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Società consortile a responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

Società consortile a responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, Sentenza del 08/08/2019

Con sentenza dell’8 agosto 2019, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, in tema di società consortile a responsabilità limitata, laddove essa sia stata costituita per l’esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, trova applicazione la regola dettata dall’art. 2472, comma 1 c.c., con la conseguenza che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.


Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, Sentenza del 08/08/2019

Società consortile a responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del dr. __, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. __ R.G, posto in deliberazione all’udienza del __ e promosso da:

A. S.p.A. – Opponente

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO N. __ DI G. S.C.AR.L. IN LIQUIDAZIONE – Opposta

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data __ A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale G. S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. __ emesso dal Tribunale di Roma in data __, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro __, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di ribaltamento dei costi sopportati per la realizzazione delle lavorazioni, del valore complessivo di Euro __, IVA inclusa, giusta fattura n. (…), di cui Euro __ già corrisposti, relativamente all’esecuzione in forma unitaria all’appalto aggiudicato da A. costituita dalle società F. S.p.A., M. S.p.A. e G. S.p.A. per la realizzazione dei lavori di costruzione della nuova S.S. n. __, tratto __, lotto I.

L’attrice esponeva:

– che, con bando del __, A. S.p.A. aveva indetto una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 21, co. I, lett. c) della L. n. 109 del 1994, per la realizzazione dei lavori sopra descritti e che l’A. costituita dalle società F. S.p.A., M. S.p.A. e G. S.p.A. si era aggiudicata l’appalto;

– che, con atto del (…), repertorio n. (…), raccolta n. (…), le società F. S.p.A., M. S.p.A. e G. S.p.A. avevano costituito la società consortile G. a r.l. per dare esecuzione in forma unitaria all’appalto aggiudicato da A. costituita dalle medesime società per i lavori di costruzione della nuova S.S. n. __, tratto __, lotto I;

– che, in sede di costituzione della società consortile, le imprese avevano stabilito che i diritti sociali sarebbero spettati loro nelle seguenti proporzioni: F. S.p.A. in ragione del __%, M. S.p.A. per il __% e G. S.p.A. in ragione del _% e l’art. _ dello statuto prevedeva che tutti i costi diretti e indiretti e di funzionamento sopportati dalla società consortile nell’espletamento dell’attività sociale sarebbero stati versati dai soci consorziati in proporzione alla quota sociale da ciascuno rispettivamente posseduta, con conseguente obbligo di ciascun socio, ai sensi dell’art. 2603, n. 3 c.c., a pena di esclusione, di provvedere al pagamento in favore della società consortile della quota parte di sua spettanza dei costi da questa sostenuti o da sostenere, con la previsione che sugli importi richiesti ai soci e non versati nei termini stabiliti sarebbero decorsi gli interessi prime rate A. maggiorati del _%;

– che, con atto del __, ad A. S.p.A. era stato conferito il ramo di azienda costituito da attività, passività e dai rapporti giuridico-contrattuali di G. S.p.A.;

– che la controparte aveva, nel corso degli anni, rappresentato di aver sostenuto ingenti spese per l’esecuzione dell’appalto, pertanto l’opponente aveva versato le somme necessarie a ripianare i costi;

– che A. S.p.A. aveva sempre gestito i rapporti con la committente e aveva anche indicato F. ai fini della nomina ad amministratore unico di G. S.c.a.r.l.;

– che, in realtà, G. S.c.a.r.l. aveva posto a suo carico costi non dovuti, tanto che l’opponente aveva agito per il risarcimento dei danni contro A. S.p.A., i suoi amministratori e gli organi di controllo.

