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Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito

Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito

Con sentenza del 11 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Oristano, Sezione Civile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in materia dell’onere della prova, ha stabilito che l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e, quindi, l’esistenza del credito, incombe in capo all’opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all’accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto.


Tribunale Ordinario di Oristano, Sezione Civile, Sentenza del 11/01/2018

Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito

PROCEDIMENTO CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Contu

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ______________________ promossa da:

A.E. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell’avv. ___________, elettivamente domiciliata in _________, presso il difensore avv. _____________

OPPONENTE

contro

  1. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell’avv. ___________, elettivamente domiciliata in _________, presso il difensore avv. _____________

OPPOSTA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con ricorso del _______ la società K. s.rl. ha domandato al Tribunale Oristano di ingiungere alla società A.E. s.r.l. il pagamento in suo favore di Euro ________, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuta a titolo di corrispettivo per l’installazione, il cablaggio, il collaudo e la relativa manutenzione di impianti fotovoltaici, così come indicati nelle fatture n. ___ del _____, n. ___ del ________, n. _____ del _________, n. __ del _________.

2 – Il Tribunale di Oristano, con decreto ingiuntivo n. ____ del _________, notificato in data _________, ha ingiunto quanto richiesto.

3 – Con atto di citazione del ___________ la società A.E. ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo esponendo che: a) il credito fatto valere con il decreto impugnato era inesistente; b) le fatture n. ____ del _______ e n. ____ del _______ si riferivano ad attività di cablaggio e collaudo eseguite da altri soggetti, in particolare dall’Ing. C.S. e dall’Ing. E.S., retribuiti dalla stessa esponente; b) la fattura n. ____ del ________ si riferiva ad un’attività di montaggio e smontaggio di pannelli solari presso la ditta N. non compresa nel contratto di subappalto stipulato tra le parti e non successivamente autorizzata dall’esponente; c) la fattura n. ___del ______ si riferiva ad un’attività di pulizia dei cantieri già compresa nel contratto di subappalto e ad un’attività di supporto non effettuata dalla società opposta.

Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale l’accertamento dell’inadempimento e il conseguente risarcimento dei danni quantificati in Euro ________.

4 – Si è costituita in giudizio la società opposta, con comparsa del ________, la quale ha domandato, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non essendo, secondo la sua prospettazione, l’opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e nel merito la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, ha sostenuto, da una parte, che le attività di collaudo e cablaggio di cui si chiedeva il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto erano in realtà comprese nel contratto stipulato tra le parti ed erano state personalmente eseguite dalla società opposta, essendo le attività svolte dall’Ing. S. e Ing. S. esclusivamente relative alla certificazione formale del collaudo, e dall’altra che l’attività di smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta derivanti dall’istallazione dei pannelli non era incluso nel contratto, ed infine, che le altre prestazioni indicate in fattura erano state comunque autorizzate in via informale.

5 – In data ________ il giudice ha rigettato l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poi confermata con ordinanza del ____________ a seguito di reiterazione della stessa, con la quale veniva rigettata, altresì, la domanda di condanna ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c. formulata dall’opposta.

6 – La causa è stata istruita con l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, prova testimoniale e produzioni documentali e all’udienza del _________ è stata trattenuta a decisione.

7 – L’opposizione è fondata e merita accoglimento.

È necessario premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com’è noto, l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa – e, quindi, l’esistenza del credito – incombe in capo all’opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all’accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003).

Pertanto, è sufficiente richiamare, in punto di onere della prova, il principio generale affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l’adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova dell’eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell’altrui pretesa.

Eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata, come nella specie, eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. o di inesatto adempimento (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento) (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015).

Nel caso di specie, l’onere della prova circa la fonte negoziale del diritto della società opposta è stato assolto, anche se non le competeva, dalla società opponente la quale ha provveduto a produrre i contratti di subappalto intercorsi tra le parti (cfr. doc. 1-7), mentre la società opposta si è limitata ad allegare l’inadempimento all’obbligo di pagamento del corrispettivo dei servizi resi producendo esclusivamente le fatture oggetto del decreto opposto.

