Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, pur ritenuto tempestivo, si rivela comunque parziale, essendo tenuto lo stesso a corrispondere alla creditrice assegnataria, anche gli interessi maturati
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, Sentenza del 25/07/2019
Con sentenza del 4 aprile 2019, il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, in tema di recupero crediti, ha stabilito che il pagamento eseguito dal terzo pignorato, pur ritenuto tempestivo, si rivela comunque parziale, essendo tenuto lo stesso a corrispondere alla creditrice assegnataria, anche gli interessi maturati, su ogni importo costituente oggetto dell’assegnazione, con decorrenza dalla data di deposito dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., stante la natura di titolo esecutivo di quest’ultima ed in ragione della sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di quei crediti, ai sensi dell’art. 1282 c.c., secondo il quale i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi, a prescindere della mora del debitore.
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, Sentenza del 25/07/2019
Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, pur ritenuto tempestivo, si rivela comunque parziale, essendo tenuto lo stesso a corrispondere alla creditrice assegnataria, anche gli interessi maturati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale civile di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. __, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. ___ r.g., trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del __, una volta precisate le conclusioni dalle parti, e pendente
tra
I. S.p.A. – appellante –
e
T. – appellata –
contro
la sentenza n. __ emessa dal Giudice di Pace di Roma nella causa n. __ r.g., pubblicata in data __ e non notificata; sentenza con la quale il giudice di prime cure ha rigettato nel merito l’opposizione all’esecuzione e compensato integralmente le spese di lite tra le parti, ed a fronte delle
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 – Con atto di appello ritualmente notificato, parte attrice, I. S.p.A., ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta ex art. 615, co. 2, c.p.c. dal medesimo istituto bancario nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. __, attraverso la proposizione dei motivi seguenti: 1) violazione delle norme sul procedimento e violazione dei principi regolatori della materia ex art. 339, co. 3, c.p.c. in tema di ritenuta di acconto operata dal terzo pignorato, I. S.p.A., nel momento dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento, avendo il giudice di prime cure ritenuto erroneamente l’inesattezza dell’adempimento stesso da parte dell’istituto, oltre che non avendo accertato l’erroneità dei conteggi effettuati dalla creditrice nell’atto di precetto con riferimento alle somme dedotte a base di calcolo della ritenuta di acconto ed a quelle non dovute per interessi, spese, diritti ed onorari, in quanto prescritte e non documentate 1a.) omesso accertamento della non debenza dell’imposta di registro sull’ordinanza di assegnazione emessa in data 20.06.2003, all’esito della procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. __, e, comunque, della mancata prova dell’avvenuto pagamento; 1b.) omesso accertamento della non debenza e, comunque, dell’erroneità e dell’illegittimità delle spese, dei diritti e degli onorari di precetto; 1c.) omesso accertamento dell’erroneità del calcolo degli interessi riportato nell’atto di precetto (Euro __); 1d.) omesso accertamento dell’estinzione per prescrizione quinquennale del diritto agli interessi ex art. 2948 c.c., ed in tema di rilevato difetto di integrazione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta della ritenuta ricorrenza del litisconsorzio necessario; 2) violazione delle norme sul procedimento e violazione dei principi regolatori della materia ex art. 339, co. 3, c.p.c. in ragione dell’erroneo accertamento dell’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria in termini di pagamento parziale della sorte capitale ed in ragione dell’errata ritenuta di acconto, così come operata nell’atto di precetto, nonché per mancato accertamento dell’erroneità e della non debenza degli interessi, delle spese, dei diritti e degli onorari indicati nell’atto di precetto 1a.) omesso accertamento della non debenza dell’imposta di registro sull’ordinanza di assegnazione emessa in data __, all’esito della procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. __, e, comunque, della mancata prova dell’avvenuto pagamento; 1b.) omesso accertamento della non debenza e, comunque, dell’erroneità e dell’illegittimità delle spese, dei diritti e degli onorari di precetto; 1c.) omesso accertamento dell’erroneità del calcolo degli interessi riportato nell’atto di precetto (Euro __); 1d.) omesso accertamento dell’estinzione per prescrizione quinquennale del diritto agli interessi ex art. 2948 c.c.; 3) vizio di erroneità della rilevanza accordata dal giudice di prime cure al disconoscimento compiuto dalla parte opposta in ordine alla conformità all’originale dei documenti depositati dall’istituto bancario nel giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione; 4) gli stessi motivi dedotti nella fase di merito del procedimento di opposizione all’esecuzione, riproposti integralmente in questa sede (omessa pronuncia in merito al motivo di abuso del diritto e del processo esecutivo sollevata dal debitore opponente; omesso accertamento della violazione delle regole di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede ex art. 1375 c.c. da parte della creditrice attraverso la notificazione, a distanza di sette anni circa dalla sua adozione, dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., non già singolarmente, bensì unitamente all’atto di precetto, in difetto di un preavviso che consentisse al terzo pignorato di prendere cognizione del provvedimento e di adempiere spontaneamente di conseguenza, senza vedersi addossati sia gli interessi non dovuti, in quanto l’adempimento a distanza di tanti anni è dipeso non già dall’inerzia o dal rifiuto dello stesso terzo, ma dalla condotta inerte tenuta dalla stessa creditrice, sia le spese ed i compensi per l’atto di precetto). Dunque, l’odierna appellante ha domandato, in accoglimento dell’appello, in via principale, la riforma o l’annullamento della sentenza impugnata e, specificamente, l’accertamento e la declaratoria dell’inesistenza del diritto dell’avv. T. di agire in executivis nei confronti del medesimo istituto bancario in forza dell’ordinanza emessa da questo Tribunale in data __, a definizione della procedura esecutiva r.g.e. n. __, e, quindi, la declaratoria conseguente di illegittimità della procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. __, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2 – Costituitasi in giudizio, l’appellata, avv. T., ha dedotto ex adverso ed ha eccepito nella comparsa di risposta: 1) in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342, co. 1, bis c.p.c.; 3) l’infondatezza, nel merito, dell’appello.
