Opposizione agli atti esecutivi Decorrenza del Termine Procedimento Esecuzione Forzata
Opposizione agli atti esecutivi Decorrenza del Termine Procedimento Esecuzione Forzata
Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 3430 del 13/02/2018
Recentemente è stato evidenziato che ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. è sufficiente che la parte destinataria dell’atto esecutivo possa rendersi conto che un atto potenzialmente pregiudizievole è stato emesso nei suoi confronti, rimanendo suo onere attivarsi per percepirne integralmente il contenuto e senza che si possa opporre una qualche nullità per il fatto che esso non sia stato comunicato per intero, ma solo per estratto: questo perché anche in questo ambito opera sempre il principio di sanatoria per il raggiungimento dello scopo: quand’anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell’art. 45 disp. att., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ove l’oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell’esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l’incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell’atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all’espletamento delle sue difese; ed incombe all’opponente dimostrare, se del caso, l’inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell’estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa.
Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 3430 del 13/02/2018
Opposizione agli atti esecutivi Decorrenza del Termine Procedimento Esecuzione Forzata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 611 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
P.A. (C.F.: ________________________) rappresentato e difeso dall’avvocato ____________;
– ricorrente –
nei confronti di:
- _______________ (C.F.: ___________________), in persona del Direttore Unico, legale rappresentante pro tempore, S.S.A. rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato ________________ (C.F.: ______________)
– controricorrente –
nonché I. (C.F.: _______________), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ____________;
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. _______, depositata in data ______ (e che si assume comunicata in data _________);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data _________ dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
il ricorrente P.A.;
l’avvocato _______, per A.______ controricorrente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
P.A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti promosso nei confronti di A. _______, presso il terzo I. ______.
L’opposizione è stata dichiarata inammissibile, in quanto proposta tardivamente, dal Tribunale di Roma.
Ricorre il P., sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’A.________. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra parte intimata.
Il ricorso è stato inizialmente trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto dal relatore destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato, ma è stato poi rimesso alla pubblica udienza della sezione ordinaria con ordinanza del ____________.
Il ricorrente ha depositato un’istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite e successivamente una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e la controricorrente ha depositato altresì ulteriore documentazione.
Motivi della decisione
- Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dal ricorrente nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., di nullità del controricorso per difetto di ius postulandi per avere l’Ente, autorizzato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 ad avvalersi del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato, conferito il mandato difensivo ad un avvocato del libero Foro, senza la prescritta Delib. autorizzativa da sottoporre agli organi di vigilanza; eccezione già accolta in altra pronuncia di questa Corte (Cass. ord. 20/11/2017, n. 27530), ma alla quale ha replicato, per così dire in prevenzione ed alla stregua di analoghe condotte processuali della controparte in altri contesti, la controricorrente depositando documentazione e argomentando nella sua memoria.
- Il precedente richiamato dal ricorrente ha affermato invero che per l’A. _________ è previsto – dal D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 2, comma 4, – il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato, disciplinato dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 richiamato dalla norma speciale succitata (Cass. Sez. U. 11/11/2005, n. 22021; Cass. 20/09/2005, n. 18959; Cass. 18/01/2006, n. 863); ed ha concluso che, per gli enti autorizzati ad avvalersi di tale patrocinio (art. 43, cit., come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11), al conferimento in via organica ed esclusiva all’Avvocatura dello Stato del potere di rappresentanza dell’Ente è apportata deroga (salvi i casi di conflitto con lo Stato e le Regioni) ed è prevista la facoltà di non avvalersi della difesa erariale, ma esclusivamente condizionata all’adozione di un’apposita e motivata Delib., senza la quale la possibilità di rivolgersi ad un avvocato del libero foro deve considerarsi esclusa (Cass. Sez. U. 29/08/1989, n. 3817; Cass. 27/07/1990, n. 7568; Cass. 22/03/1991, n. 3101; Cass. 04/05/1999, n. 5183; Cass. 13/05/2016, n. 9880); nella specie esaminata in concreto, all’esito di un’eccezione formulata per la prima volta con la memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e quindi senza alcuna possibilità per la controparte di replicare o reagire, questa Corte ha poi riscontrato come il mandato conferito da A. _______ – a margine del controricorso all’avvocato _______ non risultasse preceduto o assistito dalla Delib. suindicata, con conseguente rilievo della nullità del relativo atto.
