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Opposizione a decreto ingiuntivo intempestiva

Opposizione a decreto ingiuntivo intempestiva e possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Ordinanza n. 7972 del 21/04/2020

Con ordinanza del 21 aprile 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, in merito di recupero crediti ha stabilito che allorquando venga proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell’opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell’art. 647 c.p.c., che si deve intendere limitata od alla mancanza di opposizione od alla mancanza di costituzione dopo l’opposizione. Nelle suddette ipotesi, l’efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell’opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza, in quanto l’opposizione deve essere dichiarata rispettivamente inammissibile od improcedibile d’ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria.

 

Cass. civ. Sez. lavoro Ord. 21_04_2020 n. 7972