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Recupero del credito fra imprenditori Fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata in via monitoria Riconoscimento del debito

Recupero del credito fra imprenditori Fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata in via monitoria Riconoscimento del debito

Tribunale Ordinario di Pordenone, Sezione Civile, Sentenza del 06/04/2018

Con sentenza del 06 aprile 2018 il Tribunale Ordinario di Pordenone, Sezione Civile, in tema di ingiunzione civile, con riferimento al recupero del credito fra imprenditori, ha stabilito che oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità o di validità del decreto ingiuntivo opposto bensì la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata in via monitoria.


Tribunale Ordinario di Pordenone, Sezione Civile, Sentenza del 06/04/2018

Recupero del credito fra imprenditori Fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata in via monitoria Riconoscimento del debito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

in persona del Giudice dr. __________ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _______ R. G. vertente

tra

S.P. & C SNC  – rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall’avv. ________ presso il quale ha eletto domicilio;

– parte attrice – opponente –

e

R.T. SRL – rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall’avv. ____________ presso il quale ha eletto domicilio;

– parte convenuta – opposta –

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. ________

Causa assunta in decisione sulle seguenti

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Si omette l’analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall’art. 132, n. 4, c.p.c., in seguito alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 17, L. n. 69 del 2009, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Con decreto ingiuntivo n. ______ il Tribunale di Pordenone ordinava all’odierno opponente S.P. & C. s.n.c. di pagare in favore dell’odierna opposta R.T. s.r.l. la somma di Euro _____-, oltre interessi e competenze, per le fatture insolute specificamente indicate in atti.

Con atto di citazione ritualmente notificato il debitore ingiunto proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca e/o l’annullamento del decreto ingiuntivo opposto, per carenza di prova scritta non avendo il ricorrente in monitorio prodotto le fatture in forma autentica e non potendosi considerare prova scritta ex art. 634 c.p.c. l’avviso di fattura. Deduceva, altresì, che la proposta contrattuale del ______ prevedeva un corrispettivo di Euro ______ oltre iva e che nel corso dei lavori si erano resi necessari molteplici interventi che avevano ritardato l’esecuzione dell’opera, e che la prestazione di R.T. era stata parziale e non conforme alle regole professionali.

Si costituiva in giudizio R.T. s.r.l., contestando tutti gli assunti di parte opponente e deducendo, in particolare, di avere fornito la prova ex art. 634 c.p.c. col deposito dell’estratto notarile del libro giornale (doc. 4 del fascicolo monitorio).

Rilevava altresì che la S. aveva chiesto di poter effettuare l’intero pagamento in via rateale dal ______ (doc. 2 e doc. 6 della fase monitoria), il che costituisce riconoscimento del debito che dispensa il creditore, ai sensi dell’art.1988 c.c., dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza viene presunta fino a prova contraria.

Istruita la causa in via documentale e mediante disposizione di CTU, in seguito al mutamento del giudice assegnatario ed al richiamo del consulente tecnico a chiarimenti, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte opposta successivamente alla scadenza dei termini per le memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., in quanto trattasi di documenti la cui esistenza è sopravvenuta al decorso dei predetti termini e la cui produzione è, quindi, ammissibile.

Va altresì respinta l’eccezione di parte opponente relativa alla inesistenza o non utilizzabilità di documentazione allegata da controparte col fascicolo monitorio. Risulta invero dalla comparsa di costituzione in giudizio dell’opposto, depositata in cancelleria il ____ (come da timbro e firma ivi apposti dal Cancelliere) che l’opponente, oltre a chiedere al Cancelliere l’acquisizione del fascicolo del decreto ingiuntivo (presente nel fascicolo d’ufficio) ‘offre in comunicazione e deposita in cancelleria’ n. 12 documenti, specificamente indicati (ed invero contenuti in un separato corposo faldone). Nel merito, si osserva quanto segue.

La questione relativa alla idoneità delle fatture allegate nella fase monitoria per l’emissione del decreto ingiuntivo deve ritenersi superata, essendo la fattura documento idoneo ai soli fini dell’emissione del decreto ingiuntivo e dovendo nella fase di opposizione essere fornita la prova piena del credito.

