Sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale, non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 14768 del 30/05/2019
Con ordinanza del 30 maggio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI – Lavoro, in tema di recupero crediti, ha stabilito che a norma dell’art. 95 della L.F., nella nuova formulazione, sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale, non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. II curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. La sentenza di primo grado, dunque, ove intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, è titolo per insinuarsi al passivo.
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 14768 del 30/05/2019
Sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale, non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso __ proposto da:
A.P. – ricorrente –
contro
A., M., L., P., S., I.;
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL – controricorrenti –
e contro
G., U. S.P.A. – intimati –
avverso la sentenza n. __ della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il __;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del __ dal Consigliere Dott. __.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il giorno __ il sig. C., dipendente della (OMISSIS) di (OMISSIS), uscendo dal posto di lavoro, a bordo della sua vettura, è precipitato in acqua perdendo la vita.
I familiari hanno citato in giudizio A. P. e la società (OMISSIS) srl, che aveva allestito in quei giorni un evento sul posto, lasciandovi incustodite alcune transenne.
Entrambi i convenuti hanno ottenuto la chiamata in causa delle rispettive compagnie di assicurazione.
Il Tribunale, ritenendo una imprudenza del conducente nel fatto di non aver moderato la velocità, come lo stato dei luoghi imponeva, ha attribuito un concorso di colpa a quest’ultimo nella misura dell’80%, ponendo a carico sia di A. P. che della società la rimanente parte di responsabilità.
Il Giudice di appello ha confermato in parte questa decisione, riducendo il concorso di responsabilità del conducente dal 80% al 20% e, atteso che nelle more era intervenuto il fallimento della società (OMISSIS), ha dichiarato l’improcedibilità della domanda nei suoi confronti e nei riguardi della compagnia di assicurazione.
Per conseguenza ha posto a carico di A.P. l’intera quota di responsabilità (80%), che prima era divisa con la società fallita.
Ora A.P. ricorre con tre motivi, con cui denuncia, in primo luogo, l’errore nella decisione di dichiarare improcedibile la domanda verso la società in seguito fallita.
Si sono costituti gli eredi di P., ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. Fall., artt. 52 e 95 sostenendo che il fallimento della società non giustifica la dichiarazione di improcedibilità della domanda, per via del fatto che la società era obbligata in solido insieme alla ricorrente, e che la sentenza è utile per l’insinuazione al passivo.
Il motivo è fondato.
La L. Fall., art. 95, nella nuova formulazione, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevede che sono ammessi al passivo con riserva “i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione”.
La sentenza di primo grado, nel caso presente, è intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, cosi che essa è titolo per insinuarsi al passivo. E non può essere dunque travolta da una dichiarazione di improcedibilità della domanda, pena la violazione dell’art. 96 suddetto che invece consente di avvalersi della decisione ottenuta per insinuarsi al passivo, salva la facoltà del curatore di proseguire nella impugnazione (che dunque è procedibile anche per tale ragione).
In sostanza, l’improcedibilità della domanda vuol dire caducazione del titolo ottenuto e necessità di iniziare una nuova richiesta di risarcimento verso il fallimento, e ciò è espressamente contraddetto dalla norma fallimentare che invece non impone un simile esito, consentendo, piuttosto, a chi ha ottenuto sentenza favorevole di poterla usare per insinuarsi al passivo e rimettendo al curatore la scelta se contrastare quel titolo con una impugnazione.
Inoltre, A.P. ha interesse ad ottenere una pronuncia verso la società fallita, per due motivi. In primo luogo, in quanto ritiene quest’ultima interamente responsabile del danno, cosi contestando la stessa solidarietà ritenuta dal giudice di merito. In secondo luogo, in quanto, in subordine rispetto alla richiesta di ritenere esclusivamente responsabile del danno la società cui aveva concesso l’area, A.P. contesta la ripartizione interna della solidarietà come decisa dal giudice di merito. In pratica, l’interesse ad impugnare la pronuncia sulla solidarietà, che è da escludersi quando non sia effettuato riparto interno, in ragione del fatto che il debitore è tenuto per l’intero e la misura della sua obbligazione non è stabilita (Cass. 21744/2015), qui è fondata sul fatto che la decisione di merito ha ripartito la solidarietà facendola prevalentemente gravare su A.P., che dunque, opponendosi a tale ripartizione, ha interesse ad una riforma della decisione sul punto (arg. Ex Cass. 25168/ 2018).
La circostanza che la domanda verso (OMISSIS) srl sia stata dichiarata improcedibile ha impedito una pronuncia nel merito su queste domande.
Con la conseguenza che l’annullamento di tale statuizione comporta il rinvio della causa al giudice di merito affinché provveda alla decisione mancata.
Gli altri motivi sono di conseguenza assorbiti, riguardando per l’appunto la responsabilità della società, per come richiesto da A.P., nonché la connessa questione del concorso di colpa del danneggiato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2019
Cass_civ_Sez_III_Ord_30_05_2019_n_14768
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