Occorre osservare che il valore probatorio della fattura commerciale è limitato alla fase monitoria del procedimento, essendo le fatture documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, senza alcun segno di riconoscimento del debitore, onde per cui esse non indicano di per sé la piena prova del credito riportato.

In tal senso, la giurisprudenza ritiene che: “la fattura è un mero documento contabile… che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto dell’esistenza, quanto della liquidità di un credito” (Cass. sez. II, 29.11.2004 n. 22401) “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, costituisce un atto giuridico a contenuto partecipativo e consiste in una dichiarazione indirizzata all’altra parte di un rapporto che il mittente assume già costituito, sicché, quando l’esistenza di tale rapporto sia contestato dal destinatario del documento, la fattura stessa, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, attese le sue caratteristiche genetiche inerenti alla formazione ad opera proprio della parte che intende avvalersene”.

Nel caso di specie, all’allegazione di parte opposta circa l’inadempimento al pagamento del corrispettivo di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, è seguita l’eccezione di inadempimento della parte opponente.

Ed invero, l’A.E., come già detto nella esposizione sintetica del fatto che precede, ha eccepito che le fatture n. __ del _____ e n. ____ del _______ si riferivano ad attività di cablaggio e collaudo eseguite da altri soggetti, in particolare dall’Ing. C.S. e dall’Ing. E.S., dalla stessa retribuiti; b) la fattura n. ___ del _______ si riferiva ad un’attività di montaggio e smontaggio di pannelli solari presso la ditta N. non compresa nel contratto e non successivamente autorizzata; c) la fattura n. ___ del _____ si riferiva ad un’attività di pulizia dei cantieri già compresa nel contratto di appalto retribuito e ad un’attività di supporto effettuata da un’altra società.

Ebbene, dall’istruttoria svolta, ed in particolare dalla documentazione agli atti e dalle prove testimoniali, per quanto concerne le fatture di cui alla lett. a) è risultato provato in causa che l’attività di cablaggio relativa all’impianto istallato presso l’azienda P. è stata eseguita dal tecnico E.S., incaricato e retribuito dalla società opponente (cfr. fattura n. ___ – doc. n. 3), così come confermato dallo stesso al momento della deposizione (cfr. verbale udienza del _____).

Allo stesso modo dalle prove raccolte nel corso del giudizio è emerso che l’attività di collaudo, eseguita presso gli impianti di P. e P., è stata svolta dall’Ing. C.S. il quale è stato incaricato e retribuito dalla società A.E. s.r.l. (cfr. certificazione di collaudo – doc. n. 2 e 4), come confermato anche all’udienza del _____ durante la quale il teste Ing S. ha detto “confermo che ho effettuato tali attività insieme al sig. P.B., con uno strumento che effettua le misurazioni della potenza erogata dall’impianto ……..riconosco la fattura che mi viene esibita (doc. 6 fasc. opponente) come quella relativa ai compensi per l’attività da me eseguita ” (..) confermo che ho eseguito tutte le attività indicate nel capo…., “. Sul punto anche il teste B. ha affermato “è vero che il sig. S. aveva redatto il certificato di collaudo; è vero che aveva effettuato i controlli e le verifiche che mi sono state lette (…) so quanto riferito perché ero dipendente della ditta opponente e nelle prove di collaudo ero presente anche io insieme all’Ing. S. (cfr. verbale udienza del _______).

Al contrario, nessuna prova, a parte la fatture che come già spiegato possono costituire prova solo nel processo monitorio, è stata prodotta da parte opposta, la quale si è limitata ad affermare che le attività di collaudo e cablaggio svolge dai tecnici in realtà era stata dalla medesima svolta.

Inoltre, dalla documentazione agli atti emerge che la società opponente aveva già corrisposto alcuni acconti per i lavori eseguiti nei predetti cantieri, onde per cui in assenza di alcuna specificazione nelle fatture delle singole voci questo Giudice non può distinguere per quali attività fossero state già date.