Tanto premesso, A. S.p.A. deduceva, oltre alla non debenza delle somme di cui al monitorio per le irregolarità nella gestione della società ingiungente, la nullità dell’art. 7 dello statuto della società consortile G. a.r.l. per violazione del principio cardine in materia di società di capitali di cui all’art. 2472, c. 1, c.c., che prevede la responsabilità esclusiva della società per le obbligazioni assunte, e dell’art. 2615-ter c.c., secondo cui, in materia di società consortili, è prevista la sola possibilità per lo statuto di porre a carico dei soci il versamento di contributi in denaro, norma che dalla giurisprudenza è interpretata nel senso che per tali contributi devono essere specificamente determinati le modalità, i tempi di versamento e la loro quantificazione, dovendo comunque trovare riscontro nella contabilità sociale, mentre nella fattispecie non erano stati approvati né il bilancio al __, né quello relativo all’esercizio scaduto il __ della società consortile, con conseguente impossibilità di verifica dei costi sostenuti da quest’ultima.

L’opponente deduceva l’infondatezza dell’avversa pretesa anche a causa della non inerenza dei costi indicati alla commessa relativa all’appalto di cui sopra, evidenziando che la controparte aveva contabilizzato ingenti costi tra il __ ed il __ e dava atto di aver versato nel corso degli anni i seguenti contributi consortili:

per l’anno __ nessun contributo, per l’anno __ Euro __, per l’anno __ Euro __, per l’anno __ Euro __, per l’anno __ Euro __ e per l’anno__ Euro __; con riferimento all’anno __, l’opposta, il __, aveva consegnato all’ingiunta il prospetto relativo all’avanzamento dei lavori e all’ammontare dei costi sostenuti nell’esercizio __, da cui emergeva che, con riferimento all’intera commessa, i costi sostenuti dalla s.c. a r.l. G. negli anni ammontavano ad Euro __, con una perdita di Euro __, importo che si riduceva ad Euro __ considerando le riserve incassate ex art. 31-bis L. n. 109 del 1994 ed iscritte con riferimento all’anno __, circostanza che aveva indotto l’opponente chiedere chiarimenti ad A. S.p.A. e ad accedere alla contabilità della società consortile, da cui era emersa una situazione diversa da quella rappresentata dalla controparte in ordine ai costi sostenuti, con conseguente infondatezza delle avverse pretese.

In particolare, dall’esame della contabilità, per quanto frammentaria, era emerso che S. S.p.A. aveva posto in essere condotte finalizzate ad addebitare in modo fraudolento alla s.c. a r.l. G. e, quindi, alla S.p.A. A. costi non dovuti, in quanto non correlati all’esecuzione dell’appalto, ma afferenti al conglomerato cementizio, all’acciaio per cemento armato, ai prefabbricati in cemento armato, alla voce noleggi-personale, agli interessi sui finanziamenti della S.p.A. S. nei confronti della società cooperativa, alla voce “Alluminio, metalli e gas nazionale”.

La s.c. a r.l. G., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del __, chiedeva il rigetto delle avverse domande, vinte le spese di lite.

L’opposta esponeva che la controparte aveva pagato la somma pari alla metà dell’importo di cui alla fattura azionata in sede monitoria ed avente ad oggetto i costi da ribaltare ai soci della società consortile, con effetto confessorio e che, in ogni caso, i criteri di ribaltamento dei costi erano stati determinati in modo chiaro e specifico nello statuto della società ingiungente; contestava le avverse eccezioni e deduzioni, deducendo che la società consortile a r.l. G. era stata costituita ai sensi dell’art. 13, comma II, della L. n. 109 del 1994, quale società meramente funzionale all’esecuzione dell’appalto da parte delle imprese aggiudicatarie associate in A., sicché i mezzi economici e finanziari indispensabili alla società consortile per far fronte alle opere da eseguire non potevano che essere forniti dai soci. Contestava, inoltre, le quantità relative alle voci “cemento armato” e “acciaio per cemento armato” indicate dall’opponente, confermava che le fatture emesse dalla ditta C. avevano come causale l’acquisto di gas naturale, dava atto che i tassi d’interesse riconosciuti alla società consortile sui finanziamenti ricevuti dalla mandataria del gruppo equivalevano al tasso applicato alla stessa mandataria dagli istituti di credito che le avevano erogato i prestiti necessari a costituire le provviste utilizzate in favore della società consortile, che la percentuale della mano d’opera impiegata nel biennio considerato, in rapporto alle produzioni conseguite nel medesimo periodo, era pari al __%, dato ordinario e fisiologico e che, quanto ai mezzi e alle attrezzature, il loro numero e dispiegamento erano ricollegabili ai ritardi e alle difficoltà di esecuzione dell’appalto, sfociate nell’iscrizione delle riserve nei confronti della committente.

