Opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale
Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 3, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020
Con ordinanza del 14 febbraio 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 3, in merito di recupero crediti ha stabilito che in tema di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, Sottosezione 3, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero __ del ruolo generale dell’anno __, proposto da:
R. S.r.l. – ricorrente –
nei confronti di:
M. S.a.s. di M. & C. – intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. __, pubblicata in data __;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data __ dal consigliere __.
Svolgimento del processo
che:
Nel corso della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti dalla M. S.a.s. di M. & C. sulla base di un decreto ingiuntivo, R. S.r.l. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Frosinone.
La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre R. S.r.l., sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione
che:
- Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
La società ricorrente deduce che solo in data successiva alla definitività del decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione promossa nei suoi confronti aveva scoperto elementi di prova decisivi che, a suo dire, attestavano la falsità dei documenti sulla base dei quali il decreto stesso era stato ottenuto dalla creditrice, il che dovrebbe determinare l’ammissibilità della sua opposizione all’esecuzione.
La censura è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondata.
I giudici di merito hanno deciso la controversia facendo applicazione del costante insegnamento di questa Corte (che il ricorso non contiene motivi idonei a indurre a rivedere), secondo il quale non è possibile dedurre in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo; si tratta di orientamento pacifico e costante; ex multis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015, Rv. 634447; Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013, Rv. 625093; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv. 604683; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698; Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846; Sez. L, Sentenza n. 7637 del 21/04/2004, Rv. 572223; Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000, Rv. 540444).
Hanno anche, del tutto correttamente, precisato che l’esigenza indicata dalla società ricorrente (derivante dall’assunto rinvenimento di documenti decisivi dopo la formazione del giudicato, e quindi non attinente al fatto estintivo, ma alla sua prova) avrebbe potuto e dovuto trovare soluzione mediante l’impugnazione del provvedimento costituente titolo esecutivo (eventualmente ai sensi dell’art. 395 c.p.c., sussistendone i presupposti), non potendo invece in alcun caso trovare spazio in sede di opposizione all’esecuzione (in tale senso, arg. ex Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20318 del 20/11/2012, Rv. 624499, che esclude la pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fra il giudizio di revocazione di un decreto ingiuntivo, di cui sia stata dichiarata l’esecutorietà per mancata opposizione, ed il giudizio di opposizione a precetto fondato sul medesimo titolo giudiziale, posto che con il primo, necessariamente motivato da ragioni diverse da quelle su cui si basa l’opposizione, si contesta la formazione del titolo stesso).
Il motivo di ricorso in esame non contiene in realtà censure volte specificamente a criticare i suddetti argomenti in diritto, posti dai giudici di merito a fondamento della decisione impugnata: parte ricorrente si limita a ribadire la tesi (che, come già correttamente rilevato dai giudici di merito, è infondata, in quanto confonde la collocazione temporale del fatto estintivo con quella della formazione della sua prova) secondo la quale, essendosi potuta accertare solo in epoca successiva al giudicato la falsità della fattura in base alla quale era stato emesso il decreto ingiuntivo posto a base della procedura esecutiva, ciò sarebbe sufficiente a consentire l’opposizione all’esecuzione, senza in alcun modo contrapporre ulteriori ragioni a quelle contrarie, esposte nel provvedimento impugnato.
- Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 479 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Anche questo motivo è inammissibile.
La società debitrice aveva sostenuto, con la propria originaria opposizione, che il decreto ingiuntivo posto in esecuzione nei suoi confronti non aveva alcuna efficacia, in quanto non le era stato validamente notificato. Il tribunale ha rigettato tale motivo di opposizione (correttamente inquadrato in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), rilevando che la notificazione in questione, sulla base della stessa prospettazione di parte opponente, era nulla e non inesistente, il che – secondo i principi costantemente affermati anche da questa Corte – le avrebbe al più consentito di proporre l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., ma non l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
La corte di appello ha ritenuto inammissibile la censura relativa a tale capo della decisione di primo grado, svolta con il secondo motivo dell’appello, in quanto la società appellante si era limitata a ribadire il mancato perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per l’omesso invio della comunicazione di deposito dell’atto con lettera raccomandata, senza in tal modo però intaccare il fondamento giuridico della decisione contestata.
Con il motivo di ricorso in esame, la ricorrente sostiene, in modo peraltro decisamente confuso, che vi sarebbe una omissione di decisione da parte dei giudici di secondo grado e, al tempo stresso, che la decisione sarebbe viziata per violazione degli artt. 140 e 479 c.p.c., assumendo che avrebbe dovuto essere quanto meno valutata la corretta notificazione del titolo esecutivo, imposta dall’art. 479 c.p.c., ai fini della regolarità dell’esecuzione.
Orbene, la censura in questione difetta in primo luogo di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non viene richiamato il preciso contenuto dell’atto di appello in relazione al punto controverso, il che impedisce di verificare la correttezza della valutazione di inammissibilità di esso operata dalla corte di appello.
Inoltre, la ricorrente, insistendo sulla irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, non pare cogliere e, di conseguenza, contestare – in modo adeguato l’effettiva ratio decidendi posta alla base del provvedimento impugnato, attinente esclusivamente all’ammissibilità del gravame, non al merito di esso.
Viene d’altronde posta, nella sostanza, a fondamento del motivo di ricorso (per quanto è dato comprendere dalla confusa esposizione) la questione della regolare notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 c.p.c., questione che non è oggetto della decisione impugnata, senza che sia dedotto e specificamente documentato se, ed eventualmente in quali atti ed in quale fase del giudizio di merito essa era stata già avanzata e in relazione alla quale, costituendo essa motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’appello sarebbe stato comunque inammissibile.
- Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020.
Cass. civ. Sez. VI_3 Ord. 14_02_2020 n. 3716
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