- Ritiene il Collegio che non sia necessario affrontare funditus la questione del regime della rappresentanza in giudizio di A. ______, visto che anche la conclusione più rigorosa già fatta propria da questa Corte nella citata ordinanza 27530/17 può dirsi rispettata alla stregua della documentazione in concreto prodotta dalla controricorrente, oltretutto in conformità all’art. 372 c.p.c. proprio perché relativa alla stessa ammissibilità del controricorso: infatti, la Delib. di A._______ 18 giugno ____ (atto n. 315, avente ad oggetto “Collaborazioni degli Avvocati del libero Foro”), versata in atti (doc. n. 10 dell’indice della documentazione prodotta), integra gli estremi della delibera apposita e motivata sulla cui base disporre legittimamente l’affidamento di incarichi ad avvocati del libero Foro. Altrettanto legittimamente essa ha un tenore generale, siccome riferita a categorie di fattispecie (tra cui le cause seriali di valore medio per ciascuna causa non superiore a Euro ____) in cui è operata ex ante – del resto, in significativo documentato concerto con la stessa Avvocatura dello Stato – la valutazione di convenienza dell’affidamento dell’incarico a professionisti del libero Foro, in relazione al contenzioso seriale di minor valore (quando non ridotto ad autentico microcontenzioso, cioè relativo ad importi sovente di importo assai esiguo, al quale ben si riconduce la presente controversia, di valore di Euro ___ circa), a sua volta fondata sulla condivisibile considerazione della impossibilità, per l’Avvocatura dello Stato, di farvi adeguatamente fronte.
- Deve quindi concludersi, sia pure all’esito della disamina della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c., per l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal ricorrente solo con la memoria in vista della pubblica udienza di discussione e per la piena validità del conferimento del mandato all’avv. ____, con conseguente piena ritualità del controricorso da lui formato e dell’intera attività defensionale da lui svolta dinanzi a questa Corte.
- Ciò posto, può passarsi al merito, osservandosi come il ricorrente censuri la gravata sentenza, con l’unitario motivo, di “illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., comma 2, c.p.c. in combinato disposto con l’art. 45 disp. att. c.p.c., comma 2 – erroneità manifesta – illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., comma 1, – omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.
- Al riguardo, egli prospetta la questione se, ai fini del decoroso del termine di decadenza di venti giorni per proporre tempestiva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sia sufficiente una comunicazione (nel caso di specie, a mezzo posta elettronica certificata) non contenente il testo integrale dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza, ma soltanto il suo dispositivo, o se sia necessaria la comunicazione integrale del testo dell’ordinanza, al fine di mettere il destinatario in condizioni di valutare, sulla base della lettura della motivazione del provvedimento, se proporre o meno opposizione; e tanto perché, nel caso di specie, il giudice dell’opposizione ha ritenuto la sola comunicazione del dispositivo sufficiente a portare a conoscenza della parte interessata l’esistenza e il contenuto del provvedimento del giudice, e a porla in grado di esaminare l’opportunità o meno della impugnazione, ed idonea quindi a far decorrere il termine decadenziale di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c.
- In particolare, il ricorrente – che riproduce poi, a partire da pag. __ del ricorso, il testo della sua opposizione agli atti esecutivi – lamenta la violazione delle disposizioni cogenti in tema di comunicazione dei provvedimenti giudiziali resi fuori udienza, per avere il cancelliere dato notizia dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza in forma abbreviata in luogo di quella integrale, privando così il destinatario della possibilità di conoscere le motivazioni e di espletare il suo diritto di difesa con cognizione di causa: infatti, quella illegittima comunicazione non avrebbe potuto fondare la “legale conoscenza” del provvedimento idonea a fare decorrere il termine di venti giorni per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi, soprattutto perché, nel caso concreto, era stata di ufficio rilevata l’incompetenza e il creditore non avrebbe allora potuto, senza poter disporre della motivazione per intero e quindi per esteso delle specifiche ragioni dell’inattesa declaratoria, appunto determinarsi in ordine all’impugnazione con il detto rimedio.
