1

La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa

La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa

Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, Sezione I Civile, Sentenza del 27/06/2016

Con sentenza del 27 giugno 2016 il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, Prima Sezione Civile, in materia di recupero del credito, con riferimento al credito fra imprenditori, ha stabilito che la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto.

Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, Sezione I Civile, Sentenza del 27/06/2016

La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. __

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. __ promossa da:

D. S.A.S. DI B.W. e W.B. in proprio

ATTORI-OPPONENTI

contro

L.L. S.R.L.

CONVENUTO-OPPOSTO

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data __ la società L.L. s.r.l. otteneva, da questo Tribunale, decreto ingiuntivo nei confronti della D. s.a.s. di B.W. e C. e del socio accomandatario W.B. per il pagamento della somma di Euro __ dovutale, oltre interessi e spese, a saldo del prezzo delle merci e delle prestazioni di cui alle fatture nn. (…) e (…), che produceva in copia.

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato proponevano opposizione gli ingiunti, eccependo che la società D. non aveva mai ordinato né tantomeno ricevuto i materiali descritti nelle fatture azionate in via monitoria e aveva estinto ogni debito nei confronti de L.L. “fin dal __”. Premesso che fra le due società erano intercorsi, in passato, rapporti commerciali, gli opponenti esponevano che la D. s.a.s., dopo aver ripetutamente ricevuto fatture per materiali mai ordinati o errati, con fax del __ aveva invitato L.L. a non dar corso ad alcun ordine senza sua previa accettazione scritta. Ciò posto, eccepivano che l’ordine allegato al ricorso per d.i. (doc. 4 ric.) mancava di qualsivoglia sottoscrizione o accettazione da parte del cliente, ciò che confermava come i materiali di cui alle fatture allegate al ricorso per d.i. non fossero mai stati richiesti.

Concludevano pertanto chiedendo la revoca del d.i., con vittoria di spese.

La società L.L., nel costituirsi in giudizio, contestava il fondamento dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese. Deduceva che, alla fine dell’anno __, la società opponente aveva avviato un progetto pubblicitario relativo alla linea di prodotti denominati “__” e aveva commissionato ad essa convenuta la realizzazione di un cosiddetto “digipak” (ovvero una copertina per DVD cartonata, stampata e plastificata al cui interno andava applicato, oltre al contenitore per il disco, anche un opuscolo di presentazione dell’azienda), nonché del DVD da allegare al predetto digipak, contenente un filmato pubblicitario illustrativo dei suoi prodotti e, in particolare, di quelli antimuffa. Proseguiva esponendo che essa convenuta aveva altresì realizzato, su incarico della D., dei mini-cataloghi (cd “folder”) raffiguranti i prodotti della committente, uno studio per la realizzazione di etichette, scatole ed espositori per una linea di prodotti di autocosmesi, nonché scatole in cartone e folder per una linea di prodotti denominati “smuffa” e destinati alla commercializzazione diretta da parte di un cliente della D., società N.G. s.r.l. Precisava che tutti i materiali commissionati dalla società opponente non erano mai stati ritirati da quest’ultima – per motivi ignoti – ed attualmente giacevano presso i magazzini di essa ricorrente.

Con ordinanza resa a verbale di udienza del __, il precedente G.I. respingeva l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e ammetteva parzialmente le prove orali richieste dalle parti.

Assunte le prove orali ammesse, all’udienza del __ la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate in epigrafe.

È pacifico in giurisprudenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore (in senso sostanziale), con i relativi oneri, spetta al creditore istante nella fase monitoria, pur assumendo quest’ultimo il ruolo (meramente formale) di convenuto, e che, in tema di prova del credito fra imprenditori, la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (per tutte, Cass. Ord. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009; Cass. n. 17371/2003).

Venendo al caso in esame, la società L.L. s.r.l. ha prodotto in sede monitoria unicamente le fatture nn. __ e __ del __2 (docc. 1 e 2 ric.) dalla stessa emesse e l’estratto autentico notarile delle proprie scritture contabili (doc. 6 ric.), unitamente ad un ordine-preventivo datato __ (doc. 4 ric.) che però, non essendo sottoscritto per accettazione del cliente, è privo di qualsivoglia efficacia probatoria.

Ne consegue che, a fronte della radicale contestazione del credito da parte degli opponenti, era onere della ricorrente provare l’effettiva conclusione inter partes di un contratto di compravendita/appalto di servizi che giustificasse la sua pretesa creditoria, nonché di provare che le somme reclamate trovassero riscontro in una espressa pattuizione.