Relativamente alla fattura n. ____occorre evidenziare che dal contratto di subappalto concluso tra le parti è stato espressamente previsto che gli eventuali lavori in economia potevano essere eseguiti dalla ditta subappaltatrice solo su ordine scritto dell’impresa. Nella specie, nessuna prova è stata fornita dalla società opposta in merito all’autorizzazione successiva rilasciata dalla società A. per lo svolgimento di tale attività, in quanto ulteriore rispetto a quelle concordate di installazione, cablaggio e collaudo degli impianti.

Allo stesso modo dalla lettura del medesimo contratto, ed in particolare dall’art. 3, emerge come fosse incluso nello stesso anche la pulizia dei cantieri e la rimozione degli oggetti di scarto prodotti durante l’esecuzione dei lavori (cfr. lett. i) “la subappaltatrice dovrà provvedere durante l’esecuzione dei lavori al decoroso mantenimento del cantiere e al termine degli stessi, alla completa rimozione di oggetti di scarto da essa prodotti durante l’esecuzione dei lavori stessi”).

La parte opposta si è limitata ad affermare, senza darne prova, che i predetti materiali fossero già presenti nel cantiere in quanto prodotti nelle lavorazioni di taglio e sagomatura per la posa dei pannelli di copertura eseguite da altre imprese subappaltatrici della società A.E. s.r.l., oltre a dover considerare il fatto che nella stessa fattura non viene fatto alcun riferimento al cantiere N..

Ancora, nessuna prova è stata fornita dall’opposta per quanto concerne l’attività di supporto che la stessa asserisce di aver prestato alla ditta B. per la sistemazione dei pannelli e manto di copertura presso i cantieri S.. Al contrario dalla documentazione agli atti (cfr. doc. 5), confermata dalla testimonianza di P.F., emerge come i lavori siano stati eseguiti da quest’ultima.

Infine, anche relativamente alla fattura n. (…) pare evidente che il contratto prodotto in causa, laddove dispone che “i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità al progetto esecutivo ed agli accordi ed alle disposizioni anche verbali, che l’impresa si riserva di impartire di volta in volta durante l’esecuzione dei lavori stessi”, in mancanza di prova contraria e di una ulteriore autorizzazione in tal senso, includesse le spese di pulizia all’interno dello stesso corrispettivo il contratto prodotto in causa pare evidente

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte fino ad ora, l’opposizione risulta fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

8 – La domanda riconvenzionale proposta dall’opponente relativa alla richiesta di risarcimento del danno va rigettata.

Ed invero, seppur è risultato provato un inadempimento alle attività di collaudo e cablaggio da parte della società opposta, nessuna prova di danno è stata fornita dalla A.E., essendo le somme pagate a titolo di acconto, in mancanza di prova contraria, corrisposte per l’attività di istallazione dei pannelli fotovoltaici non contestata agli atti, onde per cui la domanda va rigettata.

E’ inammissibile, invece, la domanda di risoluzione del contratto proposta in sede di prima memoria di cui all’art. 183 c.p.c. essendo consentita in tale sede solo la modificazione o la precisazione di quelle già introdotte con l’atto di citazione e non la proposizione di una domanda nuova.

9 – Le spese, tenuto conto della soccombenza reciproca della società opponente per quanto concerne la domanda riconvenzionale, possono essere compensate al 50%, mentre per il restante 50% devono essere poste a carico della società opposta tenuto conto dell’accoglimento dell’opposizione e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. _______ emesso dal Tribunale di Oristano il _________;

2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente;

3) dichiara inammissibile la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla società opponente;

4) Compensa per la metà le spese del giudizio e per l’altra metà condanna la parte opposta a rimborsare all’opponente le spese di lite, che si liquidano in Euro ________ per compensi professionali ed Euro _______ per spese documentate, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Così deciso in Oristano, il 9 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2018.

Trib_Oristano_Sent_11_01_2018

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