Il decreto ingiuntivo è invero un accertamento anticipatorio e, instauratosi il contraddittorio a seguito della proposizione dell’opposizione, si ha un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime dell’onere della prova (cfr., ex multis, Cass. 17371/2003; Cass. 20613/2011), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità o di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma piuttosto la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 6663/2002).

Se è vero che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le sole fatture non costituiscono prova dell’esistenza del credito per cui si procede, è altrettanto vero che nella specie, oltre alle fatture, è stato prodotto un documento costituente riconoscimento del debito da parte della S. nonché copiosa documentazione (scambio di email e relativi allegati) da cui risulta l’effettuazione delle prestazioni da parte di R.T.

Con raccomandata del ____ R.T. sollecitava Solo al pagamento delle fatture n. (…) e n. (…) del ____ (per un totale di Euro ____), oltre alla somma di Euro ______+ i.v.a. (all. 1 dei documenti allegati con comparsa di risposta). La S. rispondeva con lettera del _____ (all. 2) manifestando difficoltà economiche e di altro genere e dichiarando, al punto n. 5, ‘vi chiedo di concederci che i pagamenti possano partire da gennaio ___ in avanti’. Tale manifestazione di volontà, indirizzata al creditore in risposta a ‘vostra raccomandata di sollecito pagamento del ____ ricevuto il _____’ (così si legge, testualmente, nell’intestazione), costituisce riconoscimento del debito in relazione ai crediti specificamente indicati nella raccomandata del _______.

La ricognizione di debito, ai sensi dell’art. 1988 c.c., dispensa colui nei confronti è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale (cfr., ex multis, Cass. 2104/2012: ‘Il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell’art. 1988 c.c. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale’; Cass. 26334/2016: ‘La ricognizione del debito, prevista dall’art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall’onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l’indicazione della “causa debendi”: in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sua sottoscrizione”).

Dalla predetta documentazione risulta pertanto che l’odierna opponente ha riconosciuto di essere debitrice di R.T. del credito poi azionato col decreto ingiuntivo opposto (come peraltro già rilevato dal precedente g.i. il quale, sciogliendo la riserva con ordinanza di data _____, osservava: “risulta il riconoscimento del debito da parte del legale dell’opponente e che tale dichiarazione non è stata in alcun modo contestata nell’atto di citazione ovvero all’udienza del _______”).

Il riconoscimento del debito comporta, ex art. 1988 c.c., l’inversione dell’onere della prova. R.T. è, pertanto, dispensata dall’onere provare il rapporto fondamentale, il quale si presume esistente salva la prova contraria a carico del debitore.

L’odierna opponente ha tuttavia eccepito che R.T. si è resa ‘parzialmente inadempiente’ alle proprie obbligazioni, fornendo una ‘progettazione incompleta e non conforme a quanto richiesto’, rilevando che solo l’intervento del sig. S. avrebbe evitato ‘degli errori che avrebbero compromesso un buon risultato’ (così, in atto di citazione in opposizione), e che S. non ricevette mai da R.T. ‘i documenti in _____’ (v. prima memoria ex art. 183 6 comma c.p.c.).

Va sul punto osservato che, se da un lato il rapporto fondamentale posto a fondamento della pretesa creditoria dell’opposto è da ritenersi provato, d’altro canto la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, il quale si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi dal punto di vista sostanziale, potendo il debitore provare che il rapporto non è mai sorto, che è invalido, ovvero che esista una condizione o un altro elemento che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr., ex multis, Cass. 20689/2016).

In corso di causa è stato nominato c.t.u. l’ing. ______ al quale è stato posto il seguente quesito: “accerti, il CTU letti gli atti e i documenti di causa e presa nota dell’incarico originario conferito a R.T. e delle richieste successive di modifica del progetto, la correttezza dei disegni e dei progetti realizzati dalla convenuta, la fattibilità della costruzione secondo le prime progettazioni ed in relazione alla necessaria omologazione e/o collaudo, gli errori di calcolo strutturale, impiantistico e/o progettuale eventualmente commessi dalla convenuta, nella realizzazione del progetto”.

