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Revocatoria fallimentare: nozione di mezzo anormale di pagamento

Revocatoria fallimentare: nozione di mezzo anormale di pagamento

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, Ordinanza n. 25725 del 11/10/2019

Con ordinanza dell’11 ottobre 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, in tema di revocatoria fallimentare, ha stabilito che la nozione di mezzo (a)normale di pagamento, di cui all’art. 67, comma 1, n. 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 si polarizza sul parametro dei mezzi comunemente accettati nella comune pratica commerciale, considerata rispetto a un dato periodo temporale e rispetto a una data zona di mercato.


Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, Ordinanza n. 25725 del 11/10/2019

Revocatoria fallimentare: nozione di mezzo anormale di pagamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso __ proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.  – ricorrente –

contro

S. DI S. & C. S.n.c. – controricorrente –

avverso la sentenza n. __ della Corte d’Appello di Venezia, depositata il __;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere Relatore Dott. __.

Svolgimento del processo

1.- Nel novembre del __, il Fallimento della S.r.l. (OMISSIS) ha promosso avanti al Tribunale di Vicenza azione revocatoria fallimentare L.F., ex art. 67, comma 1, n. 2 nei confronti di S. S.n.c. L’azione ha riguardato il pagamento, da parte della società poi fallita, di debiti sussistenti nei confronti del convenuto in revocatoria, avvenuto per il mezzo di girata apposta su cambiale tratta dal debitore all’ordine proprio, non accettata dal trattario (R. S.r.l.) e peraltro da quest’ultimo poi onorata alla scadenza.

Con sentenza depositata in data __, il Tribunale ha accolto la richiesta del Fallimento, rilevando nella fattispecie la effettiva ricorrenza di un mezzo anormale di pagamento e la mancata prova, da parte del convenuto, della inscientia decoctionis.

2.- S. S.n.c. ha impugnato la pronuncia avanti alla Corte di Appello di Venezia. Che ha accolto l’appello e quindi ha rigettato la domanda del Fallimento, con sentenza depositata il __.

Ha rilevato in particolare la Corte territoriale che, “secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, sono considerati come eseguiti con mezzi non normali tutti quei pagamenti che non siano stati effettuati con danaro o con titoli di credito considerati equivalenti al danaro tanto dalla legge, quanto dalla pratica commerciale, come gli assegni circolari e bancari, le cambiali, i vaglia cambiari”. Per poi aggiungere (richiamando in specie la decisione di Cass., 2 giugno 1978, n. 2761) che, nel caso della tratta, la valutazione di normalità del mezzo di pagamento si arresta di fronte all’ipotesi di girata che produca gli effetti di una mera cessione di credito: eventualità, quest’ultima, neppure invocata dalla Curatela.

3.- Avverso la pronuncia della Corte veneziana presenta ora ricorso il Fallimento, affidandosi a due motivi di cassazione. Resiste, con controricorso, S. S.n.c.

Entrambe le parti hanno pure depositato memorie.

Motivi della decisione

4.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Primo motivo: “errata o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del principio di diritto secondo cui la cambiale tratta non accettata, ancorché originariamente all’ordine proprio, rappresenti un mezzo anomalo di pagamento suscettibile di revocatoria L.F., ex art. 67 comma 1, n. 2, visti gli artt. 1, 3, 15 e 33 Legge cambiaria”. Nella sostanza, il motivo viene a affermare che in caso di mancata accettazione della cambiale tratta, il rapporto si risolve in una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. e che la delegazione di pagamento è da considerare mezzo anormale per gli effetti di cui alla L.F., art. 67, comma 1, n. 2.

Secondo motivo: “omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di contraddittorio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; l’anomalia del pagamento sussiste anche avuto riguardo alla modalità di pagamento diverse (cambiale tratta non accettata pagata un anno dopo la scadenza del debito) rispetto a quelle concordate contrattualmente (ricevuta bancaria a 60 giorni).

5.- Attesi i contenuti del ricorso, che è stato proposto, appare opportuno prima di tutto ricordare che, secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, la nozione di mezzo (a)nomale di pagamento, di cui alla L.F., art. 67, comma 1, n. 2, si polarizza sul parametro dei mezzi comunemente accettati nella comune pratica commerciale, considerata rispetto a un dato periodo temporale e rispetto a una data zona di mercato (cfr., tra le altre, Cass., 15 luglio 2011, n. 15691; Cass., 7 dicembre 2016, n. 25162, che ne trae conforto per una diversa lettura dei pagamenti nei termini d’uso, di cui alla L.F., art. 67, comma 3, lett. a; Cass., 2 novembre 2017, n. 26063).