Esperiti gli incombenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice disponeva consulenza tecnica d’ufficio e all’udienza del __, preso atto del fallimento dell’opposta per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. __, dichiarava l’interruzione del processo.

In seguito, con ricorso ex art. 302 c.p.c. del __, la S.p.A. A. riassumeva il giudizio nei confronti della curatela del fallimento n. __ della società consortile G. a r.l. in liquidazione, riproponendo le conclusioni rassegnate in limine litis e la curatela del fallimento della società opposta si costituiva in giudizio, riportandosi alle conclusioni già rassegnate, quindi, espletate la consulenza tecnica d’ufficio e la sua integrazione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del __, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

Con i motivi di opposizione da trattarsi congiuntamente, stante la loro connessione, la S.p.A. A. contesta le avverse pretese creditorie, sia sotto il profilo della invalidità dell’art. __ dello statuto della società consortile G. a r.l. per violazione degli artt. 2472, c. 1, c.c., che prevede la responsabilità esclusiva della società per le obbligazioni da quest’ultima assunte, e 2615-ter c.c., secondo cui, in materia di società consortili, è prevista la sola possibilità per lo statuto di porre a carico dei soci il versamento di contributi in denaro, norma che dalla giurisprudenza è interpretata nel senso che tali contributi devono essere specificamente determinati circa le modalità, i tempi di versamento e la loro quantificazione, sia in ordine alla quantificazione dei costi da ribaltare sull’attrice.

L’opposizione è infondata e deve essere respinta.

Risulta dagli atti la seguente ricostruzione dei fatti:

con atto del __, repertorio n. (…), raccolta n. (…), le società S. -Società F. S.p.A., A. S.p.A. e G. S.p.A. costituivano la società consortile G. a r.l. per dare esecuzione unitaria all’appalto aggiudicato da A. costituita dalle medesime società per la realizzazione dei lavori di costruzione della nuova S.S. n. __, tratto _-, lotto I, con la previsione che i diritti sociali sarebbero spettati loro nelle seguenti proporzioni: S. S.p.A. in ragione del __%, A. S.p.A. per il __% e G. S.p.A. in ragione del _%.

Lo statuto della società consortile prevedeva che tutti i costi diretti e indiretti e di funzionamento sopportati dalla società consortile nell’espletamento dell’attività sociale sarebbero stati versati dai soci consorziati pro quota sociale da ciascuno posseduta, con conseguente obbligo di ciascun socio, ai sensi dell’art. 2603, n. 3 c.c., a pena di esclusione, di provvedere al pagamento in favore della società consortile della quota parte di sua spettanza dei costi da questa sostenuti o da sostenere e con la previsione che sugli importi richiesti ai soci e non versati nei termini stabiliti sarebbero decorsi gli interessi prime rate A. maggiorati del _%.

Con atto del __, repertorio n. __, raccolta n. (…), a S. S.p.A. veniva conferito il ramo di azienda costituito da attività, passività e dai rapporti giuridico-contrattuali di G. S.p.A. ed in seguito, con atto del __, repertorio n. (…), raccolta n. (…), S. S.p.A. conferiva il proprio ramo d’azienda a S. S.p.A.

Ciò posto, l’ingiunta, in relazione all’appalto sopra descritto, emetteva la fattura n. (…) del __ nei confronti dell’odierna opponente a titolo di ribaltamento dei costi sopportati nel corso della realizzazione delle lavorazioni per l’importo di Euro __, IVA inclusa, di cui Euro __ già corrisposti da A. S.p.A.

