Opposizione all’esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione I Civile, Sentenza del 01-03-2018
Con sentenza del 1 marzo 2018 il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione II Civile, ha stabilito che l’ordinanza di assegnazione va impugnata con l’opposizione all’esecuzione, quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi od impeditivi della sua pretesa (ad esempio, l’avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore procedente), sopravvenuti alla pronuncia dell’ordinanza, oppure per contestare che le somme indicate nel precetto siano dovute.
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione I Civile, Sentenza del 01-03-2018
Opposizione all’esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE Prima CIVILE
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice __ ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. __ R.G. promossa con atto di citazione e citazione di terzo notificata il
DA
M., in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. __
ATTORE
CONTRO
G. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. __
CONVENUTO
CONTRO
S., quale già socio accomandatario della società cancellata R. sas, rappresentato e difeso dall’Avv. __
TERZO-CHIAMATO
Svolgimento del processo
Con citazione l’attore, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio il convenuto, in epigrafe indicato, per sentir acclarare quanto richiesto nelle conclusioni su scritte.
Assumeva che andava revocato il provvedimento di assegnazione del credito emesso nel procedimento di pignoramento presso terzi n. __ .
Si costituiva il convenuto eccependo che la domanda era infondata.
Si ordinava all’attore di integrare il contraddittorio nei confronti del debitore.
L’integrazione veniva notificata.
Si costituiva il debitore eccependo che la domanda attorea era fondata.
Indi la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e deposito della sentenza badando bene che il giudice deposita immediatamente la sentenza inviandola tramite PCT alla cancelleria che può impiegare giorni a comunicarla alle parti.
Motivi della decisione
Rilevato che:
va subito detto che il titolo originario a favore dell’impresa G. srl era costituito da ingiunzione di questo tribunale n. __ notificata al debitore società R. sas non opposta e munita di formula esecutiva il __ (doc. 1 convenuto);
assunto dell’opponente M. era che nel procedimento di pignoramento presso terzi di questo tribunale n. __ il giudice dell’esecuzione assegnava il __ al convenuto la somma di Euro __ da pagarsi dal qui opponente a seguito della dichiarazione del qui opponente -terzo in quel procedimento resa il __;
nel gennaio del __ l’opponente versava al creditore la somma di Euro __ (seconda pagina citazione);
nei mese di settembre/ottobre del __ l’attore si accorse che il debitore oppignorato aveva mal realizzato l’impianto di riscaldamento il cui corrispettivo era la somma riconosciuta in debenza dal qui opponente al debitore oppignorato;
orbene qui la citazione è stata notificata il __;
in ordine alla presente questione la Corte di Cassazione con sentenza del 5.5.2017 n. 10912 ha così statuito:
“In tema di espropriazione presso terzi, nell’ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., resa per errore incolpevole, il terzo pignorato può revocare la dichiarazione medesima sino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, mentre, se l’errore emerga successivamente, ha l’onere di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale provvedimento. In mancanza di opposizione, l’ordinanza di assegnazione è irretrattabile e, nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di essa, il terzo pignorato, assunta la qualità di debitore esecutato, può proporre solo contestazioni fondate su fatti sopravvenuti;
conseguenza di ciò è che l’opposizione agli atti esecutivi è improcedibile essendo decorsi venti giorni dal provvedimento ricordando che il qui opponente ha dato esecuzione parziale al provvedimento nel gennaio del __ e si è opposto tardivamente ex art. 617 c.p.c. con la notifica della presente citazione il __ mentre, come da esso dichiarato, già nell’ottobre del __ aveva contezza degli assunti vizi;
in ordine all’opposizione all’esecuzione essa è semplicemente inammissibile perché la detta opposizione può involgere solo una ragione di credito del terzo nei confronti del creditore in esecuzione e non come qui si pretenderebbe del terzo nei confronti del debitore neppure citato affermando in parte motiva la detta sentenza:
“L’ordinanza di assegnazione va impugnata con l’opposizione all’esecuzione, quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa (ad esempio, l’avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore procedente), sopravvenuti alla pronuncia dell’ordinanza, oppure per contestare che le somme indicate nel precetto siano dovute (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015)”;
ancor meglio Cass. 20.2.2007 n. 3958 chiarisce che il giudice dell’opposizione all’esecuzione non ha titolo per valutare l’errore in cui incorse il terzo quando effettuò la dichiarazione di debito essendo all’epoca insciente di un suo diritto creditorio nei confronti del debitore affermando:
“In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo “debitor debitoris” che, nel fare dichiarazione dell’esistenza del credito pignorato, abbia omesso di riferire – come prescrive l’art. 550, primo comma, c.p.c. in funzione della riunione dei pignoramenti per l’attuazione del concorso tra i creditori sul credito – che quest’ultimo è stato nel frattempo pignorato una seconda volta, qualora abbia luogo l’assegnazione, è legittimato a dedurre con l’opposizione agli atti esecutivi che l’omessa dichiarazione dell’esistenza dell’altro pignoramento è dipesa da errore di fatto, per ottenere la rimozione dell’ordinanza di assegnazione, poiché l’assegnazione è inefficace come fatto estintivo del credito nei confronti dell’altro creditore pignorante e considerato che anche una dichiarazione confessoria può essere revocata per errore di fatto. Deve, viceversa, escludersi che l’errore possa essere posto a fondamento di un’istanza di revoca dell’ordinanza di assegnazione, posto che un simile potere del giudice dell’esecuzione non è configurabile”;
per intenderci qui non si potrà istruire la domanda contro il debitore;
in ordine alla domanda svolta dal terzo chiamato R. sas va subito detto che a costituirsi è stato il già socio accomandatario della detta società S.G. essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese il __ (doc. 9 attore);
orbene essendo stata l’impresa cancellata la stessa non aveva più alcuna legittimazione attiva o passiva mentre unico legittimato era il socio accomandatario avente responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali;
pertanto è infondata l’eccezione del convenuto di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società debitrice, si ripete cancellata e perciò con impossibilità a citarla stante la sua perdita della legittimazione attiva e passiva;
orbene in ordine alla domanda svolta dal terzo si osserva che ha contenuto inammissibile perché contro il giudicato formatosi a seguito dell’ingiunzione non opposta e divenuta definitiva avanzava eccezioni tese a paralizzare il detto credito mentre essendo tale statuizione divenuta definitiva era inammissibile la domanda;
le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dello scaglione fino a __;
iva sulle competenze solo ove dovuta e non recuperata fiscalmente;
la sentenza è clausolata ex art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziando, così provvede:
Rigetta la domanda;
Condanna M. e S., in solido passivo tra loro, a rimborsare a favore della società G. srl le spese e competenze del giudizio che liquida in Euro __ di compenso, oltre al 15% di detto compenso per spese generali, oltre cpa ed iva ove quest’ultima dovuta;
Dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, il 28 febbraio 2018.
Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2018.
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