3 – Acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, nell’udienza del __, una volta che le parti hanno proceduto alla precisazione delle rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – In via preliminare è da ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dalla convenuta ai sensi dell’art. 342, co. 1, c.p.c., avendo l’appellante richiamato espressamente e specificamente le parti della motivazione della sentenza, costituenti oggetto di censura, le nome di legge violate e le modifiche da apportare alla pronuncia di primo grado.
5 – In via pregiudiziale, è da rilevare, d’ufficio, la sussistenza della giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria ed il difetto della giurisdizione di quella tributaria in relazione ai profili concernenti la misura ed il pagamento della ritenuta d’acconto operata dal terzo nella qualità di sostituto d’imposta.
A sostegno della declaratoria di appartenenza della controversia de qua alla giurisdizione del giudice ordinario è da richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, concernenti il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, bensì rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, a cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. civ., sez. VI – 5, 29.01.2013, n. 2133; Cass. civ., SS.UU, 08.11.2012, n. 19289).
6 – In ragione di quanto esposto e considerato nel punto immediatamente precedente ed in forza della richiamata giurisprudenza, dunque, è da ritenersi fondato il primo motivo di appello proposto da I. S.p.A., dovendo escludersi la ricorrenza tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel presente giudizio, dell’ipotesi di litisconsorzio necessario con l’ente impositore, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, talché non sussiste violazione delle norme degli artt. 101 e 102 c.p.c. e, in specie, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
7 – Nel merito, è da ritenersi fondato parzialmente anche il secondo motivo di appello.
In primis, il giudice di primo grado ha ravvisato la ricorrenza di un pagamento parziale ex art. 1181 c.c. da parte di I. S.p.A., in qualità di terzo pignorato, e, quindi, la legittimità del rifiuto opposto dalla creditrice al pagamento delle somme eseguito da quest’ultimo, adottando la motivazione seguente: “poiché non rispettose del calcolo evidenziato nell’atto di precetto notificato in quanto mancanti della ritenuta di acconto prevista e di cui alla ordinanza RGE n. __ senza il necessario scorporo delle spese non imponibili effettuate dalla opposta. Altresì non venivano, come concordemente riconosciuto, i dovuti interessi legali susseguenti all’avvenuto deposito del titolo esecutivo in questione”. Invero, il giudice di primo grado non ha tenuto in debito conto e, quindi, ha trascurato di esaminare circostanze di fatto dedotte specificamente dall’istituto bancario a sostegno dell’opposizione all’esecuzione e risultanti documentate, in base agli atti di causa. Specificamente, l’ordinanza di assegnazione della somma di Euro __, emessa da questo Tribunale in data __ e depositata in data __ all’esito della procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. __, promossa dall’avv. T. contro l’I. e presso il terzo, I. S.p.A., è stata notificata a quest’ultima, unitamente all’atto di precetto di Euro __, in data __, vale a dire una volta decorsi sette anni circa dal suddetto deposito. Il terzo pignorato ha eseguito il pagamento in data __ con unico assegno circolare, recapitato in data __ alla creditrice (all.to n. 3 del fascicolo di parte opponente, depositato nella fase cautelare) e comprendente diversi importi assegnati con diverse e distinte ordinanze ex art. 553 c.p.c., tra i quali l’importo di Euro __, riferito alla suddetta ordinanza e liquidato al netto della ritenuta di acconto, calcolata in Euro __ e versata all’Erario. L’assegno in discorso è stato restituito dall’avv. T. con missiva del __ ad I. S.p.A. (all.to n. 4 del fascicolo dell’opponente, depositato nella fase cautelare dell’opposizione), sull’assunto dell’erroneità dell’importo recato nell’assegno rispetto a quello precettato. Il medesimo assegno è stato trasmesso di nuovo dalla banca alla creditrice con missiva del __ (all.to n. 5 del fascicolo dell’opponente, depositato