- La controricorrente deduce preliminarmente la totale inerzia della controparte nel prendere conoscenza integrale del provvedimento a dispetto del chiaro contenuto della comunicazione della cancelleria; e contesta che il termine possa decorrere a seconda della volontaria condotta della parte onerata, che si decida infine ad accedere alla cancelleria per estrarre copia; per concludere che la “legale conoscenza” dell’atto era stata somministrata regolarmente al procedente con un atto che consentiva di esaminare l’opportunità di proporre o meno l’opposizione, così attivando utilmente il relativo termine; e ciò in quanto la peculiarità del processo esecutivo esige che, avuta uno dei suoi soggetti idonea notizia dell’esistenza di un atto, incomba a lui di attivarsi per acquisirne quella pienezza di conoscenza dei contenuti tale da valutare se proporre opposizione.
- Il Tribunale fonda la sua decisione di inammissibilità per tardività – avendo ritenuto utilmente iniziato il decorso del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi fin dalla comunicazione del solo dispositivo dell’ordinanza che ne era oggetto – sul principio generale di libertà delle forme, richiamando espressamente Cass. 15/03/1995, n. 3025, secondo la quale “le comunicazioni prescritte dalla legge sono valide se effettuate in forme diverse da quelle previste dalla legge, sempreché risulti raggiunto lo scopo di portare a conoscenza della parte interessata l’esistenza ed il contenuto del provvedimento del giudice, ponendola, in tal modo, nella condizione di esaminare l’opportunità o meno dell’impugnazione”.
- Va preliminarmente ribadito che non è sorta questione sulla correttezza dell’impugnazione con opposizione agli atti esecutivi dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’incompetenza del suo ufficio in favore di quello di Milano, in conformità ad un consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, che non vi è quindi motivo di revocare in dubbio (con inammissibilità del regolamento di competenza: da ultimo, Cass. ord. 13/09/2017, n. 21185).
- Ciò posto, a convinto avviso del Collegio la questione posta dal ricorso va risolta sulla duplice premessa delle peculiarità della struttura del processo esecutivo e dei rimedi ad esso interni ed esclusivi: l’uno non comportando mai l’adozione di provvedimenti decisori e gli altri non potendo in alcun caso definirsi impugnazioni in senso stretto.
- Il processo esecutivo è, infatti e normalmente, una sequenza di attività materiali e procedimentali finalizzate alle prime, a loro volta di mera esecuzione del comando contenuto nel titolo (a partire, nelle espropriazioni, dalla liquidazione del bene e per finire all’attribuzione o alla distribuzione dell’eventuale ricavato): e si giustifica quindi che ogni suo atto – esclusa sempre e comunque la potestà del giudice dell’esecuzione in quanto tale di pronunciare sentenza o comunque di adottare atti in grado di pregiudicare diritti o di risolvere questioni diverse da quelle in ordine al mero rito del processo esecutivo – rilevi in quanto tale e cioè in una dimensione oggettiva od ontologica, per il solo fatto di essere stato adottato; in dipendenza di una tale peculiare rilevanza obiettiva di ciascun atto della sequenza procedimentale del processo esecutivo, né l’uno – singolarmente considerato né l’altro – nel suo complesso considerato – hanno mai una valenza decisoria, ovvero in grado di incidere su diritti o su questioni controverse ad essi relative.