Il c.t.u., in esito ad accurate indagini sorrette da motivazione congrua ed esente da vizi logici, le quali vanno pertanto in questa sede condivise, ha rassegnato le seguenti conclusioni.

In particolare, nella relazione peritale depositata il ______ ha così concluso:

“R.T. (ha) sviluppato il progetto per le seguenti parti: * studio cinematico della sospensione per definire la geometria adeguata per realizzare la sterzatura come indicato, nei disegni schematici forniti dalla S. & C; * dimensionamento meccanico e verifiche di resistenza degli elementi meccanici e del cilindri di sollevamento della sospensione; * progetto esecutivo, dimensionamento e verifiche di resistenza del telaio di tipo allungabile completo dei particolari costruttivi; * assistenza alla ditta S. & C nei rapporti tecnico-commerciali con la ditta T. per la definizione e l’acquisto di: – sistema di sterzatura idraulica della sospensione; – definizione e acquisto centralina idraulica (oleodinamica) e del circuito e componenti a servizio della sospensione, dei cilindri per innalzamento /abbassamento del semirimorchio, azionamento dei cilindri di sblocco/blocco della parte posteriore del semirimorchio, azionamento del cilindro per il ribaltamento /rientro di tale gruppo.

R.T. non ha effettuato le seguenti attività che sono state gestite dalla ditta S. & C e/o da terzi da essa incaricati: * progetto impianto frenante; * predisposizione della documentazione per il collaudo in unico esemplare del semirimorchio; * assistenza al collaudo del semirimorchio presso un centro prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporto.

Il progetto, per le parti sviluppate da R.T. è stato caratterizzato da richieste di modifica, in particolare la richiesta di realizzare il telaio “bombato” (cioè ad arco per compensare le naturali deformazioni sotto cario dello stesso) fatta dopo la realizzazione dei primi disegni che prevedevano il telaio “piano” come da disegni schematici forniti dalla ditta S. & C. che ha comportato e l’aggiornamento di molta documentazione” (pag. __).

Il c.t.u. ha quindi indicato le parti sviluppate da R.T. (telaio e sospensioni), osservando: “Il CTU ritiene che la documentazione sviluppata è risultata completa, corretta ed adeguata. Nel corso dei lavori Peritali, ha riscontrato la correttezza ed adeguatezza dei disegni, la fattibilità di quanto progettato, non ha riscontrato errori nelle modalità e negli esiti delle verifiche strutturali del telaio e della sospensione.

Precisa che come codice di verifica R.T. ha adottato le prescrizioni della ” circolare Prot. N. (…) – MOT B074 per la calcolazione delle strutture resistenti del veicolo stradale (emanata dal Ministero dei Trasporti il 20-10-1999)” tuttora in vigore e chiaramente ritenuto valido dai Centri Prova che effettuano i collaudi e le omologazioni dei veicoli. Il CTU ha riscontrato anche che i disegni e le verifiche sono state effettuate dalla R.T. con l’utilizzo di un evoluto software tridimensionale denominato “Solidworks” che grazie alle sue notevoli caratteristiche tecniche consente un preciso controllo della progettazione e dei disegni” (pag. __).

Con riferimento alla parte idraulica (sterzatura idraulica, centralina idraulica (oleodinamica), circuiti e componenti idraulici, ha poi rilevato: “Il CTU osserva che le lamentele e presunti errori lamentati dalla parte S. & C, sono relativa alla parte impiantistica e che gli eventuali difetti lamentati potrebbero essere causate da una progettazione inadeguata o da una realizzazione impiantistica inadeguata, ma che comunque non possono essere attribuiti a R.T. perché la definizione e la fornitura sono stati fatti dalla ditta T. azienda specializzata del settore e la realizzazione dalla S. & C con l’eventuale collaborazione di altre ditte terze. Osserva inoltre che non è stato possibile fare più approfonditi accertamenti perché il semirimorchio non era disponibile e per la parte del circuito e dei componenti idraulici non era disponibile neanche documentazione tecnico progettuali, ma solo schemi funzionali e documentazione commerciale” (pag. ___).