nella fase cautelare dell’opposizione) ed è stato incassato da quest’ultima in data __ (all.to n. 15 del fascicolo dell’opponente, depositato nel giudizio di merito di primo grado). Quindi, costei ha promosso in data __ la procedura esecutiva r.g.e. n. __ nei confronti di I. S.p.A., ponendo a fondamento di essa la predetta ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. Con questo provvedimento il giudice dell’esecuzione ha ordinato al terzo pignorato di corrispondere la somma di Euro __, di cui Euro __ per sorte capitale ed Euro __ per spese di esecuzione, inclusi compenso ed accessori di legge, a favore della creditrice assegnataria, T., a soddisfo integrale sia delle spese di esecuzione, sia del credito azionato, “purché entro il limite massimo della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato …”. I. S.p.A., a sua volta, ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., deducendo di aver già estinto l’obbligazione a suo carico mediante il pagamento integrale di quanto dovuto e deducendo, ciò nonostante, il comportamento contrario a buona fede ed a correttezza tenuto dall’avv. T. con l’avvio della procedura esecutiva anzidetta. Con ordinanza depositata in data __, il giudice dell’esecuzione ha sospeso l’esecuzione ex art. 624 c.p.c. (all.to del fascicolo dell’appellata), sulla scorta della verosimile fondatezza dei motivi di opposizione all’esecuzione. Ebbene, l’ordinanza in discorso non contiene alcun riferimento ad interessi legali, né a spese vive, successivamente al suo deposito. Nell’atto di precetto notificato unitamente alla predetta ordinanza di assegnazione, la creditrice procedente ha chiesto il pagamento della somma di Euro __ a titolo di interessi legali, maturati sulla sorte capitale di Euro __, dalla data di adozione dell’ordinanza di assegnazione fino all’atto di precetto.
La soluzione della questione relativa alla sussistenza dell’obbligazione di pagamento degli interessi fin dalla formazione del titolo esecutivo, presuppone l’approfondimento preliminare della natura, della disciplina e dell’efficacia dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c. nei confronti del terzo, tenendo conto di quanto affermato di recente dalla Suprema Corte in subjecta materia (Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza 13.4.2018, n. 9254). In particolare, non è dato discutere della natura di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione, che, riconosciuta in via interpretativa dalla migliore dottrina e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha trovato recente conferma normativa nella formulazione dell’art. 548 c.p.c., così come modificata con la L. n. 228 del 2012, che, nel disciplinare la fattispecie della dichiarazione tacita del terzo, riconosce che l’espropriazione forzata possa fondarsi su un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. Devono essere esaminate, invece, le peculiarità del titolo esecutivo in argomento, le quali non possono che riverberarsi anche sulla relativa disciplina in punto di formazione ed efficacia esecutiva dello stesso provvedimento. Ebbene, è da osservare che nell’espropriazione presso terzi, il terzo pignorato non è legato al creditore procedente da alcun rapporto sostanziale preesistente, né è parte del processo esecutivo, e pertanto, di regola, egli viene a conoscenza dell’esito del processo esecutivo a seguito della comunicazione da parte degli interessati – conoscenza che, di regola, si consegue con la notificazione ad opera del creditore procedente – dell’ordinanza di assegnazione, le cui spese, infatti, sono poste, a monte, a carico del debitore esecutato. Inoltre, fino all’adozione dell’ordinanza di assegnazione e finché non venga a conoscenza della stessa, il terzo pignorato, in ragione degli effetti sostanziali del pignoramento, non può procedere al pagamento nei confronti di alcuno (si vedano gli artt. 543, co. 2, n. 2, e 546 c.p.c.), e ciò ben diversamente dai normali casi di obbligazione fondata su un titolo esecutivo giudiziale, nei quali, instaurandosi il rapporto processuale tra le stesse parti del rapporto sostanziale, il debitore ha il dovere ed il potere di adempiere spontaneamente, prima della notificazione del titolo esecutivo e, finanche, prima della sua formazione.
