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Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Con Sentenza del 10/01/2018 il Tribunale Ordinario Belluno, Sezione Civile, ha stabilito che l’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito.

Tribunale Ordinario Belluno, Sezione Civile, Sentenza del 10/01/2018

ESECUZIONE FORZATA
Opposizione al precetto e all’esecuzione
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. __________ R.G. promossa

da

M.D., L.D. E M.M. con l’avv. ________, con domicilio eletto in ________, come da mandato in calce all’atto di citazione

– ATTORE

contro

  1. S.P.A., con l’avv. _________, con domicilio eletto in ____________, come da procura

– CONVENUTA

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato a U. s.p.a. in data 11.1.2016 M.D., L.D. e M.M. proponevano opposizione avverso l’atto di precetto notificato nei loro confronti dall’istituto di credito, evidenziando che l’importo per il quale era stato loro intimato il pagamento, pari ad Euro _____, era stato indicato senza tener conto dei pagamenti intervenuti.

Esponevano che, in epoca successiva alla emissione di un decreto ingiuntivo di valore pari ad Euro __________, avevano concluso con la creditrice un accordo transattivo che prevedeva un saldo rateale del debito (doc. 1).

Evidenziavano che erano stati effettuati i seguenti pagamenti:

  1. a) in data _____ era stata pagata la somma di Euro _______;
  2. b) in data ________ era stata pagata la somma di Euro _______;
  3. c) in data ________ era stata pagata la somma di Euro _____;
  4. d) in data _______ era stata pagata la somma di Euro _______.

Gli attori sottolineavano che, a seguito dei predetti pagamenti, U. s.p.a. aveva comunicato di essere creditrice del residuo importo di Euro _______ (v. doc. 6 di parte attrice).

Chiedevano pertanto di accertare l’insussistenza del diritto di U. s.p.a. di agire in esecuzione forzata e di dichiarare l’illegittimità del precetto.

Con comparsa del ______ si costituiva in giudizio U. s.p.a. chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Esponeva la convenuta che, che per un difetto di aggiornamento dei dati inseriti nel sistema di comunicazione telematico utilizzato con i legali esterni, nella comunicazione di incarico ricevuta dalla mandante non risultavano inseriti gli incassi precedenti alla notifica dell’atto di precetto.

Pur condividendo l’affermazione secondo cui il credito residuo ammontava ad Euro ________, evidenziava che l’accordo non novativo prodotto dalla controparte sub doc. 1 doveva intendersi risolto e che la banca aveva pertanto il diritto di agire in esecuzione forzata per il credito residuo.

Con ordinanza pronunciata all’esito della prima udienza veniva sospesa l’efficacia esecutiva in relazione all’importo superiore ad Euro ________, tenuto conto della prova documentale fornita dagli opponenti e del riconoscimento di parte opposta.

La causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali ed all’udienza del ________ le parti hanno precisato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe.

Risulta pacifico in causa che, a fronte dei pagamenti intervenuti in epoca antecedente alla notifica dell’atto di precetto, avvenuta il _____, il credito residuo di U. s.p.a. nei confronti degli attori e pari ad Euro _______, oltre ad interessi e spese successivamente maturati.

Tale importo è stato indicato dagli attori nell’atto introduttivo, i quali hanno richiamato la comunicazione dell’________ inviata da U. s.p.a. e prodotta sub doc. 6.

  1. s.p.a., dal canto suo, ha riconosciuto nella comparsa di costituzione e risposta che l’importo residuo era pari alla cifra indicata.

Va pertanto dichiarata la nullità parziale del precetto nella parte in cui, in relazione al credito vantato da U. nei confronti degli odierni opponenti, non tenendo conto dei pagamenti successivamente intervenuti, ha intimato il pagamento di una somma superiore al dovuto.

Va in ogni caso riconosciuto il diritto di parte convenuta di agire in esecuzione forzata nei confronti di D.M., D.L. e M.M. limitatamente al residuo importo di Euro _______, comprensivo di capitale e interessi sino all’_______, oltre ad interessi e spese successivi, non oggetto di specifica discussione nel presente giudizio.

Come osservato da consolidata giurisprudenza, infatti, “l’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 19.12.2014 n. 27032).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 55 del 2014.

Le spese di lite vanno in particolare poste a carico della convenuta tenuto conto del fatto che l’importo precettato, a fronte di pagamenti eseguiti in epoca anteriore alla notifica del precetto, è risultato di molto superiore a quello dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:

1) dichiara la nullità parziale del precetto nella parte in cui ha intimato il pagamento di importi già corrisposti dagli odierni opponenti e accerta il diritto di U. s.p.a. di agire in esecuzione forzata nei confronti degli attori limitatamente all’importo di Euro ________, comprensivo di capitale e interessi sino all’_______, oltre ad interessi e spese successivi;

2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano nell’importo di Euro _____ per compensi – di cui Euro ______ per la fase di studio, Euro _____ per la fase introduttiva ed Euro _____ per la fase decisionale – ed Euro _____ per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Belluno, il 30 dicembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2018.

Trib_Belluno_Sent_10_01_2018

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