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Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi

Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 21764 del 28/08/2019

Con ordinanza del 28 agosto 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, in tema di recupero crediti, ha stabilito che nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa. Ne deriva che la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l’individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. In ogni caso, resta fermo il principio secondo il quale la somma da pagare eventualmente in restituzione a seguito del nuovo conteggio, dovrà essere maggiorata dei soli interessi dalla data dei pagamenti ricevuti.


Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 21764 del 28/08/2019

Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

T. – ricorrente –

contro

G. S.p.A. – controricorrente –

e contro

M. – resistente –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del __ dal Consigliere Dott. __.

Svolgimento del processo

che:

  1. T. ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale e riquantificando, anche in considerazione degli ulteriori acconti ricevuti, la somma a lei spettante a titolo di risarcimento per i gravi danni alla persona subiti, in conseguenza del sinistro stradale del quale era stata riconosciuta l’esclusiva responsabilità di un mezzo di M. – l’aveva condannata a restituire alla compagnia convenuta la somma percepita in eccedenza.
  2. Entrambi gli intimati hanno resistito con controricorso, e la Compagnia ha depositato anche memorie ex art. 380 bis c.p.c.

Motivi della decisione

che:

  1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “anomalia motivazionale quale motivazione apparente in ordine al fatto storico del 5% del danno esistenziale” (cfr. la rubrica pag. 2 del ricorso).

1.1. Censura la statuizione della Corte – assumendo che doveva ritenersi affetta da vizio di motivazione – in quanto era stato escluso che il danno estetico esplicasse incidenza sui postumi invalidanti; e che, in ragione di ciò, la decisione non aveva assegnato alcun significato alla quantificazione del 5% ad esso riferita, omettendo di considerare che il CTU, nell’indicare tale percentuale come danno estetico, intendeva suggerire un aumento del danno biologico come quantificato.

  1. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 32 Cost.

2.1. Contesta che la Corte abbia disconosciuto l’esistenza del danno estetico come danno esistenziale, riconoscendo il pregiudizio soltanto sotto il profilo del danno patrimoniale per spese future: assume, al riguardo, che tale posta risarcitoria doveva farsi rientrare nel danno non patrimoniale e doveva, quindi, essere risarcito nell’ambito del danno biologico; che, pertanto, era da ritenersi corretta l’ulteriore liquidazione del 5% riconosciuta con la sentenza di primo grado.

  1. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso e contraddittorio esame in ordine al fatto storico della determinazione delle somme oggetto di restituzione.

3.1. Deduce l’erroneità del calcolo formulato dai giudici d’appello che nella detrazione degli acconti avevano impropriamente computato gli interessi e la rivalutazione.

  1. I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto sono intrinsecamente connessi.

4.1. Essi sono entrambi inammissibili.

In primo luogo, infatti, viene dedotto un vizio non più esistente: questa Corte ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente, nel contrasto, irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (cfr. Cass. 8053/2014; Cass. 23940/2017; Cass. 22598/2018).

4.2. Né è stato indicato, dalla ricorrente, il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame, in quanto la censura esprime soltanto una critica sull’impianto motivazionale della decisione che non è più consentita ove il percorso argomentativo, come nel caso in esame, sia esaustivo e logico.

4.3. A ciò si aggiunge – passandosi all’esame del secondo motivo – che non è stata colta la ratio decidendi della sentenza impugnata con la quale è stato correttamente affermato che il danno estetico doveva essere incluso nel danno biologico: la Corte territoriale, infatti, ha aderito alle conclusioni della CTU che, pur quantificandolo nella misura del 5%, lo aveva ricompreso nella percentuale complessiva (del 40%) di invalidità permanente, precisando che tale determinazione era riferita allo stato attuale, esclusi interventi estetici ulteriori; ed ha affermato che ove tali interventi ci fossero stati, l’incidenza del danno estetico doveva essere quantificata nel 5%, con ciò sottendendo, addirittura, la possibilità di una decurtazione.

4.4. La Corte, quale peritus peritorum, ha ritenuto di mantenere ferma la percentuale complessiva ascrivibile al danno non patrimoniale, applicando correttamente i principi affermati da questa Corte in materia, secondo i quali “il grado di invalidità permanente espresso da un medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. 11950/2013; Cass. 21716/2013; Cass. 23778/2014); ed ha riconosciuto, altresì, il danno patrimoniale da pregiudizio estetico nella misura quantificata, con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, laddove ha affermato che l’ulteriore somma riconosciuta poteva essere ascritta unicamente alle spese future (cfr. pag. 4, primo cpv, della sentenza impugnata).

4.5. La critica proposta, pertanto, risulta incoerente con la motivazione e, non denunciando un errore riscontrabile, non può trovare ingresso in questa sede.

  1. Il terzo motivo, invece, è fondato.

5.1. Nonostante che la censura sia impropriamente rubricata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si ritiene che le argomentazioni sviluppate consentano di riqualificarla in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

5.2. Deve infatti richiamarsi l’orientamento, pienamente condiviso da questo Collegio secondo il quale “il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (cfr. Cass. 17931/2013; Cass. 24553/2013; Cass. 10862/2018).

5.3. Nel caso in esame, ricorre proprio l’ipotesi sopra descritta, in quanto la Corte, pur enunciando principi di legittimità ormai consolidati, in base ai quali devono essere detratte somme conteggiate con riferimento a criteri omogenei, ha errato nella formulazione del successivo conteggio.

Infatti i due acconti corrisposti, pur essendo stati correttamente devalutati alla data del sinistro, sono stati poi impropriamente corredati da interessi e rivalutazione fino alla data della sentenza di primo grado: in tal modo, dette somme sono state incrementate dagli accessori per un periodo durante il quale non erano state affatto godute dal danneggiato, con un calcolo che ha contraddetto il criterio di omogeneità sopra enunciato.

5.4. Questa Corte, al riguardo, ha affermato il principio di diritto, pienamente condiviso da questo Collegio, secondo in quale “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l’individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr. Cass. 25817/2017 ed in termini Cass. 6619/2018).

“In ogni caso, resta fermo il principio secondo il quale la somma da pagare eventualmente in restituzione a seguito del nuovo conteggio, dovrà essere maggiorata dei soli interessi dalla data dei pagamenti ricevuti” (cfr. Cass. 21699/2011).

5.5. La motivazione resa nella quale il calcolo finalizzato alla determinazione dell’importo dovuto contrasta con la premessa enunciata, volta ad affermare la detraibilità di poste omogenee, risulta dunque illogica ed apparente: in quanto tale, essa deve ritenersi viziata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

  1. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto, alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.

La Corte dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il terzo motivo e dichiara inammissibili i primi due.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019

 

Corte di Cassazione Civile Sezione III Ordinanza n 21764 del 28_08_2019