Pertanto, il rapporto obbligatorio tra creditore procedente e terzo pignorato, scaturente dall’ordinanza di assegnazione, è connotato da elementi specializzanti, tali da imporre una specifica integrazione della disciplina ordinaria del rapporto stesso mediante il ricorso agli obblighi di agire secondo correttezza, in virtù del disposto dell’art. 1175 c.c., che vieta l’abuso del diritto, ossia l’esercizio del diritto secondo modalità non necessarie, implicanti un sacrificio ingiustificato degli interessi del debitore (Cass. civ., nn. 10568/2013, 20106/2009, 9924/2009; Cass. civ., SS.UU., n. 23726/2007). Tale integrazione, nel caso in esame, si traduce, ai fini del perfezionamento dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, nella necessità della notificazione dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c. al terzo pignorato e nell’assegnazione a costui di un termine congruo ed adeguato per l’adempimento, in pendenza del quale non può ancora ritenersi che l’ordinanza abbia acquisito efficacia di titolo esecutivo e che il terzo possa considerarsi in mora ex artt. 1218 e ss. c.c. La lettura interpretativa appena illustrata si impone in un’ottica costituzionalmente orientata al principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3, co. 2, Cost., giacché applicare al terzo debitore il regime ordinario di esecutività dei titoli giudiziali (fissata, di regola, al momento del deposito del provvedimento) comporterebbe un ingiustificato aggravio della posizione del terzo medesimo e, con esso, una sua irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità dei soggetti debitori in forza di titoli giudiziali diversi dall’ordinanza ex art. 553 c.p.c. Il terzo, infatti, nella sua posizione sostanziale di debitore, finirebbe con il dover sopportare integralmente il regime della mora e le spese di precettazione, pur non avendo, sino alla comunicazione dell’ordinanza di assegnazione, avuto mai la possibilità di evitarli adempiendo in modo spontaneo; ciò senza alcuna giustificabile utilità rispetto all’interesse del creditore ed in via eccezionale nell’ambito della categoria dei debitori, tenuti in forza di titolo giudiziale.
Siffatta interpretazione sta alla base della prassi consolidata nella giurisprudenza di questo Tribunale che, nell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., inserisce una compiuta disciplina della fase successiva all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, funzionale alla conoscenza della stessa da parte del terzo ed all’adempimento spontaneo di quest’ultimo, in quanto ritenuta rientrare ancora nella fase esecutiva che precede il perfezionamento dell’esecutività del titolo costituito dall’ordinanza di assegnazione: a) riconoscendo a carico del debitore le spese successive di copia e comunicazione dell’ordinanza al terzo; b) concedendo a quest’ultimo un termine per l’adempimento pari a venti giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento che lo costituisce, ex novo, debitore del creditore procedente; c) disponendo che l’obbligo di pagamento, gravante sul terzo, è limitato nel quantum alla somma dichiarata dovuta dal terzo stesso al debitore esecutato ovvero accertata con i meccanismi disciplinati dagli artt. 548 e 549 c.p.c. nel processo esecutivo definito con l’ordinanza di assegnazione di cui si tratta. Conseguentemente, nella situazione descritta e diversamente da quanto stabilito in linea generale nell’art. 479, co. 3, c.p.c., il precetto non può essere notificato al terzo pignorato unitamente all’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e, ove siffatta contestuale notificazione sia stata comunque eseguita, come nel caso di specie, essa è da aversi per inefficace, quantomeno con riferimento al profilo sostanziale dell’obbligo dell’intimato di rimborsarne le spese al creditore (vedasi Cass. civ. n. 20106/2009 in tema di inefficacia degli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto).
La conclusione appena tratta e la prassi seguita da questo Tribunale hanno ricevuto l’autorevole avallo della Suprema Corte nella sentenza n. 9390/2016, secondo cui: “In tema di esecuzione presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione” (vedasi, altresì, Cass. civ., n. 13112/2017, anche se relativa ad una fattispecie in cui nell’ordinanza di assegnazione era stato espressamente fissato il termine per consentire al terzo di adempiere).
Si tratta del primo arresto giurisprudenziale di legittimità che tratta le questioni legate agli elementi specializzanti, propri del rapporto obbligatorio corrente tra procedente e terzo pignorato in conseguenza dell’ordinanza di assegnazione, chiarendo quale sia il momento in cui l’ordinanza di assegnazione acquisti efficacia esecutiva; acquisto che, nell’interpretazione di questo Tribunale, così come confermata nella sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata, consegue all’avvenuta notificazione dell’ordinanza ed al decorso di un congruo termine per l’adempimento del terzo.
La ricostruzione interpretativa ora illustrata deve essere ribadita anche per i casi, come quello in esame, in cui il provvedimento di assegnazione non contenga una disciplina espressa della fase successiva all’adozione dell’ordinanza di assegnazione, funzionale alla conoscenza della stessa da parte del terzo, ed all’adempimento spontaneo di quest’ultimo. In questi casi, il tempo dell’adempimento da parte del terzo va stabilito dal giudice ex art. 1183 c.c., risultando evidente che, in ragione degli elementi di specialità più volte richiamati, la prestazione del terzo non può essere eseguita immediatamente, necessitando di un termine. Invero, anche interpretando la questione in modo differente, alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione intervenute di recente in subjecta materia (Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza 12.04.2018, n. 9173; Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza 13.04.2018, n. 9246), le conclusioni cui si perviene non sono diverse in quanto, aderendo alla citata interpretazione della Suprema Corte, “l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante” (Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza 12.04.2018, n. 9173). Dunque, fermo quanto sopra esposto e considerato, in applicazione dei suddetti principi di diritto al caso in esame, si perviene alle conclusioni qui di seguito illustrate.