Ciò posto, A. S.p.A. eccepisce che, in tema di società consortili, l’art. 2615-ter c.c. dispone che l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo per i soci di versare contributi in denaro e che tale norma, alla luce dell’interpretazione costante della giurisprudenza e della dottrina, non implica, anche in presenza di una clausola contributiva, che i soci siano tenuti a far fronte a qualunque obbligazione della società consortile, posto che a quest’ultima si applicano le disposizioni codicistiche previste per le società di capitali e, in particolare, l’art. 2462, c. 1, c.c., che, fissando il principio di responsabilità limitata dei soci, prevede che delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio, con conseguente necessità di contemperare la previsione di cui all’art. 2615-ter c.c. con il regime della responsabilità limitata dei soci, con il corollario che ai soci delle società consortili può essere richiesto un contributo ulteriore rispetto all’iniziale apporto di capitale solo se ciò sia previsto nell’atto costitutivo in maniera esplicita e specifica, circostanza che non si verificherebbe nella fattispecie, in cui l’art. _ dello statuto attoreo, stante la sua mancanza di specificità, colliderebbe con il principio di cui al citato art. 2462 c.c.

L’eccezione è infondata.

Giova premettere che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l’esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall’art. 2472, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo; e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina in subiecta materia (cfr. Cass. civ. n. 7734 del 19/04/2016).

Osserva, in particolare, la Suprema Corte che, in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, S.r.l.), la causa consortile può comportare la deroga alle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale; tra i principi inderogabili rientra quello recato dall’art. 2472, c. 1, c.c., in virtù del quale nella S.r.l., per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio – fatta eccezione del caso disciplinato dall’art. 247, c. 1, c.c. – con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell’art. 2615, c. 2, c.c., che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio.

Tuttavia, prosegue il Supremo Collegio, l’art. 23-bis L. n. 584 del 1977, introdotto con L. n. 687 del 1984 – prevede che le imprese riunite possano costituire tra loro una società, anche consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la quale subentra nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all’ultimo comma del precedente art. 21: norma, questa, secondo cui l’offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Sul punto, sulla scorta di quanto osservato dalla cit. Cass. 27 novembre 2003, n. 18113, deve rilevarsi che la normativa speciale in tema di appalti pubblici, lungi dal porre una regola generale di responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte verso i terzi dalla società consortile, tale responsabilità ha inizialmente previsto soltanto nei confronti dell’ente appaltante (art. 21, ult. co. L. n. 584 del 1977 e art. 23, 70 co. D.Lgs. n. 406 del 1991), nonché – ma solo a partire dall’entrata in vigore della L. n. 109 del 1994, – nei confronti dei subappaltanti e dei fornitori, giusta l’art. 13, 2 co. (cfr. Cass. civ. n. 7473 del 23/03/2017).

È evidente dunque che la disciplina dettata per gli appalti pubblici deroga alla regola generale in materia di società consortile a responsabilità limitata.

Si osserva, inoltre, che nella specie l’art. __ dello statuto attoreo non deroga alla disciplina generale in materia di responsabilità limitata della società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, poiché non prevede la responsabilità illimitata dei soci della società consortile G. a r.l. verso i terzi, bensì che tutti i costi diretti ed indiretti e di funzionamento sopportati dalla società consortile nell’espletamento dell’attività che ne costituisce l’oggetto saranno versati alla società consortile stessa dai soci consorziati in proporzione alla quota sociale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta. Pertanto, ciascun socio si assume l’obbligo ai sensi dell’art. 2603 n. 3 c.c. …… di provvedere nei termini sopra stabiliti al pagamento in favore della società consortile della quota parte di sua spettanza dei costi da questa sostenuti o sostenendi, con la previsione pertanto dell’obbligo statutario dei consorziati di ripianare i costi di gestione dell’impresa in relazione all’esecuzione dell’appalto e non della responsabilità diretta di questi verso i terzi.