Ebbene, ritiene questo giudice che l’onus probandi gravante sulla convenuta opposta non sia stato adeguatamente assolto.

Ed invero, come eccepito dagli opponenti, la società L.L. non ha prodotto alcun documento (ad es., ordine d’acquisto, preventivi, documenti di trasporto, corrispondenza) comprovante gli accordi asseritamente intercorsi fra le parti, limitandosi ad offrire, a sostegno dei propri assunti, delle prove testimoniali le quali, tuttavia, non hanno trovato riscontri oggettivi e sono state smentite dalle deposizioni di opposto tenore rese dai testi indotti da controparte.

Ed invero, nel corso dell’istruttoria sono stati escussi i testi di parte convenuta opposta L.C. e P.D. e i testi di parte opponente F.C., G.G., G.P. e C.G..

Quanto alla attendibilità dei testimoni escussi, giova osservare che il teste L. e il teste P. sono ed erano anche all’epoca dei fatti rispettivamente agente e socio prestatore d’opera della convenuta L.L.; d’altra parte, il teste G. era all’epoca dei fatti dipendente della D. s.a.s (e oggi è dipendente della D. s.r.l.) e il teste C. era anch’ egli dipendente della D. s.a.s. con mansioni di responsabile commerciale e oggi è socio della D. s.r.l.

È evidente pertanto che, pur non vertendosi, in relazione a ciascuno dei testi escussi, in ipotesi di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., le deposizioni rese dai medesimi devono essere valutate con particolare rigore.

Appaiono invece sostanzialmente estranei alle parti e dunque particolarmente attendibili i testi P. e G., entrambi consulenti fiscali e commercialisti della società opponente.

Ciò detto, il teste L.C., confermando tutto il capitolato di parte convenuta, ha affermato che la D. s.a.s., nell’anno __, commissionò alla convenuta la realizzazione di un digipak, di un filmato da distribuire su DVD e di un folder a 32 pagine, precisando di essersi occupato della predetta commissione personalmente e di aver trattato “con il sig. B.W. ed il sig. C.”. Il teste ha altresì confermato che la D. s.a.s. partecipò alla realizzazione delle riprese e delle fotografie nonché allo sviluppo dei prodotti (“i vari step del lavoro venivano controllati, visionati, approvati o modificati dai sigg.ri C. e B.W.”) e approvò il risultato finale (“il lavoro integralmente fu realizzato ed approvato dal cliente nella sua versione finale. Fu approvato dai sigg. B. e C. a me personalmente”).

Tali circostanze sono state tuttavia smentite dal teste di parte opponente C.F. il quale, sentito a controprova sul capitolato avversario, ha negato di aver mai commissionato alla convenuta la realizzazione di un digipak nell’anno __. Il teste sul punto ha precisato che, anteriormente al suo ingresso in azienda, nel luglio __ “la D. sas aveva parlato con L.L. per cercare di realizzare ed ideare qualcosa di presentazione per l’azienda” ma che, a causa di sopraggiunte difficoltà commerciali, non aveva dato seguito al progetto. Il C. ha inoltre riferito di aver visto il prodotto digipak (all. 2 opposta), nella sua veste definitiva, solo nel __ quando era già operante la nuova società D. s.r.l. (“Tale prodotto fu terminato nel corso del tempo dalla L. perché era solita realizzare i prodotti anche senza una specifica approvazione”). Il teste ha inoltre negato di aver mai commissionato alla L., per conto della D. s.a.s., un folder a 32 pagine e di aver mai approvato il prodotto finito (“io ho visto solo il prodotto finito, ma non lo approvai mai, né mi fu richiesta approvazione e messa in produzione avendo altre esigenze in qual momento di carattere commerciale”).

Le dichiarazioni dei testi L. e C. sono poi risultate ulteriormente contrastanti per quanto concerne l’ordine e la realizzazione di un secondo e diverso folder e dello studio grafico e dei bozzetti per una linea di prodotti per autocosmesi (circostanze confermate da primo e negate dal secondo).

