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Prova scritta fatture produzione documenti Decreto ingiuntivo Opposizione al decreto ingiuntivo

Prova scritta fatture produzione documenti Decreto ingiuntivo Opposizione al decreto ingiuntivo

Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Civile, Sentenza del 25-01-2018

Con sentenza del 25 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Civile, ha stabilito che la prova scritta richiesta per l’emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta. Rilevano, in tal senso, le fatture emesse dal creditore e l’estratto autentico del registro vendite.


Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Civile, Sentenza del 25-01-2018

Prova scritta fatture produzione documenti Decreto ingiuntivo Opposizione al decreto ingiuntivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

Sezione civile

in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dr. ___________, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1764 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014, e vertente

TRA

E.C. SRL, (P.I. _____) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. _____, elettivamente domiciliata in _________, come da mandato in atti;

ATTRICE OPPONENTE

E

  1. SRL (P.I. _______) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ________, presso lo studio dell’avv. ________, che la rappresenta e difende in forza di mandato rilasciato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

CONVENUTA OPPOSTA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La E.C. srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Novara, in data ________, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro _______ per la fornitura di merce.

A sostegno della svolta opposizione, l’attrice eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del giudice adito essendo, a suo dire, competente il Tribunale di Foggia, sia ex art. 19 che ex art. 20 c.p.c. in quanto l’obbligazione era stata eseguita mediante consegna delle merce da parte di V. srl, sebbene queste mai ordinata dalla società opponente, presso la sede di quest’ultima. Nel merito, l’opponente oltre a eccepire l’assenza di valido titolo legittimante la pretesa creditoria non potendosi considerare tali le fatture poste a sostenuto della domanda, rilevava l’assenza di contratto di fornitura delle merce in oggetto non avendo l’opponente mai stipulato il contratto de quo. Infatti, il sig. F.C., agente di zona senza rappresentanza della V. srl, si limitava a proporre alla opponente la consegna per merce di n. 1 articolo prodotto dalla V. Dopo le ritrosie ad accettare la proposta, la E. acconsentiva alla consegna di tale singolo prodotto per la semplice esposizione, senza obbligo di acquisto; pertanto l’accordo verbale intercorso poteva tutt’al più qualificarsi quale mero contratto estimatorio.

Dopo tale accordo la V. decideva arbitrariamente di consegnare alla E. n. 12 articoli mai ordinati, rispetto al n. 1 da consegnare per la mera esposizione, provvedendo all’emissione della fattura n. __ di Euro _____ e con successiva consegna inviava ulteriori n. 4 articoli, anche questi mai ordinati emettendo la fattura n. ___ di Euro ______.

Stupita di tale condotta la E. decideva prontamente di rinviare a sue spese i pezzi ricevuti; l’opposta però si rifiutava di ritirare i colli inviati e giacenti presso il corriere espresso.

Sulla scorta di tali assunti, l’opposta doveva considerarsi soggetto terzo rispetto ai rapporti tra V. e il sig. C. avendo questi agito quale agente senza rappresentanza, in nome proprio, senza spendita del nome della V. così da far ricadere gli effetti del contratto tra lo stesso e la E. La V., con il proprio rifiuto al ritiro dei colli, mostrava per fatti concludenti di non ratificare l’operato del proprio agente, volendo sostituire autonomamente il contratto estimatorio con un contratto di fornitura di merci. Pertanto, considerata l’innegabile infondatezza della pretesa creditoria, la domanda azionata con il ricorso monitorio, prima e, la svolta opposizione, poi aveva determinato un danno all’immagine di cui l’opponente ne chiedeva il ristoro in via riconvenzionale. A ciò dovevano aggiungersi gli ulteriori costi dalla medesima supportati per l’installazione di un allarme per proteggere da eventuali furti i prodotti V. oltre ai costi sostenuti per il corriere per la restituzione della merce.

Si costituiva in giudizio l’opposta contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione.

La stessa rilevava l’infondatezza della eccepita incompetenza territoriale; nel caso in oggetto a radicare la competenza dell’adito Tribunale soccorreva l’art. 20 c.p.c. V. aveva adito l’intestato Tribunale per ottenere il pagamento di somme di denaro a seguito di un contratto di fornitura stipulato. L’obbligazione dedotta in giudizio non era quindi la consegna di merci- consegna pacifica, documentata, ma il pagamento della merce stessa, quindi una controprestazione in modo da ripristinare il cd rapporto sinallagmatico.

Infondata si palesava, inoltre, la prospettata inesistenza di un valido titolo per la pretesa creditoria. Infatti vi era stata una negoziazione tra E.C. srl e il sig. C. che poi aveva trasferito la volontà contrattuale di compravendita a V. srl cui era seguita la relativa conferma d’ordine inviata dalla V. stessa a E., perfezionando così il contratto (proposta + conferma = contratto). Nel caso in oggetto non operavano i poteri dell’agente ma le regole generali sulla formazione dei contratti e cioè il meccanismo della proposta e dell’accettazione. Inoltre la volontà di ratificare poteva essere desunta dall’esecuzione del contratto.