8 – In primo luogo, per quanto attiene alla tempestività dell’adempimento, il tempo trascorso tra la notificazione dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., avvenuta in data __, e l’emissione dell’assegno circolare, avvenuta in data __, con consegna alla creditrice assegnataria in data __, come si ricava dalla visura di spedizione della S.E. (doc. n. 3 contenuto nel fascicolo di primo grado dell’opponente ed odierna appellante), è consistito in ventuno giorni circa, mentre alcun rilievo assume, a tal fine, la missiva successiva del __ con la quale I. S.p.A. ha inviato di nuovo all’avv. T. il suddetto assegno circolare. Tale termine deve valutarsi ex art. 1183 c.c. in termini di ragionevolezza ed adeguatezza in funzione di garanzia delle opposte esigenze, ossia, da un lato, quella della creditrice procedente ad un tempestivo adempimento e, dall’altro, quella del terzo debitore all’esame della richiesta, peraltro formulata a distanza di sette anni dalla dichiarazione dallo stesso resa ex art. 547 c.p.c., ed all’approntamento dei mezzi necessari all’adempimento ad opera di costui. Nel caso concreto, dunque, il lasso temporale trascorso tra la notificazione dell’ordinanza di assegnazione e dell’atto di precetto e la consegna dell’assegno circolare, pari a ventuno giorni circa, conduce a ritenere il pagamento eseguito in un tempo ragionevole da I. S.p.A. con l’invio per la prima volta dell’assegno circolare emesso in data __, unitamente ad altri assegni emessi in attuazione di diverse altre ordinanza di assegnazione a favore della medesima creditrice, secondo una valutazione improntata all’ineludibile canone di correttezza e di buona fede che deve ispirare la condotta delle parti del rapporto obbligatorio ex art. 1175 c.c. e in particolare, nel caso di specie, la creditrice. Di conseguenza, nel caso concreto, l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria da parte di I. S.p.A. è risultato essere tempestivo ma parziale, in ragione: a) del mancato pagamento delle spese vive di copia e notificazione dell’ordinanza di assegnazione, come specificato di seguito, atteso che la rivisitazione dell’indirizzo seguito da questa Sezione sul punto, attraverso l’interpretazione letterale del titolo esecutivo, induce a ritenere che nelle spese di esecuzione, liquidate nell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e comprendenti anche c.p.a. ed i.v.a., non possano ricomprendersi anche le spese successive, quali quelle di registrazione, copia e notificazione della medesima ordinanza, mancando nel suddetto provvedimento ogni riferimento alle suddette spese vive; b) della mancata corresponsione degli interessi al tasso legale maturati sulla somma assegnata dalla data di deposito dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c. ( in data __) alla notificazione dell’atto di precetto (in data __), nonché dalla notificazione de qua fino alla consegna dell’assegno circolare alla creditrice (in data __).
9 – Pertanto, il pagamento eseguito dal terzo pignorato, pur ritenuto tempestivo, si rivela comunque parziale, essendo tenuto lo stesso istituto a corrispondere alla creditrice assegnataria, anche gli interessi maturati, su ogni importo costituente oggetto dell’assegnazione, con decorrenza dalla data di deposito dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., stante la natura di titolo esecutivo di quest’ultima ed in ragione della sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di quei crediti, ai sensi dell’art. 1282 c.c., secondo il quale i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi, a prescindere della mora del debitore (Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza 13.04.2018, n. 9246: Cass. civ., ordinanza n. 9254/2018). Ciò nonostante, preme rammentare che il titolo esecutivo, ossia l’ordinanza di assegnazione, si è formato all’esito di una procedura esecutiva, di cui il terzo non era parte in senso tecnico. Come ben noto, il terzo diviene debitore del creditore procedente soltanto in virtù di un meccanismo processuale che, con l’adozione dell’ordinanza di assegnazione, produce un effetto giuridico – in qualche modo analogo a quello caratterizzante la cessione del credito – costituito dal trasferimento, in favore del creditore procedente, della titolarità attiva del diritto di credito originariamente vantato nei confronti dal terzo dal debitore esecutato. In ogni caso, l’ammontare del credito trasferito non corrisponde, necessariamente, all’ammontare del credito che il creditore procedente vantava