Con riferimento, infine, all’impostazione del progetto, ha così concluso: “Dall’esame della ampia documentazione agli atti e fornita dalle parti e da quanto constatato nel corso dei lavori peritali è risultato chiaramente che la linea d’assi che è stata montata sul semirimorchio è stata richiesta dal Committente, ditta S. & C e realizzata per una portata di 20 tonn. Poiché il codice della strada prescrive che la portata massima di un assale non può superare le 12 tonn e che per un autoarticolato a quattro assi la portata complessiva ammessa è di 40 tonn. (art. 62 C.d.S.) lo scrivente CTU ritiene che R.T. avrebbe dovuto evidenziare alla ditta S. & C che: * la portata sulla linea d’assi di 20 tonn., anche se richiesta, non era consentita e non sarebbe stata accettata in fase di collaudo; * la portata utile, tenendo conto della tara del semirimorchio allungabile, sarebbe stata limitata, come confermato poi in sede di collaudo e di conseguenza sarebbe stato penalizzato l’utilizzo del semirimorchio destinato al soccorso stradale di veicoli industriali vista la portata utile risultante”.

Sulla scorta di tali conclusioni, il perito ha quindi formulato alle parti una proposta transattiva – la quale non ha avuto esito positivo – nei seguenti termini: “la ditta S. riconosca Euro ____ + IVA 22% pari a Euro ____ per le competenze spettanti per la progettazione effettuata da R.T.”, con compensazione delle spese di lite.

Nella relazione integrativa depositata il ____ in seguito alle osservazioni formulate dalle parti, il c.t.u. ha ribadito quanto segue: “Il sottoscritto concorda che dalla documentazione agli atti consultata e discussa durante le operazioni peritali risulta che la ditta S. e & C ha richiesto la progettazione di un semirimorchio con una linea d’asse con portata di 20 tonn; concorda sulla circostanza che la ditta S. e & C come costruttore di veicolo dovesse conoscere le norme del Codice della Strada in relazione alle caratteristiche dei veicoli almeno in relazione alle dimensioni e masse, ma fa presente che le competenze tecniche del “costruttore” sono diverse da quelle che deve avere un progettista, più specificatamente le competenze del costruttore sono competenze di natura tecnica correlate alle tecnologie di costruzione, conoscenza di processi produttivi, dei materiali e dei componenti. Quindi la ditta S. & C correttamente si è rivolta a studi di progettazione, prima a quello dell’ing. ___ di ____ e successivamente alla società R.T. s.r.l. che hanno competenze tecniche in relazione a norme e regolamenti attinenti l’oggetto della progettazione, oltre che competenze specifiche per la progettazione (calcoli, disegni, utilizzi di software tecnici ecc.) e i requisiti legali (Titolo studio, iscrizione albo professionale ecc). La Società R.T. s.r.l., è soggetto competente, in quanto Studio di progettazione con personale qualificato e accetta e svolge incarichi per la progettazione di veicoli e quindi è a conoscenza delle norme tecniche relative a tale tipologia di progettazione e delle norme del Codice della Strada applicabili. Lo scrivente ha ritenuto e ritiene che la società R.T., società esperta e competente per correttezza e deontologia professionale avrebbe dovuto: • discutere con il committente sull’opportunità di progettare e costruire un semirimorchio con un assale da 20, portata superiore di ben il 66,67% per cento di quella ammessa sull’assale maggiormente caricato; • fare presente che non sarebbe stato possibile collaudare per la circolazione stradale il semirimorchio con tale portata sull’asse; • fare presente che il complesso dei veicoli costituito da trattore a due o a tre assi + semirimorchio ad un asse (come è stato collaudato il semirimorchio oggetto della progettazione) è una configurazione per la quale non è prevista la possibilità di collaudo come veicolo eccezionale per massa o per trasporto in condizioni di eccezionalità per massa; • fare presente i maggiori costi non solo di progettazione ma anche di costruzione che la realizzazione di un semirimorchio ad un asse con portata di 20 tonn avrebbe comportato in quanto se veniva sovradimensionato l’assale di conseguenza sarebbe stato necessario sovradimensionato anche la struttura del semirimorchio”.