- Il rimedio, consistente nel giudizio di contestazione di quegli atti sotto il profilo formale o – quando previsto – di opportunità, non è quindi un giudizio di impugnazione in senso stretto, perché la causa di cognizione, in cui si risolve ogni opposizione agli atti esecutivi, insorge solo quando quell’atto ne è reso oggetto. Così, a differenza del processo di cognizione, dove l’impugnazione ha ad oggetto un provvedimento appunto decisorio e cioè svolto all’esito di una sequenza procedimentale ordinata alla risoluzione di questioni controverse e quindi tipica estrinsecazione della giurisdizione cognitiva o piena, nel processo esecutivo il suo atto, che si assuma viziato, diviene oggetto di un processo di cognizione che si instaura ex novo e per la prima volta proprio in dipendenza della contestazione mossa avverso di esso e quindi dell’insorgenza di una questione in senso proprio.
- La stessa struttura e natura del processo di esecuzione, in cui difetta un contraddittorio in senso tecnico e in cui una delle due parti è istituzionalmente in posizione di legittima sovraordinazione processuale rispetto all’altra in virtù di un accertamento altrove eseguito della sua peculiare condizione di creditore e quindi di avente diritto sia alla prestazione ineseguita della controparte sia alle attività in cui si estrinseca il processo esecutivo cui assoggettare quest’ultima, esige che la sequenza ordinamentale sia agile e finalizzata appunto senza formalità non necessarie al soddisfacimento del diritto azionato e consacrato nel titolo, salvo beninteso il diritto del debitore alla regolarità formale del processo, quando questa susciti un suo particolare interesse.
- E’ ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio della sufficienza, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 617 c.p.c., della conoscenza anche solo di fatto dell’atto da opporre (Cass. 31/10/2017, n. 25861; Cass. ord. 27/07/2017, n. 18723; Cass. 22/12/2015, n. 25743; Cass. 25110 del 2015; Cass. 31/08/2015, n. 17306; Cass. 30/12/2014, n. 27533; Cass. 13/11/2014, n. 12881; Cass. 28/09/2012, n. 16529; Cass. 09/05/2012, n. 7051; Cass. 13/05/2010, n. 11597; Cass. 17/03/2010, n. 6487; Cass. 30/04/2009, n. 10099): risultando così superata la più rigorosa precedente impostazione sulla necessità della conoscenza legale (da ultimo, v. Cass. 16/04/2009, n. 9018, che escludeva la sufficienza della conoscenza di fatto), già temperata dal riconoscimento della sufficienza della conoscenza di un atto della sequenza procedimentale che presupponeva l’atto viziato (già Cass. 06/08/2001, n. 10841; successivamente, tra le altre ed oltre quelle già ricordate che ammettono anche la rilevanza della conoscenza di fatto: Cass. 22/08/2007, n. 17880; Cass. 10/01/2008, n. 252).
- È , del resto, lo stesso tenore dell’art. 617 c.p.c., comma 2, ad indicare che, decorrendo il termine decadenziale dal giorno in cui l’atto esecutivo da opporre è stato compiuto, rileva quest’ultimo nella sua oggettiva esistenza e non da un’attività successiva, se prevista dalla norma processuale, che abbia lo scopo di portare a conoscenza di un determinato soggetto del processo esecutivo la venuta ad esistenza di quell’atto ed il suo contenuto.
- Ed invero, al riguardo, si consideri che, a differenza delle opposizioni all’esecuzione (in cui si contesta lo stesso diritto del creditore ad agire in via esecutiva e cioè l’an exsequendum sit), con le opposizioni agli atti esecutivi (o formali o di rito), ex artt. 617 e 618 c.p.c., si contesta la regolarità formale – o, per alcuni di essi che sono espressione di una valutazione discrezionale del g.e., l’inopportunità, stando all’elaborazione giurisprudenziale dell’istituto – di uno degli atti del processo esecutivo o di quelli ad esso prodromici (cioè preliminari e preparatori, ma strettamente collegati), come di titolo esecutivo o precetto o della notificazione dell’uno e dell’altro. E’ corrente l’affermazione che oggetto delle opposizioni formali sia quindi il difetto di presupposti procedimentali o formali e, per i detti atti espressione di valutazioni discrezionali del g.e., anche di quello specifico presupposto che è l’opportunità del provvedimento in sé considerato: pertanto, con espressione oramai appartenente alla tradizione giuridica nazionale, con queste opposizioni si contesta (solo) il quomodo (exsequendum sit). D’altra parte, la peculiarità dell’opposizione formale sta in ciò, che si instaura descrittivamente, si innesta – un incidente cognitivo (cioè corrispondente strutturalmente ad un processo di cognizione ordinario) nel corso ed in funzione di un processo, quale quello esecutivo, che cognitivo certamente non è.
