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Recupero crediti: il giudice è tenuto ad accertare il fondamento giuridico della domanda sulla base di fatti costitutivi od impeditivi della pretesa dedotta in giudizio

Recupero crediti: il giudice è tenuto ad accertare il fondamento giuridico della domanda sulla base di fatti costitutivi od impeditivi della pretesa dedotta in giudizio

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione -1, Ordinanza n. 17640 del 01/07/2019

Con ordinanza del 1° luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, in tema di recupero crediti, ha stabilito che il giudice è tenuto ad accertare, anche di ufficio ed indipendentemente dall’attività processuale della parte convenuta, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi od impeditivi della pretesa dedotta in giudizio. Ciò sta a significare che, anche con riguardo al procedimento di verifica del passivo fallimentare, tutte le ragioni, che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio. Tra l’altro, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum.


 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione -1, Ordinanza n. 17640 del 01/07/2019

Recupero crediti: il giudice è tenuto ad accertare il fondamento giuridico della domanda sulla base di fatti costitutivi od impeditivi della pretesa dedotta in giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

P. S.r.l., e per essa quale mandataria della I. S.p.A. società unipersonale – ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione – intimato –

avverso il decreto n. R.G. __del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere Relatore Dott. __.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- N. S.p.A. (poi incorporata nella U. S.p.A., che ha ceduto il credito a P. S.r.l.) ha presentato domanda per ammissione tardiva nel fallimento di (OMISSIS) S.r.l., titolando la pretesa nel saldo debitore di un conto corrente ordinario (c/c n. (OMISSIS)), ivi aggiunti degli interessi di mora, nonché nel saldo debitore di un contratto di finanziamento di operazioni in portafoglio commerciale.

Il giudice delegato ha respinto la domanda, avendo “considerato che il decreto ingiuntivo prodotto non è opponibile al fallimento, atteso che solo la definitiva esecutività dello stesso intervenuta prima del fallimento spiega effetti extraprocessuali e rende opponibile il decreto alla procedura fallimentare, maturando altrimenti la preclusione di cui all’art. 45 L.F.; e avendo inoltre considerato che gli estratti conto prodotti relativi al rapporto di c/c non sono opponibili alla curatela e che con riferimento al contratto di finanziamento non è allegata la prova dell’erogazione della somma finanziata”.

2.- L’istituto ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Napoli. Che la ha respinta, con decreto depositato in data __.

Con riferimento alla pretesa da conto corrente, Il Tribunale ha osservato, in particolare, che l’istituto opponente “non ha dimostrato la formazione, nei termini preclusivi fissati dall’art. 99 L.F., in base al combinato disposto degli artt. 1826, 1829 e 1832 c.c., dell’art. 119 T.U.B., commi 2 e 3, della dichiarazione confessoria della società ora fallita rispetto alle annotazioni contabili di segno positivo riportate sugli estratti di conto corrente di (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, con la conseguenza che gli estratti prodotti sono inopponibili alla curatela”.

Con riguardo alla richiesta da portafoglio commerciale, poi, ha rilevato che “l’istituto opponente non ha depositato la documentazione idonea a qualificare in modo preciso il rapporto di anticipo su fatture, con conseguente impossibilità di accertare se lo stesso sia uno sconto proprio o improprio e la fondatezza della relativa pretesa creditoria”.

3.- Avverso questa pronuncia l’istituto ha presentato ricorso, svolgendo due motivi di cassazione.

Il fallimento di (OMISSIS) S.r.l., già non costituita in sede di opposizione, non ha svolto difese in questo grado del giudizio.

4.- Il primo motivo di ricorso è intestato “violazione o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c.”.

Rilevato che il fallimento è rimasto contumace nel giudizio di opposizione e non ha sollevato alcuna eccezione sulla documentazione prodotta dalla Banca, il ricorrente assume che le eccezioni pronunciate d’ufficio dal Tribunale di Napoli non rientrino tra quelle di sua competenza, trattandosi di manifestazioni di volontà e/o eccezioni che avrebbero dovuto essere espresse direttamente dal fallimento quale elemento integrativo della fattispecie difensiva. E aggiunge, per quanto concerne la violazione dell’art. 345 c.p.c., che né il curatore fallimentare, né il giudice delegato avessero mai contestato prima le circostanze di fatto eccepite dal Tribunale nella sentenza di rigetto dell’opposizione allo stato passivo del fallimento.

5.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudice è tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente dall’attività processuale della parte convenuta, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio. Ciò sta a significare che, anche con riguardo al procedimento di verifica del passivo fallimentare, tutte le ragioni, che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio (cfr., Cass., 6 novembre 2013, n. 24972).

È pure fermo indirizzo di questa Corte che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum (Cass., 31 luglio 2017, n. 19003).

6.- Il secondo motivo di ricorso lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti”. Che viene individuato in ciò che il Tribunale ha omesso completamente il fatto storico dell’avvenuto deposito da parte della Banca di una copiosa documentazione in grado di provare il credito vantato, documentazione che viene richiamate nel dettaglio.

7.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali (Cass., 12 settembre 2018, n. 22208), dovendosi in effetti rendere conto analitico e continuo dello svolgimento dell’intero rapporto di conto corrente, per sua natura caratterizzato dal concorrere tanto di poste attive, quanto di poste passive alla progressiva formazione del saldo del conto medesimo. Secondo quanto non è accaduto nella specie concreta, l’estratto posizione rischio autenticato D. Lgs. n. 385 del 193, ex art. 50, relativo al c/c (OMISSIS) non venendo a possedere, per sua propria natura, l’analiticità che si mostra propria degli estratti conto trimestrali.

8.- In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.

Non essendosi costituito il fallimento intimato, non occorre provvedere alle determinazioni relative alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 1° luglio 2019

Cass_civ_Sez_VI_1_Ord_01_07_2019_n_17640