Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII civile, in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha stabilito che grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l’opponente ha l’onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, Sentenza del 31/01/2018
Procedimento in Opposizione a decreto ingiuntivo
PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE
Onere della prova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA
Diciassettesima sezione civile (già nona)
in persona del giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. ______ del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012 proposta da:
N.M. SRL, con gli avv.ti ____________________ e _____________
OPPONENTE
E
T.I. SPA con l’avv. ____________________
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. _____ emesso dal Tribunale di Roma il ______ e ritualmente notificato
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- Con atto di citazione regolarmente notificato la N.M. SRL conveniva, innanzi a questo Tribunale, la T.I. SPA, per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto indicato, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro ___________ oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio la T.I. SPA che resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del _____________ veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
Senza attività istruttoria la causa, all’udienza del _________, veniva trattenuta per la decisione con l’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- Ferma la procedibilità della domanda come attestato dall’istanza inviata dall’opposta al Corecom competente, la pretesa monitoria azionata trae origine dalle fatture insolute per consumi derivanti dal servizio di telefonia reso alla società odierna opponente.
Con l’opposizione proposta lamenta la società l’errata contabilizzazione dei consumi addebitati.
- Nel merito, l’opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
Come noto, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell’onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell’opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l’opponente ha l’onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Come già sottolineato dall’ordinanza che ha denegato la provvisoria esecuzione, in questa materia e in caso di contestazione la Suprema Corte ha statuito, con orientamento ormai consolidato e da ultimo confermato che, in caso di contestazione, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
In particolare, “In tema di contratto di abbonamento telefonico, deve presumersi, in difetto di contestazione da parte dell’utente, il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico mediante i contatori centrali delle società telefoniche, le cui risultanze fanno piena prova dei relativi addebiti, mentre, in caso di contestazione, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti; in ogni caso, l’utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, ma a tale scopo dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere una utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono, consentendo di escludere che soggetti diversi dal titolare dell’utenza, ma in grado di accedere ad essa, ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza da parte dell’intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che, nel periodo cui si riferivano gli addebiti contestati, l’utente non svolgesse più la sua attività professionale nell’immobile servito dalla relativa linea telefonica) (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, n. 12003).
Nel caso di specie l’opposta, che aveva visto il diniego di provvisoria esecuzione proprio per la mancanza di tale prova, non ha colmato la lacuna probatoria nel corso del procedimento, non richiedendo neanche, con la memoria istruttoria, di provare quanto costituiva oggetto di suo preciso onere ex art. 2697 c.c.
Il mancato riscontro probatorio alla richiesta creditoria dell’opposta determina quindi l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
– accoglie l’opposizione proposta da N.M. SRL e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. _________ emesso dal Tribunale di Roma il ___________;
– condanna T.I. SPA alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da N.M. SRL che liquida in complessivi Euro ________ per compenso professionale, oltre Euro 338,00 per spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2018.
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2018.
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