- In questo contesto, l’agilità delle forme procedimentali esige dai soggetti del processo esecutivo un peculiare onere di diligenza, avente ad oggetto l’acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo, sicché, avuta conoscenza anche informale o in via di mero fatto dell’esistenza di un atto di quello che si reputi o si sospetti viziato, è onere di chi intende renderlo oggetto di opposizione formale prenderne conoscenza nel tempo utile a formulare le sue difese.
- Una tale peculiarità non è, del resto, tipica o propria esclusivamente del processo esecutivo, dandosi anche nel rito civile di cognizione casi in cui un rimedio, per di più tipicamente impugnatorio, è concesso alla parte con fissazione della decorrenza del relativo termine anche solo dalla comunicazione, che così almeno in origine normalmente non era integrale, del provvedimento censurato: è questa l’ipotesi del regolamento necessario di competenza, ai sensi degli artt. 43 e 47 c.p.c., in ordine al termine per proporre il quale la consolidata giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto del tutto sufficiente anche una menzione imprecisa o incompleta del tenore del provvedimento stesso ed addossato all’impugnante il conseguente onere di provare l’inidoneità all’acquisizione della notizia di quello (fin dalla remota Cass. 27/07/1967, n. 1997, che ravvisò l’inidoneità, al fine di escludere la decorrenza del termine, nella carenza di qualsiasi menzione, nella comunicazione, della circostanza che vi era stata una pronunzia sulla competenza; ovvero da Cass. 24/05/2000, n. 6776, che si accontenta della presenza di estremi identificativi sufficienti all’individuazione del provvedimento e del fatto che esso ha pronunciato sulla competenza; l’orientamento è del tutto consolidato, come si desume, a contrario, da: Cass. 15/05/2000, n. 6232; Cass. 07/07/2004, n. 12462; Cass. 13/02/2006, n. 3077; Cass. ord. 12/03/2009, n. 6050; Cass. 27/09/2011, n. 19754).
- Ne consegue che già in ordine alla contestazione della pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento normalmente decisorio la reazione dell’impugnante era, fin dall’impostazione codicistica originaria, soggetta a termini più stringenti decorrenti dall’attività ufficiosa – evidentemente, per la peculiarità della questione risolta, incapace di incidere sul merito di qualsiasi questione controversa – e tale da postulare tuttora l’attività di previa diligente acquisizione di piena conoscenza del contenuto dell’atto entro il complessivo termine: modulandosi quindi i tempi e le forme dell’esercizio del diritto di contestare il provvedimento giurisdizionale in funzione della sua natura e della struttura del processo in cui è reso, fino ad esigere appunto oneri di diligenza del potenziale impugnante, ad evidente garanzia della ragionevole durata; e tali oneri sono tanto maggiori quanto minore è l’impatto diretto su questioni di diritto sostanziale, sì da essere collegati ad attività ufficiose normalmente indefettibili, quali la comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento del giudice (anziché, quale regola generale delle impugnazioni civili, dall’iniziativa della controparte o dal decorso del termine c.d. lungo).