Quanto, in particolare, ai campioni dei materiali pubblicitari relativi alle linea di prodotti per autocosmesi, il teste L. ha riferito che la commessa provenne dalla D., nelle persone del B. e del C., mentre quest’ultimo ha dichiarato che i campioni vennero richiesti dal cliente B. s.r.l. il quale, una volta visionati i bozzetti, decise di affidare il lavoro ad altra ditta (“…L.L. fu interpellata dalla D. sas, dal sig. B., per un possibile studio, come segnalazione del cliente B.. Tuttavia lo stampaggio e la realizzazione di questo tipo di prodotti pubblicitari furono realizzati dalla G. su commissione della B.”).

Infine, anche per quanto concerne gli studi grafici e i bozzetti per la linea di prodotti denominata “smuffa” e destinata alla commercializzazione diretta da parte della società N.G. s.r.l., con sede in Napoli, il teste L. ha riferito che l’incarico fu conferito dalla D. (“preciso che la commissione e l’incarico lo avemmo dalla D. dal sig. C. il quale però al momento del pagamento ci mandò dalla N..”), mentre il teste C. ha negato la circostanza, riferendo di essersi limitato a fornire alla L. il contatto della società N., senza assumere alcun impegno in proprio (“il nostro cliente N.G. ci chiese indicazioni su chi realizzava per noi le confezioni, per i prodotti antimuffa a loro marchio, così io diedi il contatto a L. (…). L. ci disse che aveva contattato la N.G., ma che poi questa decise di non procedere con quel prodotto a proprio marchio”).

Ebbene, a fronte dell’insanabile contrasto tra le due deposizioni sopra riportate, non può ritenersi adeguatamente assolto l’onere probatorio gravante sulla ricorrente, attrice in senso sostanziale.

In tal senso non soccorre, infatti, la deposizione dell’altro teste indotto dalla convenuta, P.D., il quale era addetto a mansioni operative interne alla società L.L. e ha espressamente ammesso di essere del tutto estraneo all’attività commerciale (“lo apprendo chi è il committente solo dalla documentazione interna dell’azienda, non prendo parte ai contratti e ai conferimenti degli incarichi dai clienti”), rilasciando dichiarazioni prevalentemente de relato.

Conclusivamente, pertanto, deve ritenersi che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare, né documentalmente né a mezzo dei testimoni escussi, l’esistenza del titolo contrattuale fonte del presunto credito.

Tale conclusione appare suffragata dal contenuto delle deposizioni rilasciate dai testi P. e G., commercialisti della D. s.a.s., i quali hanno entrambi riferito che, nell’anno __, quanto la predetta società cessò la sua attività produttiva e commerciale, affittando l’azienda alla neocostituita D. s.r.l., provvide a definire tutte le posizioni ancora aperte, compresa quella con L.L. s.r.l. Quanto al debito all’epoca esistente nei confronti di quest’ultima, i testi hanno concordemente dichiarato che lo stesso venne ripianato mediante il rilascio di effetti cambiari e che, al momento della chiusura della posizione debitoria, non risultavano contabilmente altre pendenze. Il teste P. sul punto ha aggiunto: “durante i colloqui che ho avuto con il referente della L. non mi fu accennato o riferito di altre posizioni aperte”; il teste G. ha del pari dichiarato: “preciso che contabilmente non risultavano altre pendenze con L.L. s.r.l. oltre a quella né seppi che comunque ce ne fossero altre”.

Ebbene, tali deposizioni, della cui attendibilità e veridicità non vi è ragioni di dubitare, inducono a ritenere provato che, qualsiasi rapporto commerciale ci fosse stato tra le parti negli anni __ e __, lo stesso sia stato definito in occasione della cessazione di attività dell’opponente. Risulta infatti del tutto inverosimile che, a fronte di un credito – in tesi attorea – non ancora contabilizzato ma già maturato di oltre Euro __, la società ricorrente abbia accettato un piano di rientro e titoli cambiari a saldo di posizioni pregresse senza nulla precisare o concordare in ordine al proprio credito residuo, e senza neppure discutere la questione con i commercialisti incaricati dalla debitrice.

In accoglimento della proposta opposizione, il d.i. va dunque revocato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell’opposizione

1) revoca il d.i. n. __;

2) condanna la convenuta opposta al rimborso, in favore dell’opponente D. s.a.s. di B.W. & C., delle spese di lite che liquida in Euro __ per esborsi ed Euro __ per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia, il 23 giugno 2016.

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2016.

Trib_Reggio_Emilia_Sez_I_Sent_27_06_2016

Recupero crediti  a REGGIO EMILIA con ROSSI & MARTIN studio legale