Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione
Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 13647 del 21/05/2019
Con sentenza del 14 giugno 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, in tema di recupero crediti, ha stabilito che ai fini dell’applicabilità dell’art. 2917 c.c. – il quale prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione – ciò che rileva è la posteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante la cd. compensazione impropria o atecnica tra il credito per retribuzioni e TFR ed il risarcimento spettante al datore di lavoro in quanto fondato su fatto genetico – condotta illecita del lavoratore – anteriore benché giudizialmente accertato in epoca successiva al pignoramento avente ad oggetto il primo.
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 13647 del 21/05/2019
Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso __ proposto da:
V. – ricorrente –
contro
I. S.p.A. in liquidazione – controricorrente –
e contro
E. – intimato –
avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il __ r.g. n. __;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere Dott. __;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato __.
Svolgimento del processo
- La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. __ pubblicata il __, ha respinto l’appello proposto da V. confermando la decisione di primo grado, di rigetto della domanda di pignoramento presso il terzo, I. S.p.A. in liquidazione, dei crediti maturati a titolo di retribuzione e TFR da E., debitore di V.
- La Corte territoriale ha dichiarato la compensazione impropria o atecnica tra i crediti vantati dal dipendente a titolo di retribuzione e TFR e quello, di importo più elevato, vantato dalla società datoriale a titolo risarcitorio. Ha ritenuto non operante la limitazione di cui all’art. 1246 c.c., n. 3 e quindi il credito di lavoro di E. estinto per intero, in ragione del maggior credito opposto dalla società e quest’ultimo opponibile alla creditrice pignorante sebbene accertato con sentenza passata in giudicato in epoca successiva alla notifica del pignoramento.
- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la sig.ra V., affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso I. S.p.A. in liquidazione.
- E. è rimasto intimato.
- I. S.p.A. in liquidazione ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
- Col primo motivo di ricorso V. ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione di legge sul rilievo che I. S.p.A., in quanto terzo pignorato, avrebbe dovuto eccepire il proprio credito in compensazione proponendo opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. e che in mancanza di ciò si sarebbe verificata la prescrizione della relativa azione.
- Col secondo motivo V. ha dedotto errata e falsa applicazione dell’art. 1246 c.c., per avere la Corte di merito dichiarato la compensazione in difetto del requisito di certezza e liquidità del credito vantato dalla società verso il proprio dipendente; difatti, alla data di notifica del pignoramento presso terzi, non era ancora passata in giudicato la sentenza di condanna di E. al risarcimento dei danni in favore di parte datoriale.
- Col terzo motivo V. ha dedotto la tardività della domanda riconvenzionale in ordine all’eccezione di compensazione in quanto effettuata solo in sede di accertamento dell’obbligo del terzo.
- Col quarto motivo V. ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che il credito di mantenimento del coniuge separato e divorziato è equiparato a quello alimentare (Corte Cost. n. 17 del 2000) e gode di privilegio, ai sensi dell’art. 2751 c.p.c., n. 4, sui beni dell’altro coniuge e che il limite di pignorabilità dei crediti di lavoro si eleva in caso di crediti alimentari, ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 2, modificato e integrato dalla L. n. 311 del 2005 e L. n. 80 del 2005. Ha rilevato l’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la mancata tutela del credito alimentare.
- Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto propone una questione che non risulta affrontata nella sentenza d’appello, senza indicare in che modo e in quale atto processuale la medesima fosse stata già proposta nei giudizi di merito.
- Difatti, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione, (Cass. n. 23675 del 2013; n. 11166 del 2018).
- Il secondo motivo di ricorso è infondato.
- La dedotta violazione dell’art. 1246 c.c., si fonda sull’erroneo presupposto dell’avere la Corte di merito dichiarato l’estinzione delle obbligazioni per compensazione cd. propria o tecnica, disciplinata dagli artt. 1241 c.c. e ss.
- La Corte d’appello ha invece applicato l’istituto della compensazione c.d. impropria o atecnica in ragione della unicità del rapporto, quello di lavoro, da cui originavano sia il credito del dipendente per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e sia il credito risarcitorio della società datoriale, ed avendo accertato che il credito di lavoro sorto in favore del debitore dell’odierna appellata… si è estinto… fino alla concorrenza dell’intero atteso che il maggior credito vantato dalla società appellata incontestatamente sopravanza di gran lunga, per sola sorte capitale, la misura del credito pignorato.
- Questa Corte, con indirizzo costante, (Cass. n. 5024 del 2009; n. 12302 del 2016; ord. n. 10132 del 2018; Ord. n. 1513 del 2019) ha affermato come l’istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica – ivi compreso l’art. 1246 c.c., sui limiti della compensabilità dei crediti – presuppongano l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operino quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. (Nel caso di specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha confermato la decisione impugnata, con la quale era stata disposta la compensazione tra le somme dovute dai lavoratori per la restituzione del trattamento di fine rapporto erogate a seguito di licenziamento poi dichiarato illegittimo – e le somme dovute dal datore di lavoro per mensilità retributive arretrate).
- Si è ulteriormente precisato come, ai fini della compensazione atecnica, la identità ed unicità del rapporto da cui originano i reciproci crediti non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento, e che la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Cass. n. 16561 del 2002; n. 28855 del 2008; n. 14688 del 2012).
- A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che pertanto si sottrae alle censure mosse col motivo di ricorso in esame. Comunque, il rilievo della ricorrente sul difetto di liquidità del credito vantato dalla società sarebbe infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12327 del 2005) secondo cui “Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2917 c.c. – il quale prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che lintervengono nell’esecuzione – ciò che rileva è l’anteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento”. Nel caso di specie è indubbia l’anteriorità del fatto genetico del controcredito opposto in compensazione dalla società, vale a dire la condotta illecita di E. verso il datore di lavoro, sebbene l’accertamento definitivo di tale condotta come fonte di obbligo risarcitorio fosse avvenuto in epoca successiva al pignoramento.
- Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la tardività della domanda riconvenzionale in quanto non proposta nell’ambito del processo esecutivo, è inammissibile per le stesse ragioni esposte sul primo motivo di ricorso, non avendo la parte ricorrente allegato in che modo e in che sede processuale abbia sollevato la relativa questione.
- Le stesse considerazioni possono ripetersi per il quarto motivo di ricorso, con cui è stata denunciata l’omessa pronuncia sul problema della natura alimentare del credito vantato dal lavoratore.
- La censura è, comunque, infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21646 del 2016) che ha statuito: “La compensazione del TFR con crediti del datore di lavoro, tra i quali si annovera la penale pattuita per il recesso anticipato dal patto di stabilità, è legittima, posto che il divieto previsto dall’art. 1246 c.c., n. 3, in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione propria, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella impropria, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro.
- Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.
- La regolazione delle spese di lite nei confronti della società segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti di E., rimasto intimato.
- Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti della società contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro __ per compensi professionali, in Euro __ per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019