Così ripercorsi i termini della questione deve rilevarsi, preliminarmente, che appare palese che le argomentazioni del difensore V. srl attengano all’oggetto della lite ed il tenore, il tono ed il contenuto di quelle argomentazioni non pare contrastare né esorbitare le esigenze dell’ambiente processuale in cui esposte, né eccedere la funzione difensiva assunta dalla medesima, Dunque né le finalità obbiettivate nello scritto difensivo, né il suo tenore trasmodano in espressioni sconvenienti ed offensive quali descritte dalla giurisprudenza del giudice nomofilattico, bensì manifestazione della dialettica processuale, che ben può essere accesa e particolarmente “sentita” dai difensori. Pertanto in termini conclusivi la domanda ex art. 2043 c.c. e art. 89 c.p.c. andrà disattesa.

Sempre in via preliminare deve rilevarsi che l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso l’ingiunzione è infondata, e come tale va respinta.

Come è noto, giudice competente ad emettere l’ingiunzione è quello che “sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria” (art. 637 c.p.c.), ossia il giudice che avrebbe dovuto essere adito con ordinario atto di citazione, volto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni rimaste insolute, indicate nel ricorso monitorio.

In particolare è incontestato che (a) il creditore opposto ha agito per il pagamento di una somma di danaro asseritamente dovuta per la fornitura di merce; (b)l’opposta aveva inviato conferma d’ordine in cui veniva indicato l’importo della fornitura.

Osservato, pertanto, che il terzo comma dell’art. 1182 c.c. prevede che l’obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza e che la condizione di operatività di predetto criterio è rappresentata dalla liquidità e dalla esigibilità del credito e che appare indubitabile che la presente controversia verta del pagamento di una somma di danaro già determinata nel suo ammontare, con la conseguente applicazione dell’art. 1182 comma 3 c.c., che consente di individuare uno dei fori alternativi, territorialmente competenti, in quello del “domicilio del creditore” alla data di scadenza della obbligazione (art. 20 c.p.c.) ne consegue che la competenza risulta correttamente radicata.

Nel merito, occorre, evidenziare che il decreto ingiuntivo può essere concesso solo su domanda di chi dimostri con prova scritta di essere creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili. La prova scritta richiesta per l’emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta.

Nel caso in oggetto, il credito risulta essere liquido, certo ed esigibile; al ricorso sono stati allegati le fatture azionate e l’estratto autentico del registro vendite

Fermo restando quanto sopra evidenziato ai fini dell’emissione del provvedimento opposto deve, però, tenersi conto del principio secondo cui la fattura commerciale, “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell’esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine così alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto” (così da ultimo Cass. 28.4.2004, n. 8161, ma anche, tra molte, Cass. 20.5.2004, n. 9593; Cass. 25.6.2001, n. 8664; Cass. 7.2.2001, n. 1715; Cass. 20.9.1999, n. 10160).

Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l’emanazione del decreto ingiuntivo, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all’accertamento dell’esistenza/inesistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso in monitorio (Cass. n. 5844 del 16.03.2006).

È noto, inoltre, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incombe sull’opposto (attore in senso sostanziale) provare i fatti posti a sostegno della propria pretesa: “L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell’opposizione è investito del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso. In tale giudizio ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.” (Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807). Nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 22/03/2001, n. 4121, Cass. civ., Sez. II, 08/09/1998, n. 8853, Cass. civ., Sez. II, 04/12/1997, n. 12311 e Cass. civ., Sez. lav., 26/04/1993, n. 4857.

Ciò detto, deve rilevarsi la domanda di pagamento (recte di adempimento ex art. 1453 c.c.) è fondata, e quindi va accolta per come proposta.

Infatti la società attorea ha assolto tutti gli oneri probatori incombentigli secondo l’insegnamento del giudice nomofilattico, in particolare provando il titolo (fonte negoziale) e scadenza (esigibilità) dell’obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio.

All’uopo devono richiamarsi le risultanze istruttorie – prove orali e documentali- che hanno evidenziato che V. S.r.l., società che opera nel settore della produzione e commercializzazione sul territorio nazionale di rubinetteria e accessori vari per il bagno, si avvale e si è avvalsa per la distribuzione sul territorio nazionale dei propri prodotti di agenti vendita, tra cui il Sig. C.F., incaricato di promuovere le suddette vendite nel territorio di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani e province. Nell’ambito del rapporto di agenzia tra V. S.r.l. e il Sig. F.C.,nel mese di maggio 2012, quest’ultimo organizzava apposito incontro presso i locali di E.C. S.r.l. con la Sig.a F.M., legale rappresentante e amministratore unico di quest’ultima società. Nell’occasione il C. proponeva l’acquisto di prodotti distribuiti da V. S.r.l. alla Sig.a F.M., in qualità di legale rappresentante e amministratore unico di E.C. S.r.l., la quale accettava la proposta avanzata dal Sig. F.C., specificatamente andando ad identificare i prodotti di interesse all’acquisto, ovvero n. 8 _______, n. 8 _________.

