Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento
Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, Ordinanza n. 29243 del 14/11/2018
Con ordinanza del 14 novembre 2018, la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Civile, Sottosezione 1, in tema di recupero crediti, ha stabilito che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 della legge fall.
Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, Ordinanza n. 29243 del 14/11/2018
Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. __ – Presidente –
Dott. __ – rel. Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
Dott. __ – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso __ proposto da:
B. SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del Dirigente Responsabile, elettivamente domiciliata in __, rappresentata e difesa dall’avv. __;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO __ E DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE V., in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in __, rappresentata e difesa dall’avv. __;
– controricorrente –
avverso il decreto n. __ del TRIBUNALE di __, depositato in data __;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del __ dal Consigliere Relatore Dott. __.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte rilevato
– che il Tribunale di __ ha rigettato l’opposizione proposta da B. soc. coop. p.a. avverso lo stato passivo dei Fallimenti __ e del socio illimitatamente responsabile V., in cui il credito da essa insinuato in via privilegiata ipotecaria per la somma di Euro __ giusto decreto ingiuntivo n. __ risultava ammesso con esclusione della somma di Euro __ e in via chirografaria, non essendo il decreto ingiuntivo munito di attestazione ex art. 647 c.p.c.; che il Tribunale ha ritenuto di dover condividere l’orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale deve tracciarsi una linea di demarcazione tra l’impossibilità per il debitore ingiunto di far valere le sue ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge e l’attribuzione allo stesso decreto dell’efficacia di titolo esecutivo, di cui all’art. 647 c.p.c., che può derivare esclusivamente dal procedimento giurisdizionale di verifica della corretta notifica del decreto all’ingiunto da svolgersi in un periodo antecedente al fallimento;
– che avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la B. soc. coop. p.a., che ha inoltre depositato memoria illustrativa;
– che le intimate procedure fallimentari non hanno svolto difese; considerato che il motivo di ricorso si articola in una pluralità di censure che hanno ad oggetto una lettura dell’art. 647 c.p.c. diversa rispetto a quella sostenuta nel decreto impugnato, rilevandosi in particolare che la funzione del giudice in tale sede è meramente dichiarativa, che la esistenza del giudicato anteriore alla sentenza di fallimento ben può essere apprezzata dal giudice, che in ogni caso ben può attribuirsi efficacia retroattiva al visto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. apposto dopo la sentenza di fallimento, ovvero in ulteriore subordine equipararsi un decreto ingiuntivo non opposto ma non vistato ad una sentenza non impugnata sì da estendere a tale provvedimento monitorio la ammissione con riserva prevista dall’art. 96, comma 3, n.3 ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato alla luce dell’orientamento richiamato dal giudice del merito e confermato da questa Corte (Cass. 25191/2017) in virtù del quale ” il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. fall. art. 52″;
– che, con riguardo alla doglianza subordinata relativa alla violazione della L. fall., art. 96, altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte è il principio (affermato già con riferimento alla analoga norma della L. fall. ante riforma, art. 95: cfr. ex multis: Cass. n. 3401/2013; n.9346/1997; n.7221/1998), della evidente diversità tra decreto ingiuntivo e sentenza impugnabile nella quale soltanto l’accertamento è avvenuto nel contraddittorio delle parti;
– che pertanto si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
– che non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, non avendo le intimate procedure svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018
Cass_civ_Sez_VI_1_Ord_14_11_2018_n_29243
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