Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio a cognizione ordinaria. L’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio a meno che per effetto di riconvenzionale spiegata dall’opponente egli si venga a trovare nella posizione di convenuto rispetto a tale ultima domanda


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