Il Sig. F.C., ricevuto tale l’ordinativo, provvedeva in data ____ a contattare telefonicamente V. S.r.l., in persona della Sig.a G.M., per trasmettere l’ordinativo ricevuto. La V. S.r.l., sempre in persona della Sig.a G.M., ricevuto l’ordinativo, si premurava di inviare a E.C. S.r.l., tramite e.mail – cfr. docc. 1 e 3 – le relative conferme d’ordine e predisponeva la spedizione del materiale acquistato da E.C. S.r.l., materiale che veniva spedito tramite corriere B. nelle date del ____ e del ____ (cfr. docc. __ e __). L’opposta corredava, altresì, la spedizione della merce con l’invio a E.C. S.r.l. delle fatture nn. ___e ___ (c.d. fatture accompagnatorie) relative all’acquisto del materiale inviato tramite corriere B. (cfr. docc. __ e __ del fascicolo monitorio); la E.C. S.r.l. riceveva la merce acquistata da V. S.r.l., per il tramite del Sig. F.C., nelle date del ____ e del ___ (cfr. docc. __ e __). La V. S.r.l., in persona della Sig.a G.M. e del Sig. F.R., rimasta priva di pagamento la fattura n. ___ alla scadenza del _____, iniziava a contattare telefonicamente E.C. S.r.l. per sollecitare il pagamento, la quale risultava però irreperibile. Pertanto, in assenza di riscontro, il Sig. F.R., procedeva a sollecitare per iscritto il pagamento della fattura n. _____ (cfr doc. __). Solo in data _____ (doc. __ e __) E.C. S.r.l. tentava di restituire tramite corriere la merce acquistata da V. S.r.l. per il tramite dell’agente Sig. C.F., di cui alle fatture nn. ___ e ___ ma l’opposta respingeva la restituzione della merce fornita a E.C. S.r.l., in ragione del convincimento del perfezionarsi di contratti di vendita della merce indicata nelle fatture nn. __ e __. Peraltro la E.C. S.r.l. aveva già intrattenuto rapporti commerciali con il Sig. F.C., quale agente di V. S.r.l., per l’acquistato di prodotti commercializzati dalla stessa V. S.r.l., quali indicati nella fattura n. __ del ____ (doc. __).

Cosicché l’opposta ha dimostrato (a) di avere conferito l’incarico preventivo al C. di fornire la propria attività di agenzia, per la conclusione dei contratti de quibus; tra cui quello per cui è causa, il quale ha contattato l’opponente proprio operando nella veste di agente della V. srl e nell’ambito di tale incarico di ha proposto all’opponente medesima l’acquisto di prodotti distribuiti da V.; c) l’accettazione della proposta da parte dell’opponete e l’invio di conferma d’ordine da parte dell’opposta, indi la conclusione del contratto di vendita.

Risulta, inoltre, provato sia che la merce de quo agitur veniva effettivamente consegnata alla opponente sia la sopravvenuta scadenza dell’obbligazione di pagamento (v. le condizioni e termini di pagamento riportate in fattura), essendo comunque trascorso lasso di tempo ben più che ragionevole, dall’effettuazione della fornitura (sugli oneri di prova incombenti a chi agisce in via d’adempimento v. per tutte Cass. n.9351.2007: “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”).

Quindi tirando le fila la svolta opposizione andrà rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Parimenti andrà disattesa la proposta domanda riconvenzionale.

Considerate le risultanze istruttorie va da sé che la proposta domanda riconvenzionale si palesa infondata. In primis destituita di fondamento si palesa il prospettato danno all’immagine vuoi, da un lato, attesa la fondatezza della domanda proposta da V. vuoi, dall’altro, che detto danno “all’immagine” non può assimilarsi al danno consistente nel discredito professionale, subìto, a dir dell’opponente, per l’avvio del presente giudizio, domanda si ribadisce risultata fondata all’esito del giudizio stesso.

Stessa sorte tocca alle domande di rimborso spese per l’installazione di impianto di allarme e per il corriere espresso considerati i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e l’assenza di qualsivoglia nesso causale tra le assunte spese e l’atteggiamento contrattuale tenuto dall’opposta.

In assenza dei presupposti andrà inoltre disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c.

In ordine alle istanze istruttorie riproposte dalla convenuta opposta in sede di precisazione delle conclusioni si richiama l’ordinanza del ____ che si conferma integralmente.

La soccombenza dell’attrice opponente regola le spese di lite che tenuto conto del D.M. n. 55 del 2014 si liquidano come in dispositivo

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Rigetta l’eccezione preliminare formulata dall’opponente;

Rigetta le domande di cui ai punti f) e g) delle prese conclusioni proposte dall’attrice opponente;

Rigetta l’opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. ____ emesso dal Tribunale di Novara;

Rigetta la domanda riconvenzionale di cui ai punti l), m), n) delle prese conclusioni proposta dall’attrice opponente;

– condanna la parte opponente a rifondere, in favore dell’opposta, le spese di lite che liquida in Euro ____ per fase studio, Euro ____ per fase introduttiva, Euro ____ per fase istruttoria, Euro ____ per fase decisoria oltre rimb. forfet., cpa e iva come per legge.

Così deciso in Novara, il 25 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2018.

Tribunale_Novara_Sent_25_01_2018

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