nei confronti del debitore esecutato, e ciò ancora in virtù del meccanismo processuale che produce il trasferimento del credito e, in particolare, in forza del disposto dagli artt. 552 e 553 c.p.c. Infatti, l’obbligo di pagamento del terzo in favore del creditore procedente: a) è limitato alla somma complessivamente assegnata con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., giacché entro tale limite si verifica il trasferimento della titolarità del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo; b) in ogni caso non può superare l’ammontare della somma che aveva costituito oggetto del pignoramento, come determinata nel primo processo esecutivo dalla dichiarazione del terzo, resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., oppure dall’accertamento presuntivo svolto con le modalità previste nell’art. 548 c.p.c. oppure, ancora, dall’accertamento svolto nel subprocedimento endoesecutivo e secondo le modalità previste nell’art. 549 c.p.c. Da quanto sopra considerato consegue ulteriormente che: a) il giudice dell’esecuzione non può disporre l’assegnazione per un importo complessivo che ecceda quanto dichiarato dal terzo ex art. 547 c.p.c. o in altro modo accertato; b) anche indipendentemente da quanto specificato nel provvedimento, l’ordinanza di assegnazione non costituisce titolo esecutivo per somme eccedenti quanto dichiarato dal terzo o in altro modo accertato. D’altra parte, l’obbligo di pagamento del terzo nei confronti del creditore procedente sorge soltanto a seguito dell’assegnazione – prima della quale alcun rapporto obbligatorio sussiste tra costoro – ed il credito dell’assegnatario nei confronti del debitore esecutato si estingue soltanto con la riscossione del credito assegnato, ai sensi dell’art. 2928 c.c., ed entro il limite di quanto sia stato riscosso. In conclusione, il terzo non paga con moneta propria, bensì con moneta propria del debitore esecutato, né oltre il limite di quanto risulti pignorato ed assegnato nel processo esecutivo. Coerentemente, il creditore procedente viene soddisfatto esclusivamente con quella moneta. Ciò significa che il creditore assegnatario può agire nei confronti del terzo anche al fine di ottenere gli interessi maturati successivamente all’assegnazione, nonché prima di essa se ed in quanto previsto nell’ordinanza di assegnazione, ma in ogni caso non potrà ottenere in pagamento dal terzo una somma eccedente quella dichiarata nel primo processo esecutivo o accertata ex artt. 548 o 549 c.p.c. Per l’effetto, si rivela fondato parzialmente il motivo di appello n. 2) per violazione delle norme sul procedimento e violazione dei principi regolatori della materia ex art. 339, co. 3, c.p.c.: infondato sotto il profilo della non debenza degli interessi maturati sulla sorte capitale di Euro __, assegnata con la suddetta ordinanza, e fondato sotto il profilo dell’omesso accertamento dell’erroneità del calcolo degli interessi effettuato nell’atto di precetto e, quindi, della debenza della minor somma a titolo di interessi, oltre che infondato e, prima ancora, inammissibile con riferimento all’eccezione di estinzione per prescrizione quinquennale. Specificamente, gli interessi calcolati al tasso legale sulla sorte capitale di Euro 2.248,80, dalla data di deposito dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c. (in data __) alla data di notificazione dell’atto di precetto (in data __), nonché dal giorno successivo alla notificazione de qua fino alla consegna dell’assegno circolare alla creditrice (in data __), ammontano ad euro __, quindi in misura inferiore rispetto all’importo di Euro __ indicato nell’atto di precetto. Dunque, si rivela fondato parzialmente il secondo motivo di appello con riferimento all’omesso accertamento dell’erroneità del calcolo degli interessi riportato nell’atto di precetto, mentre l’appello è infondato quanto all’omesso accertamento dell’estinzione per prescrizione quinquennale del diritto agli interessi ex art. 2948 c.c. Infatti, dagli atti rinvenuti sia nel fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Roma, sia nel fascicolo di parte opponente, non risulta neppure copia della comparsa di costituzione e risposta di quest’ultima, cosicché non è possibile verificare l’avvenuta proposizione della suddetta eccezione preliminare di merito, né risultando dal verbale di udienza del __ alcun richiamo specifico alla suddetta eccezione, bensì il richiamo generico alla stessa comparsa di costituzione e risposta (nella prima udienza del __ nessuna delle parti è comparsa).