Ne consegue che l’opposta ha diritto di pretendere dall’opponente il ribaltamento dei costi sostenuti per l’esecuzione dell’appalto relativo alla realizzazione dei lavori di costruzione della nuova S.S. n. __, tratto __, lotto I.

Orbene, in tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).

Nella specie, dalla relazione tecnica depositata il __ risulta che l’attrice ha sostenuto i seguenti costi:

LAVORI A CORPO

Movimento di materie Euro __

Opere d’arte singolari: elevazioni e impalcati Euro __

Opere d’arte: appoggi e giunti di dilatazione Euro __

Opere d’arte minori Euro __

Pavimentazioni Euro __

Gallerie Euro __

Totale Lavori a corpo Euro __

LAVORI A MISURA

Scatolari, tubolari, gallerie artificiali (fondaz.) Euro __

Muri di sostegno Euro __

Viadotti Euro __

Gallerie: consolidamenti Euro __

Bonifiche: Euro __

Lavori diversi (Drenaggi, recinzioni, cordolature, cunette, ecc) Euro __

Segnaletica stradale Euro __

Guard rail – protezioni Euro __

Sistemazione alvei Euro __

Opere in verde Euro __

Impianti galleria Euro __

Totale Lavori a Misura Euro __

Totale generale dei lavori al netto della sicurezza Euro __

Oneri per la sicurezza Euro __

Totale generale dei lavori compresa sicurezza Euro __

I lavori sono stati dichiarati ultimati nell’aprile del __.

Osserva, inoltre, il c.t.u. che, nel corso dei lavori, la s.c.a.r.l. G. ha sottoscritto con la Committente A. S.p.A. un primo accordo bonario per la definizione delle riserve dalla n. 1 alla n. 13, di cui si trova traccia nella relazione di collaudo tecnico amministrativo. Nel corso delle operazioni peritali è stata acquisita la proposta della commissione incaricata, ai sensi dell’articolo 31-bis della L. n. 109 del 1994, della verifica delle prime 13 riserve, in cui è riportata una proposta finale di riconoscimento in favore di A. Appaltatrice di un importo pari ad Euro __; il __ le società A. S.p.A. e S. sottoscrivevano il verbale di accordo bonario per l’importo finale di Euro __, oltre ad Euro __ per I.V.A., a tacitazione delle riserve 1-2-4-5-6-8-11-13, rinviando l’esame delle riserve n. 3 e n. 12 alla Direzione dei Lavori ai sensi dell’art. 26 della L. n. 109 del 1994, e delle riserve 7- 9-10 in sede di redazione della perizia di variante.

Successivamente è stata aperta una seconda procedura di accordo bonario, sempre ai sensi dell’articolo 31-bis della L. n. 109 del 1994, per la risoluzione delle riserve dalla n. 14 alla n. 24, che tuttavia non risulta aver avuto una definizione transattiva; nel corso delle operazioni peritali è stata acquisita la proposta della II commissione incaricata per la verifica delle riserve dalla n. 14 alla n. 24, nella quale è riportata una proposta finale di riconoscimento di un importo pari ad Euro __, ma non risultano transazioni sottoscritte tra le società A. S.p.A. ed A.

Appaltatrice per questo secondo blocco di riserve, sebbene il collaudo tecnico amministrativo sia stato emesso in data __.

L’ausiliario del giudice ha rilevato che, dall’esame dei documenti, si può solo riferire che alcuni costi documentati con le fatture in atti non appaiono riferibili con certezza ai lavori in oggetto, ovvero presentano profili di duplicazione.

In particolare, il c.t.u. ha ritenuto non congrui, con riferimento alla contabilità della s.c.a.r.l. G., i seguenti costi:

– Euro __ quali importi per sovra-fatturazione acciaio armatura;

– Euro __ per duplicazione di fatturazione per Rbk 45 (prefabbricati);

– Euro __ per duplicazione di fatturazione per tralicci destinati ai prefabbricati;

– Euro __ per “duplicazione di fatturazione” per trasporti prefabbricati;

– Euro __ di cui alle fatture alluminio e metalli per materiali non utilizzabili in cantiere, per il totale di Euro __.