- Tale conclusione si attaglia, appunto, alle pronunce di incompetenza del giudice della cognizione od agli atti del giudice dell’esecuzione in generale; ma è a maggior ragione applicabile alle ipotesi in cui si tratti di atti del giudice dell’esecuzione che abbiano ad oggetto proprio questioni di competenza, per così dire assommando in tal caso le caratteristiche delle due tipologie: infatti, il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia per di più il contenuto di pronuncia sulla competenza del medesimo quanto al processo esecutivo, ciononostante ricondotto – secondo la giurisprudenza ricordata sopra al punto 10 – al novero degli atti opponibili ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non può essere – a meno di un’irragionevole ed illegittima differenziazione del trattamento di situazioni processuali analoghe – soggetto a forme di tutela più ampie anche solo sotto il profilo delle modalità di conoscenza – né delle pronunce di incompetenza del giudice della cognizione, né di ogni altro atto esecutivo, singolarmente presi le une e gli altri, ma soggiace alle stesse regole, più stringenti rispetto all’impugnazione in senso proprio di provvedimenti decisori sul merito o su altre questioni di rito, quanto alle modalità di estrinsecazione della tutela.
- Può concludersi allora che la peculiare funzione degli atti del processo esecutivo comporta la sufficienza, per attivare tale onere, che dell’atto della cui legittimità (o, quando ammesso, opportunità) si dubita si sia avuta una conoscenza anche appunto sommaria o in via di mero fatto, desunta dalla più piena conoscenza di altro atto che quello presupponga: dovendo ricostruirsi il termine complessivo, significativamente aumentato dagli originari – talvolta difficilmente esigibili – cinque agli attuali venti giorni, come idoneo a consentire non solo l’esame diretto dell’atto oggetto di comunicazione, effettivamente possibile solo quando quest’ultima sia stata integrale, ma anche l’attivazione di ogni utile preventiva diligenza per acquisire gli elementi su cui procedere alla sua valutazione del medesimo e della conseguente opportunità di renderlo oggetto di opposizione.
- E, in linea di massima, può concludersi altresì che, ad integrare la conoscenza di fatto dell’esistenza del provvedimento pregiudizievole, è sufficiente che la comunicazione, perfino quando sia affetta da nullità per violazione di norme sul procedimento, dia sufficiente conto quanto meno di un dispositivo chiaramente pregiudizievole, restando esclusa l’idoneità all’attivazione del termine decadenziale soltanto quando la comunicazione non integrale o nulla abbia un contenuto concreto di obiettiva ambiguità o non significatività, ad esempio perché limitato all’avviso del deposito di un provvedimento non meglio specificato, il cui contenuto ed il tenore del cui dispositivo vengano completamente taciuti od omessi.
- Ora, è ben vero che ogni ordinanza pronunziata dal giudice fuori udienza va ormai comunicata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 134 c.p.c., comma 2 e dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221), mediante trasmissione anche del testo integrale del provvedimento comunicato: ma occorre valutare se la non ottemperanza a tale formalità incida sul regime del dispiegamento dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c., come finora elaborato da questa Corte.
- Al riguardo, va però ricordato che le novelle in tema di comunicazione dei provvedimenti per via telematica, anche con la precisazione che quella della sentenza non attiva il termine breve per la proposizione dell’impugnazione, non hanno innovato le discipline speciali eventualmente dettate in relazione a singoli mezzi di gravame (v., tra le altre, Cass. ord. 05/11/2014, n. 23526, ovvero Cass. 28/09/2016, n. 19177), siccome chiaramente non finalizzate all’ampliamento della tutela del destinatario della comunicazione (sotto forma di assicurazione della conoscenza integrale dell’atto comunicato), ma alla razionalizzazione dell’ufficio sotto il profilo del funzionamento del cosiddetto processo civile telematico (per il quale è paradossalmente più complessa ed incongrua un’attività di estrapolazione, dal documento depositato per via telematica per intero, del solo dispositivo, in luogo del semplice inoltro di quanto come trasmesso, evidentemente in modo integrale, dal suo autore).
- Pertanto, ove nella materia in esame si possa rinvenire un principio autonomo in base al quale ricostruire i presupposti per la proposizione dell’opposizione formale, quell’innovazione non potrebbe poi dirsi in grado di rilevare, siccome lex posterior generalis e quindi inidonea a derogare a quella speciale (a quest’ultima equiparato ovviamente anche il principio consolidato all’esito dell’interpretazione giurisprudenziale), come principio applicabile estensivamente anche al regime delle comunicazioni delle ordinanze.
