Notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento
Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 10511 del 03/06/2020
Con ordinanza del 3 giugno 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, in merito di recupero crediti ha stabilito che in materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 15 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), una volta che la notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l’onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 10511 del 03/06/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso __ proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione – ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione ed I. S.p.a. – intimati –
avverso l’ordinanza n. __ della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del __ dal cons. Dott. __.
Svolgimento del processo
- – (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ricorre per revocazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, nei confronti di Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione nonché I. S.p.A., contro l’ordinanza di questa Corte del __, numero __, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso avverso sentenza della Corte d’Appello di Roma di rigetto del reclamo alla sentenza di fallimento.
- – Gli intimati non svolgono difese.
Motivi della decisione
- – Il ricorso denuncia l’errore revocatorio in cui la Corte di cassazione sarebbe incorsa, nell’ordinanza revocanda, per aver omesso di pronunciare su uno dei due motivi posti a sostegno della pregressa impugnazione, entrambi concernenti la validità della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento:
– il primo motivo (esaminato) secondo cui alla L.F., art. 15 non si applicherebbe alle società cancellate, quale (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione;
– il secondo motivo (la ricorrente assume non esaminato) in forza del quale, anche ad ammettere l’applicabilità alle società cancellate del congegno previsto da detta norma, la notificazione sarebbe stata in ogni caso viziata perché, dopo un primo tentativo, preceduto dalla fase destinata a svolgersi a cura della cancelleria, mediante notificazione via PEC, era stato effettuato un secondo tentativo, su ordine di rinnovazione disposto dal giudice, perfezionatosi mediante deposito nella casa comunale, senza, tuttavia, che tale notificazione in rinnovazione fosse stata preceduta dalla notificazione via PEC da parte della cancelleria.
- – Il ricorso è inammissibile.
Come ricorda la stessa società ricorrente, nel ricorso per revocazione, l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione intanto configura un errore di fatto revocatorio, in quanto consista in un errore di percezione, in una svista sull’effettiva formulazione del motivo (Cass. 31 agosto 2017, n. 20635), essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio.
L’errore di percezione in questo caso non sussiste, giacché emerge dall’ordinanza numero 26277 del 2016 che, nell’occasione, la Corte di cassazione si è espressamente rappresentata la formulazione non di uno, bensì di due motivi (si veda in particolare l’ultimo capoverso dei fatti di causa, a pag. 3 dell’ordinanza) entrambi concernenti vizi della notifica del ricorso L.F., ex art. 15.
- – Attesa l’inammissibilità del ricorso, va affermato nell’interesse della legge il principio di diritto di cui si dirà, ai sensi dell’art. 363 c.p.c..
Nel caso di specie è accaduto quanto segue:
– depositato il ricorso per dichiarazione di fallimento ed adottato il decreto di convocazione del debitore, la cancelleria ha tentato senza successo la notificazione via PEC del ricorso e del decreto, sicché alla notificazione ha poi provveduto il creditore istante, ma senza l’osservanza dei termini a comparire;
– il Tribunale, all’udienza del __, ha autorizzato la rinnovazione della notificazione, fissando una nuova udienza;
– l’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione in rinnovazione ha tentato senza successo la notificazione presso la ex sede della società e poi ha notificato mediante deposito presso la casa comunale.
Ciò detto, bisogna rammentare che la L.F., art. 15, comma 3, stabilisce, per quanto rileva, che: “Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore… L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona… presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale”.
Secondo la ricorrente, in caso di disposta rinnovazione della notificazione, occorrerebbe procedere nuovamente, anzitutto, al tentativo da parte della cancelleria a mezzo PEC, e solo in caso di nuovo esito negativo potrebbe darsi corso alla successiva fase di notificazione ad iniziativa del ricorrente.
Al quesito, in effetti, l’ordinanza impugnata per revocazione non ha dato espressa risposta, limitandosi a richiamare la motivazione di una decisione di questa stessa Corte, secondo cui “a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso la sede legale dell’impresa…; in caso di esito negativo di tale duplice meccanismo di notifica, il deposito dell’atto introduttivo… presso la casa comunale”.
Vale allora qui osservare che la tesi della società ricorrente è priva di base normativa, ed anzi contrasta con la lettera della previsione poc’anzi trascritta.
Il D.L. n. 179 del 2012, come convertito, intervenuto sul citato art. 15, ha attenuato il meccanismo che in precedenza faceva gravare sull’istante l’onere di instaurazione del contraddittorio, ponendolo, in prima battuta, a carico dell’ufficio giudiziario, dovendo la cancelleria notificare il ricorso e decreto all’indirizzo di posta certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, con la precisazione che l’esito della comunicazione è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Ma il compito della cancelleria, con riguardo alla notificazione, qui cessa: la norma, difatti, fa discendere dall’impossibilità ed anche dal mero insuccesso della notificazione via PEC il concretizzarsi, ormai definitivo, a carico del creditore istante, sia pure soltanto in seconda battuta, dell’onere degli adempimenti finalizzati all’instaurazione del contraddittorio attraverso una formalità, a fini garantistici, particolarmente rigorosa, quale l’esecuzione della notificazione esclusivamente di persona (e non a mezzo del servizio postale) a norma dell’art. 107, comma 1 dell’Ordinamento degli ufficiali giudiziari, presso la sede risultante dal registro delle imprese. In via residuale, poi, è prevista una disposizione di chiusura, che contempla il deposito dell’atto nella casa comunale.
Una volta che per qualsiasi ragione il giudice disponga la rinnovazione della notificazione, cioè, il dato letterale non consente di ritenere che il congegno debba regredire alla fase in cui la notificazione è affidata alla cancelleria: ove la notificazione via PEC a cura di cancelleria non sia risultata possibile o non abbia avuto esito positivo, essa è affidata alla cura del creditore istante. È quest’ultimo che deve notificare, e nulla rileva che vi riesca subito, o in sede di rinnovazione.
Il principio di diritto è dunque il seguente: “In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi della L.F., art. 15, una volta che la notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l’onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore”.
- – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso ed enuncia il principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020.
Cass. civ. Sez. I Ord. 03_06_2020 n. 10511
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