10 – È da ritenersi parimenti fondato parzialmente il secondo motivo di appello per violazione delle norme sul procedimento e violazione dei principi regolatori della materia ex art. 339, co. 3, c.p.c. sotto il profilo dell’omesso accertamento dell’erroneità e dell’illegittimità, quanto meno parziale, delle spese, dei diritti e degli onorari così come riportati e calcolati nell’atto di precetto, atteso che il pagamento parziale eseguito da I. S.p.A. con l’assegno circolare anzidetto ha implicato la debenza, in capo allo stesso istituto, delle spese, dei diritti e dell’onorario spettanti per lo stesso precetto. Nello specifico, l’analisi delle spese, dei diritti e degli onorari riportati e calcolati nell’atto di precetto, compiuta alla luce delle Tabelle A e B del D.M. n. 127 del 2004, vigenti alla data della redazione e notificazione dell’atto di precetto e comprese nello scaglione da Euro __ ad Euro __, stante il valore precettato di euro __ complessivi (Euro __ + Euro __), conduce a ritenere quanto segue: a) non è dovuta la somma di Euro __ per IVA e CPA, in quanto duplicazione degli accessori di legge, già compresi nelle spese di esecuzione di Euro __, così come liquidate dal G.E. nella ordinanza di assegnazione; b) è dovuto l’importo di euro __ a titolo di diritto, in luogo di Euro __ indicato per la voce “DISAMINA TITOLO ESECUTIVO” (n. 46); c) il diritto per la voce “APPOSIZIONE FORMULA ESECUTIVA” è da riconoscere, pur in difetto di una voce espressa ed apposita in tal senso, ed è da ricondurre, comunque, alla voce “ACCESSO IN CANCELLERIA” (n. 45) nell’importo di euro __ in luogo di Euro __, come invece indicato nel precetto; d) non sono dovuti gli importi di Euro __, bensì quelli di euro __ ciascuno (n. 48 – Richiesta di notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto) per “NOTIFICA ORDINANZA”, “RITIRO ORDINANZA NOTIFICATA” e “DISAMINA RELATA”, in quanto duplicazione delle attività di “NOTIFICA PRECETTO”, “RITIRO PRECETTO NOTIFICATO” e “DISAMINA RELATA”, stante la notificazione congiunta dell’ordinanza di assegnazione e dell’atto di precetto, talché spetta la somma complessiva di euro __ a titolo di diritti per sole tre delle suddette voci di attività, nonché la sola somma di euro __ per spese di notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto insieme; e) è dovuto l’importo di euro __ in luogo di quello indicato di Euro __ a titolo di diritto per “RITIRO FASCICOLO”(n. 45), riferito al fascicolo di parte depositato nella procedura esecutiva; f) non è dovuto l’importo di Euro __ richiesto a titolo di diritto per “VISURA SEDE ESECUTATO” in difetto della prova documentale dell’attività riferita; g) non è dovuto il diritto relativo all’ “ACCESSO IN CANCELLERIA” (n. 45), indicato in Euro __, stante la genericità dell’attività in questione, senza riferimento specifico ad un adempimento determinato; h) nulla è dovuto per “REGISTRAZIONE ORDINANZA” in difetto della relativa prova documentale; i) riguardo alla voce “FASCICOLAZIONE ED INDICE” nulla è dovuto, sia per spese (Euro __), sia per diritti (indicati in Euro __), trattandosi di redazione dell’atto di precetto, sicché non è rinvenibile alcun indice; l) parimenti, nulla è dovuto per “REDAZIONE NOTA” e, quindi, non sono dovuti Euro __ ivi indicati, richiamando la stessa l’attività di redazione nota spese giudiziali (n. 40) e, in ogni caso, costituente una duplicazione della voce relativa alla redazione dell’atto di precetto, costituendo quest’ultima, in sostanza, una nota spese; m) sono dovute sia le spese (euro __), sia i diritti (indicati in euro __) riguardo alla “DATTILOGRAFIA E COLLAZIONE”; n) in luogo dell’importo indicato in Euro __ è dovuto quello di euro __ (n. 47 – II Processo esecuzione) per diritti per l’ “ATTO DI PRECETTO”; o) in luogo dell’importo indicato in Euro __ è dovuto quello di euro __ (n. 52 – Tab. A onorari) per onorari per l’ “ATTO DI PRECETTO”; p) è dovuto l’importo di euro __ in luogo di quello indicato di Euro __ a titolo di diritto per “DELEGA ED AUTENTICA” (n. 6); q) non è dovuto alcun importo, né quello di euro __ (n. 1), né quello indicato in Euro 45,00 per “POSIZIONE ED ARCHIVIO”, trattandosi di diritto previsto una tantum nel corso del giudizio (nel caso concreto, con riferimento alla procedura esecutiva presso terzi definita con l’ordinanza di assegnazione), così come nulla è dovuto per spese indicate in Euro __; r) è dovuto l’importo di euro __ in luogo di Euro __ a titolo di diritto per “COPIE ORDINANZA” (n.30). Pertanto, a fronte dell’importo complessivo di euro __ per diritti, euro __ per onorari ed euro __ per spese vive, in luogo di Euro __ indicato a titolo di “RIMBORSO SPESE EX ART. 15 D.M. n. 392 del 1990” è dovuto l’importo di euro __, a titolo di rimborso forfettario per spese generali, corrispondente al 10% dell’importo effettivamente dovuto per onorari e diritti, pari ad euro __ complessivi. Di conseguenza, stante la debenza dell’importo totale di Euro __, di cui Euro __ per sorte capitale, inclusa la ritenuta di acconto, euro __ per interessi calcolati al tasso legale sulla sorte capitale di Euro __, dalla data di deposito dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c. (in data __) alla data di notificazione dell’atto di precetto (in data __), nonché dal giorno successivo alla notificazione de qua fino al pagamento effettivo alla creditrice (in data __), ed euro __ per diritti, onorari e spese di precetto, il pagamento di Euro __ eseguito da I. S.p.A. con il predetto assegno circolare è risultato essere parziale, residuando una differenza di Euro __ (Euro __ – Euro __ – Euro __ di ritenuta di acconto) non pagata alla creditrice esecutante.