- Del resto, è stata ribadita la generale previsione di sanatoria della nullità delle comunicazioni telematiche in caso di raggiungimento dello scopo, essendosi sancito che “l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto (stesso) e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. 31/08/2017, n. 20625), in sostanziale riaffermazione, anche dopo la novella sulle modalità telematiche delle comunicazioni di cancelleria, del principio sommariamente ribadito dal Tribunale di Roma nella qui gravata sentenza (Cass. 15/03/1995, n. 3025, cit. sopra al punto 9).
- L’applicazione di tali approdi ermeneutici al processo esecutivo va combinata con quella dell’applicabilità al medesimo del generale principio della sanabilità (tranne il caso dell’inesistenza dell’atto impugnato: tra le altre, v. Cass. 23894/12) delle nullità formali in caso di raggiungimento dello scopo (per tutte, Cass. ord. 15/12/2016, n. 25900; già in precedenza, Cass. 5906/06): benchè sia stato opportunamente e di recente – precisato che la nullità della notifica di un atto, quale il precetto, può sì essere sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, dalla medesima proposizione dell’opposizione, quale evidente dimostrazione dell’intervenuta conoscenza dell’atto, ma pur sempre solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a consentire all’atto nullo di espletare la funzione sua propria (e, quindi, nella fattispecie esaminata, a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando proprio l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui: Cass. 16/10/2017, n. 24291).
- Di conseguenza, anche un atto formalmente nullo perché adottato in imperfetta ottemperanza alla normativa sulle modalità di comunicazione può fondare la conoscenza di fatto idonea ad attivare l’onere di prenderne idonea conoscenza e di dispiegare il rimedio oppositivo entro il complessivo, ben congruo (salvo il caso patologico di ritardi non imputabili al potenziale opponente, il quale però potrà allora chiedere la rimessione in termini, sussistendone i presupposti), termine di venti giorni.
- Tanto costituisce espressione del più generale principio di sanatoria delle nullità formali degli atti del processo esecutivo, anche all’esito del suo opportuno temperamento – dovuto al fatto che in tali ipotesi lo scopo non potrebbe dirsi egualmente raggiunto – nei casi di radicale inesistenza dell’atto o di non altrimenti rimediabile incertezza da esso indotta, ovvero (come adeguatamente precisato la già richiamata Cass. 24291/17) in quelli in cui sia incolpevolmente irrimediabile la conseguita preclusione l’attività concreta, al cui espletamento era finalizzato l’atto scevro da nullità, in danno del soggetto in origine interessato a farle valere.
- In applicazione poi di principi generali del processo in ordine alla sussistenza di specifici presupposti processuali, incombe all’opponente dimostrare, di certo nel caso in cui tanto non sia evidente ovvero in quello in cui tanto sia contestato, la tempestività della proposizione della sua azione nel rispetto del termine di decadenza a tal fine imposto dalla norma processuale: così scongiurandosi il caso di un’indagine caso per caso imposta preliminarmente in ogni evenienza al giudice davanti al quale l’azione è proposta.
- Deve quindi concludersi facendosi applicazione del seguente principio di diritto: “ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., quand’anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell’art. 45 disp. att. c.p.c., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ove l’oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell’esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l’incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell’atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all’espletamento delle sue difese; ed incombe all’opponente dimostrare, se del caso, l’inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell’estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa”.
- In applicazione del principio di diritto di cui al paragrafo precedente, pertanto, il motivo di ricorso deve dirsi infondato e va rigettato; ma le spese del presente giudizio di legittimità vanno adeguatamente compensate per la relativa novità della questione, in relazione se non altro al profilo specifico dell’incompletezza della comunicazione telematica di cancelleria.
- Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– dichiara integralmente compensate le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2018
Cass_civ_Sez_III_13_02_2018_n_3430