Da quanto sopra emerge che gran parte delle prestazioni a carico di R.T. sono state correttamente adempiute, fatta eccezione per la parte progettuale in relazione alla specifica circostanza che “la portata sulla linea d’assi di 20 tonn, anche se richiesta, non era consentita e non sarebbe stata accettata in fase di collaudo”.

Ne risulta, quindi, un inadempimento solo parziale (in aderenza a quanto dedotto in atto di citazione in opposizione: “La R.T. srl si è dimostrata parzialmente inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto del _____ avendola eseguita solo parzialmente e non avendo eseguito la propria prestazione con perizia e diligenza”; pag. __, il quale può comportare una riduzione del compenso previsto ma non la risoluzione dell’intero contratto, peraltro non espressamente richiesta con l’odierna opposizione.

Ai fini della quantificazione in concreto di tale riduzione, si ritiene di utilizzare quale equo parametro di riferimento l’importo indicato dal c.t.u. nella predetta proposta transattiva (complessivi Euro _____ iva compresa), in cui il perito ha evidentemente tenuto conto del lavoro correttamente svolto da R.T. e del minor valore rispetto a quanto richiesto quale corrispettivo totale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Invero, qualificato il rapporto esistente tra le parti quale contratto d’opera ex art. 2222 e ss c.c., risulta nella specie applicabile il disposto di cui all’art. 2225 c.c., a norma del quale, se il compenso non è determinato dalle parti, alla concreta determinazione può provvedere il giudice secondo equità.

Le parti avevano sì previsto un corrispettivo ab origine (con la proposta contrattuale del ___, su doc. 4 di parte opposta) ed un ulteriore corrispettivo con la successiva proposta contrattuale del ____ (all. 6 di parte opposta), ma è successivamente intervenuta un’ulteriore fase di lavori di cui, pur non essendosi un contratto scritto, è stata fornita la prova per mezzo delle numerose email intercorse tra le parti e relativi disegni ed elaborati allegati (v., in particolare, all. 9-10-11 di parte opposta).

Per tali ulteriori prestazioni non v’è prova della specifica pattuizione del corrispettivo, sicché, in aderenza al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, soccorre il disposo di cui all’art. 2225 c.c. (cfr., ex multis, Cass. 21397/2013: “La liquidazione d’ufficio di un corrispettivo d’opera in misura inferiore a quella pretesa non richiede una specifica istanza dell’attore, non avendo le parti l’onere di sollecitare il giudice all’esercizio dei suoi poteri officiosi, qual è quello di accogliere la domanda per un importo inferiore rispetto al domandato, ed imponendo la mancanza di convenzione sul corrispettivo, al pari del difetto sulla relativa prova, non già il rigetto della domanda, ma l’accoglimento di questa per un importo minore del preteso, previa determinazione “officio iudicis” in base all’art. 2225 cod. civ.”).

Per quanto sopra, da ritenersi assorbente rispetto alle altre questioni prospettate dalle parti, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l’opponente S.P. & C. s.n.c. va condannata al pagamento in favore di R.T. s.r.l. della somma di Euro ___, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

La parziale soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio in ragione di ½, ponendo a carico di parte opponente la restante quota, liquidata come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, applicati i valori medi in ragione dell’attività svolta e della complessità delle questioni trattate.

In applicazione del medesimo principio le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura dle 50% ciascuna, salva la solidarietà verso il c.t.u.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. ____ R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

  1. accoglie in parte l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
  2. condanna parte opponente S.P. & C. s.n.c. al pagamento, in favore di parte opposta R.T. s.r.l., della somma di Euro _____, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
  3. compensa tra le parti le spese di lite in ragione di ½, ponendo a carico di parte opponente la restante quota, liquidata in complessivi Euro _____ per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
  4. pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

Così deciso in Pordenone, il 21 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2018.

Tribunale_Pordenone_Sent_06_04_2018

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