11 – Risulta fondato, invece, il motivo di appello dell’omesso accertamento della legittimità sia dell’an che del quantum della ritenuta di acconto, così come operata dal terzo pignorato all’atto del pagamento, atteso che, a norma dell’art. 21, co. 15, della L. n. 449 del 1997, come modificato dall’art. 15, co. 2, del D.L. n. 78 del 2009, convertito nella L. n. 102 del 2009, il terzo pignorato è stato costituito quale sostituto di imposta nei confronti del creditore assegnatario. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del successivo provvedimento attuativo emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data __, per espressa previsione dell’art. 21, co. 15, citato, “Il terzo erogatore non effettua la ritenuta solo se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte…” (vedasi sul punto anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2.3.2011, seppure emanata successivamente ai fatti per cui è causa). Nel caso in esame, peraltro, la stessa creditrice procedente, nell’atto di precetto notificato, aveva evidenziato al terzo debitore che sul credito intimato dovesse operarsi la ritenuta d’acconto. Tanto premesso e venendo alla valutazione del quantum della ritenuta de qua operata dal terzo, si ritiene che quest’ultimo, sulla base del precetto intimato, non è stato posto in condizione di conoscere con esattezza quale parte delle somme richieste fosse riferibile ad importi non assoggettabili a ritenuta alla fonte. Ergo, è da ritenersi che, a fronte della scarsa chiarezza in ordine alla quantificazione degli importi non imponibili, il terzo ha operato correttamente la ritenuta di acconto sull’ammontare complessivo della somma precettata, come imposto dalla normativa sopra richiamata, rimanendo impregiudicato il diritto della creditrice di operare le necessarie rettifiche in occasione della dichiarazione dei redditi.
12 – È fondato e va accolto, infine, il terzo motivo di appello, formulato in punto di asserita erroneità della rilevanza accordata dal giudice di prime cure al disconoscimento compiuto dalla parte opposta in ordine alla conformità all’originale dei documenti depositati dall’istituto bancario nel giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 2719 c.c., stante l’omesso rilievo, da parte del giudice di prime cure, della genericità del disconoscimento operato dalla creditrice opposta nel giudizio di merito (Cass. civ., 29.07.2016, n. 15790), indipendentemente dalla modalità di contestazione ex art. 215 c.p.c. e dalla tempestività dell’eccezione sollevata direttamente nella fase di merito dell’opposizione all’esecuzione, in difetto della relativa proposizione nella fase sommaria e cautelare da parte della creditrice opposta.
13 – Per quanto sopra esposto, l’appello proposto da I. S.p.A. deve essere parzialmente accolto e la sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui il giudice di primo grado ha accertato la sussistenza del diritto della creditrice procedente di avviare l’esecuzione forzata nei confronti di I. S.p.A. con riferimento all’intera somma richiesta in precetto, oltre che riguardo alla ritenuta di acconto operata, mentre è parzialmente infondato sotto il profilo dell’adempimento integrale dell’obbligazione pecuniaria portata nello stesso atto di precetto, in difetto di pagamento degli interessi legali sulla somma assegnata con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., residuando l’importo di euro __ non corrisposto, fermo restando il limite dell’importo dichiarato dal terzo ex art. 547 c.p.c.
14 – In considerazione della soccombenza reciproca e della natura interpretativa della soluzione di quasi tutte le questioni trattate, il Tribunale in composizione monocratica ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Roma, in composizione monocratica, pronunciandosi definitivamente sull’appello proposto da I. S.p.A. nei confronti dell’avv. T. avverso la sentenza n. __ del Giudice di Pace di Roma; ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza disattesa, così decide:
1) in accoglimento parziale dell’appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara la sussistenza del diritto di T. di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di I. S.p.A. limitatamente alla somma residua di euro __, previo accertamento tanto della debenza di euro__ a titolo di interessi legali maturati sulla somma assegnata con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. dal deposito di questa (in data __) fino alla notificazione dell’atto di precetto congiuntamente allo stesso titolo esecutivo (in data __), nonché dal giorno successivo alla notificazione de qua fino al pagamento effettivo alla creditrice (in data __), quanto della debenza di euro __ per diritti, onorari e spese di precetto, il tutto entro il limite della somma dichiarata come dovuta dal terzo ex art. 547 c.p.c. nell’ambito del processo esecutivo in cui si è formato il suddetto titolo esecutivo;
2) rigetta l’appello per la parte restante;
3) compensa in toto le spese del presente giudizio di appello tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 24 luglio 2019.
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2019.
Tribunale_Roma_Sez_III_Sent_25_07_2019
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