Con la citata relazione tecnica, confermata anche a seguito delle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti, il c.t.u. ha, inoltre, rilevato che la s.c.a.r.l. G. aveva depositato la contabilità (fatture) relativa ai soli anni __ e che non risultava depositata la contabilità sulle spese sostenute degli esercizi __, dando atto che alcuni dei documenti di spesa (fatture, ordini) relativi agli esercizi degli anni __ erano contenuti negli allegati alla relazione dei consulenti della S.p.A. A., ma non erano idonei a delineare un quadro completo delle spese sostenute nel primo quadriennio di attività della società opposta.

L’ausiliario del magistrato concludeva, quindi, nel senso che, in mancanza di documenti attestanti la ripartizione, nel corso degli anni, dei costi della s.c.a r.l. G. a carico dei soci e di documenti attestanti quanto i singoli soci avessero concretamente versato alla società, non era possibile fornire una risposta documentata ed univoca al quesito concernente i costi sostenuti dai soci e quelli ribaltabili nei loro confronti.

Con la relazione tecnica integrativa depositata il __, relativamente agli interessi passivi sul finanziamento concesso dalla società S. alla s.c.ar.l. G. e da quest’ultima ribaltato pro quota alle società consorziate, il c.t.u. ha dato atto che, sebbene ragionevolmente presumibile, non è stato possibile accertare che tale finanziamento fosse inerente all’appalto, né quantificare gli interessi che avrebbero dovuto essere addebitati alla S.p.A. A., difettando la documentazione di tutti gli elementi di calcolo dei medesimi (capitale, tasso, tempo) e ha concluso ne senso che gli oneri e gli interessi bancari risultanti dai documenti utilizzabili in atti, se dovuti, ammonterebbero:

  1. a) ad Euro __, in caso di accoglimento dell’eccezione della S.p.A. A. in merito alla data di ultimazione dell’appalto (aprile __);
  2. b) ad Euro __ nel caso in cui si ritenesse condivisibile la prospettazione della parte opposta, che addebita gli interessi passivi maturati anche successivamente alla chiusura dei lavori, poiché il relativo costo sarebbe imputabile all’inadempimento delle società socie dell’opposta nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

A seguito di integrazione peritale, con la relazione depositata il __, il c.t.u. integrava le risposte fornite ai quesiti, valutando come materiale probatorio utile anche i bilanci della s.c.a r.l. G. relativi agli __ versati in atti.

A tale ultimo riguardo, osserva il giudicante che i bilanci approvati e non tempestivamente impugnati costituiscono idonea prova delle risultanze ivi contenute sui costi sostenuti dalla s.c.ar.l. G. per l’esecuzione dell’appalto de quo, pertanto è condivisibile l’ipotesi di calcolo prospettata dal c.t.u. con la relazione integrativa depositata il __ sub (…), dovendosi includere tra i costi ribaltabili anche quelli sostenuti dall’opposta per il finanziamento concesso dalla società S. e per le polizze assicurative, a loro volta risultanti dai bilanci. Deve, inoltre, ritenersi sussistente l’inerenza del finanziamento all’appalto, avuto riguardo alla finalità per cui è stata costituita la s.c.ar.l. G. e in mancanza di prova che quest’ultima si sia resa aggiudicataria di altri appalti oltre a quello sopra descritto.

Devono porsi a carico dell’opposta anche gli interessi passivi maturati successivamente al mese di aprile del __, in quanto i relativi costi derivano dal mancato incasso dei costi ribaltati, imputabile all’inadempimento dell’opponente.