Posta una impostazione di questo tipo, appare chiaro che, per sé, non esistono figure di pagamento intrinsecamente normali (fuori che il denaro per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1277 c.c., ed eventualmente l’assegno circolare; per il rilievo che un mezzo anormale tale rimane anche se previsto ab imo come modo di esatta esecuzione dell’obbligazione v. Cass., 22 maggio 2007) o, per contro, intrinsecamente anormali. Che la qualifica di (a)normale di un mezzo di pagamento viene essenzialmente a dipendere dalla dimensione e dal tipo dell’utilizzo che ne fa l’operatività (di un dato segmento temporale e con riferimento a un dato settore di mercato).

6.- Ciò non toglie, pure questo è naturale, che esistano figure giuridiche che, in ragione dei tratti caratteristici della loro struttura, si prestino facilmente ad assumere i panni del mezzo anormale di pagamento; comunque, più facilmente di certe altre figure. È quanto avviene in modo sintomatico, ad esempio, per la figura della datio in solutum (cfr. ad esempio, Cass., 14 febbraio 2018, n. 3673; Cass., 9 giugno 2011, n. 12644) e per quella della cessione dei crediti pro solvendo (Cass., 31 ottobre 2014, n. 23261).

Non diversamente accade sull’opposto versante della normalità del mezzo di pagamento. Strutture ideate per aumentare i modi e i mezzi di pagamento possono facilmente incontrare il successo nella prassi degli affari. Secondo quanto accaduto come ricorda appunto la sentenza impugnata (anche con nutrite citazioni della giurisprudenza di questa Corte), in particolare per gli assegni bancari e per le cambiali, tratta e pagherò.

È importante notare, però, che si tratta sempre di valutazioni non già assolute (come, del resto, non manca di segnalare la sentenza impugnata, là dove richiama il caso della cessione della cambiale con effetti della cessione di credito), bensì relative: da misurare, dunque, con le caratteristiche proprie delle fattispecie volta a volta esaminate e secondo un processo di progressivo accostamento alla concretezza delle fattispecie medesime.

7.- Non risulta apportare deviazioni significative rispetto allo schema appena tracciato (di normalità della tratta rispetto alla valutazione prescritta dalla L.., art. 67, comma 1, n. 2) il richiamo fatto dal ricorrente alla figura della delegazione di pagamento.

È in effetti da rilevare, al riguardo, che ogni tratta contiene in sé un ordine di pagamento delegatorio e che non è per nulla detto che a ciò segua l’assunzione dell’obbligo da parte del delegato trattario (con conseguente transito della delegazione da solvendi a promittendi): il traente ben può vietare l’accettazione dell’ordine (art. 27 comma 2 legge cambiaria);

né il trattario è tenuto ad accettarlo (art. 1269 c.c., comma 2). In ogni caso, quand’anche non accettato, il pagamento fatto dal trattario (secondo quanto per l’appunto accaduto nel caso concreto) ha pur sempre natura delegatoria (realizzando, in specie, il fenomeno della c.d. celeritas coniungendarum inter se actionum, per cui un unico pagamento viene a estinguere due distinte obbligazioni).

D’altro canto, anche il bonifico integra gli estremi della delegazione di pagamento (cfr. Cass., 8 febbraio 2018, n. 3086). Non per questo, tuttavia, sarebbe corretto considerarlo – visto il comune, frequentissimo utilizzo che se ne fa in pratica – come un mezzo anormale di pagamento.

Consegue a tutto ciò che il primo motivo di ricorso è infondato e non merita di essere accolto.

8.- Merita invece di essere accolto il secondo motivo di ricorso, che è stato presentato dal Fallimento nella prospettiva del vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

La sentenza della Corte veneziana trascura di prendere in considerazione le caratteristiche concrete della vicenda in questione, come rappresentate dal fatto che la tratta non accettata (bensì onorata dal trattario) è intervenuta a tacitazione di debiti scaduti ormai da un considerevole lasso di tempo e per i quali le parti avevano originariamente previsto un sistema di pagamento (ricevuta bancaria a 60 giorni) non poco diverso da quello poi attuato.

In realtà, la sentenza si limita, nel descrivere la fattispecie concreta da prendere in considerazione, a riferire (in modo peraltro parziale) che la stessa riguarda una “tratta non accettata, emessa all’ordine proprio…, con scadenza 31.1.2010 a titolo di pagamento delle fatture nn. (OMISSIS): senza in alcun modo procedere poi a valutare tale aspetto.

Né si può dubitare che la misura della distanza temporale dalla scadenza del debito e la rilevante diversità del sistema di pagamento adottato rispetto a quello originariamente stabilito siano fattori potenzialmente in grado di rendere anormale il pagamento così intervenuto.

9.- In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo. Di conseguenza, la sentenza va cassata per quanto di ragione e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

 

Cass_civ_Sez_VI_1_Ord_11_10_2019_n_25725