;
  2. B) condanna l’opponente alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di Euro __ per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Viterbo, il 21 agosto 2019.

Depositata in Cancelleria il 21 agosto 2019.

 

Tribunale_Viterbo_Sent_21_08_2019

 

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