Invero, il bilancio regolarmente approvato dall’assemblea di una società (nella specie cooperativa a responsabilità limitata) ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Ne consegue che la relativa delibera, in deroga all’art. 2709 c.c., fa piena prova nei confronti dei soci dei crediti della società purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo, dovendosi escludere che la mera iscrizione supplementare, in allegato al bilancio o tra i conti d’ordine (nella specie, sotto la voce conto sospesi ex presidente), sia idonea ad integrare il requisito della chiarezza, assolvendo tali sistemi supplementari cosiddetti incompleti la funzione di non influenzare la rilevazione contabile del patrimonio e del reddito (cfr. Cass. civ. n. 15394 del 19/06/2013).

Devono, quindi, ritenersi comprovati, quali costi sostenuti dalla s.c.ar.l. G. e ribaltabili alla S.p.A. A., gli oneri sostenuti a titolo di interessi per il finanziamento e per le polizze con riferimento sia agli anni per i quali sussistono bilanci approvati (__), sia per il periodo successivo, in relazione al quale, oltre alle relative fatture, può trarsi la prova dei relativi costi dalle risultanze dei bilanci approvati relativamente agli esercizi __, da cui emergevano sia il finanziamento che le polizze assicurative.

Si ritiene pertanto condivisibile l’ipotesi di calcolo sub (…) prospettata dal c.t.u., laddove vengono considerati integralmente dovuti i costi relativi al finanziamento ed alle polizze assicurative.

La S.p.A. A. deduce di aver già versato alla s.c.a r.l. G., nel corso degli anni, Euro __, comprensivi di IVA, quindi, poiché l’aliquota IVA nel periodo considerato è stata costantemente pari al _%, scorporando l’imposta dal totale, l’importo versato alla s.c.ar.l. G. al netto dell’IVA è pari ad Euro __.

La curatela del fallimento della s.c.ar.l. G. deduce, a sua volta, di aver ricevuto l’importo di Euro __ al netto dell’IVA: ebbene, in difetto di prova contraria, deve essere valorizzata la dichiarazione del fallimento, valutabile quale riconoscimento di debito.

A seguito delle osservazioni del c.t.p. della S.p.A. A., il c.t.u., accogliendole parzialmente, ha concluso nel senso che l’attrice ha diritto di pretendere:

– dalla S.p.A. S. la somma di Euro __ se si considerano i costi da ribaltare fino alla fine dell’esercizio __, Euro __ fino a fine esercizio__ ed Euro __ fino a fine esercizio __;

– dalla S.p.A. A. l’importo di Euro __ se si considera la competenza dei costi fino a fine esercizio __, Euro __ fino a fine esercizio __, ed Euro __ fino a fine esercizio __.

È condivisibile quanto dedotto dal c.t.u. in risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice circa la mancata convocazione della parte a due incontri, non rilevante ai fini del pregiudizio al diritto di difesa della parte, avuto riguardo alla mancata acquisizione di ulteriori elementi di novità nel corso dei predetti incontri, finalizzati all’integrazione della c.t.u. sulla base dei documenti già analizzati nel contraddittorio.

Ebbene, avuto riguardo alla misura del credito dell’opposta che risulta accertato all’esito del procedimento, deve rigettarsi l’opposizione proposta dalla s.c. a r.l. G.

Le spese processuali e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l’art. 281-quinquies c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta con atto di citazione notificato in data __ dalla S.p.A. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la s.c. a r.l. G., in persona del legale rappresentante pro tempore, riassunta dalla S.p.A. A. nei confronti della curatela del fallimento della s.c. a r.l. G. in liquidazione, contrariis reiectis:

RIGETTA l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 11642 emesso dal Tribunale di Roma in data __ proposta dalla S.p.A. A.;

CONDANNA la S.p.A. A. S.p.A. al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in Euro __ per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;

PONE le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della S.p.A. A.

Così deciso in Roma, il 6 agosto 2019.

Depositata in Cancelleria il 8 agosto 2019.

 

Tribunale_Roma_Sez_XVII_Sent_08_08_2019

 

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